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Procedimento relativo ai ricorsi - Rapporti trasparenti tra banca e clienti - 30 dicembre 2002 [1067548]

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[doc web n. 1067548]

Procedimento relativo ai ricorsi - Rapporti trasparenti tra banca e clienti - 30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Felice Fiorelli rappresentato e difeso dall´avv. Ivano Cimatti presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca della Tuscia-Credito cooperativo s.c.r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, già titolare di un libretto al portatore acceso presso l´Agenzia di Monte Romano della Banca della Tuscia-Credito cooperativo s.c.r.l., afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta con la quale, unitamente ad alcuni profili non previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva chiesto informazioni in ordine ad alcune operazioni bancarie effettuate sul proprio conto corrente, con particolare riferimento agli estremi identificativi della/e persona/e che avevano compiute le operazioni medesime.

Nel ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 dicembre 2002, la banca resistente, filiale di Monte Romano, con nota fax del 20 dicembre 2002, ha sostenuto di:

  • aver "già in parte precedentemente evaso (…)" alcune delle istanze dell´interessato comunicando le generalità dei soggetti che hanno svolto "ciascuna operazione contabile";
  • di fornire "compatibilmente con la doverosa tutela del segreto bancario (…) la specificazione delle modalità operative" delle operazioni svolte e di essere "in procinto di comunicare (…)" all´interessato la "destinazione finale (…)" degli assegni elencati dall´interessato nell´istanza ai sensi dell´art. 13.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto da un istituto di credito con riferimento ad alcune operazioni compiute su un conto corrente da persone diverse dall´intestatario del conto medesimo.

Sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento, in riferimento alle istanze previste dall´art. 13 della predetta legge, comunicato le generalità dei soggetti che hanno svolto le operazioni contabili in questione, nonché le modalità operative delle operazioni stesse.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli