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Reti telematiche e Internet - Sanzione pecuniaria nei confronti di un gestore di un sito web - 8 novembre 2002 [1067649]

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 [doc. web. n. 1067649]

Reti telematiche e Internet - Sanzione pecuniaria nei confronti di un gestore di un sito web - 8 novembre 2002

Il Garante, all´esito della procedura di legge, ha emesso un´ordinanza - ingiunzione nei confronti di una società commerciale titolare di un sito web, ingiungendole il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione dell´obbligo d´informativa.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto pervenuto il 28 maggio 2002, redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Compartimento polizia postale e delle comunicazioni "Veneto", con il quale si è inoltrato un rapporto di servizio relativa ad attività di accertamento amministrativo eseguita nei confronti del gestore del sito www.oltrex.it a seguito di esposto del Sig. Roberto Scano, nonché un verbale di contestazione per non aver fornito l´informativa sul trattamento dei dati personali delle persone che aderivano alle iniziative commerciali proposte dal sito in questione;

RILEVATO che i verbalizzanti hanno appurato all´atto dell´accertamento che sul sito www.oltrex.it era prevista la possibilità di prenotare visite guidate, previa compilazione di una "form" di immissione di dati personali, senza che fossero fornite in conformità all´art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 informazioni idonee ed esaustive riguardo al trattamento dei dati personali così raccolti;

VISTO il verbale n. 1328 del 3 aprile 2002 con il quale gli ufficiali di p.g. del suddetto Compartimento hanno contestato al legale rappresentante della "4 M S.p.A.", titolare del sito in questione, la violazione dell´art. 10, comma 1, della citata legge n. 675, in relazione alla descritta attività di raccolta dei dati personali (violazione amministrativa di cui all´art. 39, comma 2 della medesima legge), avvertendolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che la parte non risulta aver effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale sono state addotte le seguenti considerazioni: a) il verbale di contestazione recherebbe un erroneo riferimento ad un trattamento di dati "sensibili", mentre i dati richiesti sarebbero di tipo "neutro" (generalità, indirizzo, residenza, e-mail, ecc) e non riguarderebbero la vita intima delle persone; b) inoltre, i dati raccolti avrebbero avuto la sola funzione di indicare genericamente la presenza di potenziali turisti al fine di agevolare gli operatori turistici nella predisposizione di statistiche inerenti alle presenze dei turisti medesimi; c) l´omessa indicazione del responsabile del trattamento si giustificherebbe con la facoltà prevista dall´art. 8 della legge n. 675/1996 di non designare tale soggetto; d) la "form" mediante la quale i dati sono raccolti non prevedeva "l´obbligatorietà" della sua compilazione anche per poter effettuare ulteriori "navigazioni" in rete; e) i dati sarebbero stati trattati dal titolare nell´eventualità dell´esecuzione del contratto sollecitata dall´interessato; f) la realizzazione del sito era stata affidata ad un´agenzia specializzata e la società riteneva che quest´ultima avrebbe dovuto adempiere agli obblighi in questione; g) successivamente alla contestazione, la società ha inserito nel sito adeguata informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996;

RILEVATO che l´attività svolta dalla società oggetto del verbale di contestazione configura un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2 lett. b), della legge n. 675/1996) e obbliga a fornire una previa informativa agli interessati riguardo al trattamento medesimo, nelle forme e con le modalità previste dall´art. 10, comma 1, di tale legge;

RITENUTO quanto dichiarato in detto scritto inidoneo ai fini dell´archiviazione della contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa, in quanto: a) il riferimento, pur inesatto, ai dati "sensibili" contenuto nel verbale non rileva ai fini della violazione amministrativa, che è peraltro contestata in riferimento all´art. 10, anziché all´art. 22 della legge n. 675/1996 e sussiste a prescindere dalla natura comune o sensibile dei dati raccolti; b) nel verbale si fa riferimento anzitutto all´assoluta mancanza di indicazioni circa il titolare del trattamento e, solo di seguito, all´omessa indicazione di eventuali responsabili del trattamento medesimo; c) la società dichiara di aver affidato gli adempimenti in questione alla Meeting Venice s.r.l. la quale non può non aver svolto nella sostanza tali funzioni in qualità di responsabile del trattamento, benché eventualmente non designato formalmente; d) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei propri dati personali è parte delle notizie che devono essere previamente fornite all´interessato circa il trattamento effettuato dal titolare, considerando che la legge considera "trattamento" anche la mera raccolta a prescindere dal successivo ed eventuale utilizzo dei dati; e) agli obblighi discendenti dalla normativa sulla protezione dei dati personali è tenuto il "titolare" del trattamento, e cioè il soggetto cui competono le decisioni di fondo in ordine alle finalità e modalità del trattamento, anche nel caso in cui il titolare stesso affidi ad un terzo un´attività di collaborazione o esecutiva che comporta un trattamento di dati;

CONSTATATA l´inidoneità delle notizie fornite nel sito rispetto a quanto accertato in occasione dell´attività di controllo amministrativo sopra descritta;

VISTO l´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996, così come modificato dall´art. 17 del d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467 (entrato in vigore dal 1 febbraio 2002), il quale punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 10 della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da millecinquecentoquarantanove/37 euro a novemiladuecentonovantasei/22 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai parametri indicati dall´articolo 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta a seguito della notificazione del verbale di contestazione (attestata dalla documentazione agli atti del procedimento) e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di millecinquecentoquarantanove/37 euro;

VISTI gli articoli 22 e 22bis della legge sopra citata, che consentono al soggetto interessato dalla presente ordinanza-ingiunzione di proporre opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

a) ordina a 4 M S.p.a., con sede in Venezia Via Santacroce 466/E, in persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare la somma di millecinquecentoquarantanove/37 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 indicata in motivazione;

b) ingiunge alla medesima società di pagare la somma di millecinquecentoquarantanove/37 euro alla Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia, con le modalità indicate nella nota di trasmissione del provvedimento medesimo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, decorso il quale, in mancanza del pagamento, si provvederà all´esecuzione forzata per il recupero della suddetta somma nei modi previsti dall´articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Roma, 8 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli