g-docweb-display Portlet

Pubblica amministrazione - Infermità da causa di servizio, pensioni privilegiate ed equo indennizzo - 3 maggio 2001 [1076053]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1076053]

Pubblica amministrazione - Infermità da causa di servizio, pensioni privilegiate ed equo indennizzo

Il Garante ha indicato alla Presidenza del Consiglio - Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, la necessità di adottare maggiori cautele per la tutela dei dati sensibili utilizzati nell´istruzione di alcuni procedimenti amministrativi in materia previdenziale, in particolare per quanto riguarda le cause di servizio legate ai casi di infezione da virus HIV o di AIDS, prevedendo, in tali casi, che la diagnosi di Aids debba essere consegnata prima all´interessato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri dell´8 marzo 2001 con la quale è stato chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento di semplificazione di alcuni procedimenti in materia previdenziale;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

OSSERVA:

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell´equo indennizzo a militari e a dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il procedimento amministrativo previsto può richiedere il trattamento di dati "sensibili", attinenti in particolare allo stato di salute, e persegue finalità considerate dalla legge di rilevante interesse pubblico (art. 9 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135). Di conseguenza tali dati possono essere trattati solo in presenza di un atto normativo di rango almeno regolamentare che individui e renda pubblici i tipi di dati e le operazioni di trattamento (art. 22, comma 3-bis, legge n. 675/1996; art. 5 d.lg. n. 135/1999).

Devono essere quindi soppressi i commi 5 e 6, secondo periodo, ultima parte, dell´art. 4 dello schema in esame, i quali prevedono erroneamente la prestazione del consenso dell´interessato che non deve essere invece richiesto dalle pubbliche amministrazioni (mentre l´eventuale opposizione al trattamento resta disciplinata dall´art. 13 della legge n. 675/1996).

Deve essere invece introdotta nello schema una disposizione applicabile a tutti gli uffici ed amministrazioni interessati al provvedimento, che individui quantomeno le tipologie di dati e le operazioni effettuabili. Analogamente a quanto di recente previsto dall´art. 8 del d.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452, in tema di assegni di maternità e per il nucleo familiare, tale disposizione potrebbe essere introdotta con una formula di tenore analogo al seguente:

  • "In applicazione dell´art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, il presente articolo identifica i tipi di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite. Gli uffici e gli organismi interessati all´applicazione del presente regolamento possono trattare, nei casi ivi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei richiedenti. Possono essere effettuate in conformità agli artt. 3 e 4 del predetto d. lg. n. 135/1999, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Oltre a quanto previsto dal medesimo art. 4, eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite solo con l´indicazione scritta dei motivi. I predetti uffici ed organismi sono tenuti a rendere previamente pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti".

Si ritiene necessario, inoltre, adeguare lo schema di regolamento alle disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS (v. in particolare le problematiche affrontate dal Garante con i provvedimenti del 31 luglio 1998, in allegato, e del 31 dicembre 1998, citato nella Relazione annuale 1999, pag. 53). Quando il giudizio diagnostico riguardi casi di infezione da HIV o di AIDS, è necessario, pertanto, che il verbale recante tale diagnosi sia consegnato dapprima al solo interessato, per le sue valutazioni. Ove questi ritenga di chiedere o di non opporsi all´ulteriore prosecuzione del procedimento, gli uffici devono adottare specifiche cautele, in aggiunta a quanto previsto dal citato art. 3, per l´ulteriore utilizzazione e conservazione dei dati ivi contenuti, in modo da limitarne rigorosamente la conoscibilità.

Per qualunque diagnosi, poi, in caso di trasmissione del verbale in forma cartacea, l´atto deve essere inserito in un plico chiuso allegato alla missiva che l´accompagna.

È necessario, infine, che l´articolo 11 dello schema sia riformulato: a) limitando l´accessibilità ai dati oggetto di comunicazione fra gli uffici ed organismi ivi indicati ad un numero limitato di persone incaricate dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996; b) chiarendo l´ambito applicativo del comma 3, in particolare precisando che la disposizione si riferisce solo alla comunicazione di dati all´interessato da parte degli uffici competenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.

Roma, 3 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli