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Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079902]

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[doc. web n. 1079902]

Provvedimento del 2 luglio 2003

Ove l’interessato rivolga l’istanza di accesso ai dati nei confronti di soggetto che non è l’effettivo titolare del trattamento, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto al Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Maurizio Panicucci

nei confronti di

E-bay Italia S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, opponendosi al trattamento dei dati che lo riguardano, aveva chiesto di conoscere l´elenco dei dati personali detenuti dalla eBay Italia S.r.l. (ritenuto titolare del sito internet www.ebay.it presso il quale il ricorrente si era registrato), nonostante l´intervenuta "sospensione" della propria iscrizione al sito stesso, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, oltre che le finalità del trattamento. Inoltre, oltre ad altre richieste non previste dal predetto art. 13, il ricorrente aveva chiesto di ottenere il blocco e la cancellazione dei dati.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax in data 19 giugno 2003, ha sostenuto che:

  • il ritardo nel fornire la risposta al ricorrente sarebbe da attribuire "all´errore commesso dal ricorrente nell´individuazione del titolare del trattamento presso cui esercitare il suo diritto di accesso". L´istanza ex art. 13, comma 1, della legge n. 675, infatti, è stata inviata dal ricorrente alla eBay Italia S.r.l. la quale, a sua volta, ha trasmesso la richiesta a eBay International AG, con sede in Berna (Svizzera), 5 Bubenbergplatz, la quale, come indicato nel sito, sarebbe l´unico ed effettivo titolare del trattamento dei dati personali del ricorrente;
  • con lettera raccomandata ricevuta dal ricorrente in data 5 giugno 2003, "eBay International AG -titolare del sito web www.ebay.it - per il tramite del proprio legale", ha fornito un proprio riscontro alle richieste formulate dall´interessato nell´istanza ex art. 13.

Alla predetta nota, la resistente ha allegato la citata comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 5 giugno 2003 (in data posteriore all´invio del ricorso a questa Autorità) con la quale eBay International AG aveva fornito allo stesso l´elenco dei dati riferiti a quest´ultimo "raccolti da Ebay in occasione della registrazione al sito e durante l´utilizzo dei servizi (…) forniti (…) fino a giorno della sospensione dell´iscrizione al sito stesso avvenuta il 18.7.2002", specificando altresì che il trattamento dei dati era stata esclusivamente volto a consentire "l´accesso alla Community eBay e la fruizione dei relativi servizi". In tale comunicazione la resistente, inoltre, dopo aver chiarito che titolare del trattamento dei dati del ricorrente è eBay International AG, aveva dichiarato che i dati personali del ricorrente erano stati comunicati "negli USA sui server di eBay localizzati negli Stati Uniti d´America presso eBay Inc", società del Gruppo eBay, con sede in California.

Infine, eBay International AG aveva sostenuto di dover conservare i dati del ricorrente per un periodo di cinque anni dalla sospensione del relativo account, avvenuta il 18.7.2002, in asserita applicazione dell´art. 4, comma 1, del d.lg. 171/1998, che consente la conservazione dei dati dell´abbonato "fino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento per i servizi resi e, quindi, in base alla ritenuta applicabilità del termine di prescrizione breve ex art. 2948 cod.civ. fino ai successivi cinque anni" dalla risoluzione del rapporto.

Con nota via fax in data 24 giugno 2003 il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto dalla resistente ed ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato da una società titolare di un sito di aste on-line con riferimento al pregresso rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

Per quanto riguarda le richieste del ricorrente, nel corso del procedimento la resistente ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato dichiarando che l´effettivo titolare del trattamento sarebbe un´altra società di cui sono stati forniti anche alcuni estremi identificativi e che ha poi fornito a sua volta ulteriori riscontri.

Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 e con autonomo provvedimento, l´Autorità ha instaurato un separato procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento dei dati relativi alla gestione del sito web sopraindicato, con particolare riferimento a quanto indicato nell´informativa agli interessati, all´ambito applicativo della legge italiana e al tempo di conservazione dei dati di traffico.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 50 a carico di eBay Italia S.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, seppure dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25, 82 euro per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di eBay Italia S.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079902
Data
02/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso