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Diritto di accesso - Minacce telefoniche e conoscibilità dei dati del chiamante - 30 dicembre 2002 [1067439]

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[doc web n. 1067439]

Diritto di accesso - Minacce telefoniche e conoscibilità dei dati del chiamante - 30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, intestatario di un´utenza telefonica mobile, espone di non aver ricevuto riscontro da Telecom Italia Mobile S.p.A. a diverse istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con le quali aveva chiesto di conoscere i dati di traffico telefonico "in entrata" relativi all´utenza suddetta, riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 4 settembre 2001.

Nel ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito di richiesta di regolarizzazione inoltrata da questa Autorità, con la quale l´interessato era stato invitato ad integrare l´atto di ricorso in ordine agli elementi posti a fondamento della domanda, il ricorrente ha risposto dichiarando che i dati relativi alle chiamate "in entrata" sarebbero necessari ai fini delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 "per risalire agli autori di telefonate minatorie (...) e documentare un esposto per minacce telefoniche", a seguito del quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma avrebbe aperto un procedimento penale, al momento, a carico di ignoti.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, in data 10 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Telecom Italia Mobile S.p.A. ha risposto con note in data 16 e 18 dicembre 2002 e nell´audizione svoltasi il 20 dicembre 2002, deducendo:

  • di non aver fornito riscontro all´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 dall´interessato a causa di problemi tecnici che hanno provocato un ritardo nella visualizzazione della pratica da parte del "Customer Service" della società;
  • che, comunque, "la richiesta formulata dal sig. XY non avrebbe mai potuto essere accolta" dal momento che essa non conteneva "cenno alcuno in ordine alla sussistenza di quel pregiudizio allo svolgimento delle indagini difensive, in difetto del quale (...) non è assolutamente possibile esercitare il diritto di accesso ex art. 13" ai dati relativi alle chiamate telefoniche in entrata;
  • che l´esistenza di tale "pregiudizio" non si evincerebbe nemmeno dalla documentazione prodotta dal ricorrente nel corso del procedimento, non essendo stata fornita copia dell´esposto che sarebbe "essenziale al fine di conoscere l´effettivo svolgimento dei fatti e di valutare quindi compiutamente il pregiudizio" per lo svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000;
  • he la società non sarebbe tenuta a fornire i dati richiesti dal ricorrente dal momento che "il legislatore non ha attribuito al difensore il potere di richiedere i tabulati di traffico, in quanto una previsione di questo tipo si sarebbe posta in insanabile contrasto con il preciso dettato costituzionale che (...) impone sempre che la loro acquisizione avvenga per atto motivato dell´autorità giudiziaria".

La società ha chiesto infine di porre a carico del ricorrente le spese sostenute per il procedimento.

Il ricorrente, che aveva ribadito le proprie posizioni con memoria in data 17 dicembre 2002, su richiesta dell´Ufficio inviata in data 21 dicembre 2002 ha fatto poi pervenire copia di una prima memoria depositata il 4 novembre 2002 presso la Procura della Repubblica di Parma.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´esercizio del diritto di accesso a dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata" relativi ad una utenza telefonica mobile.

Sulla richiesta di conoscere i dati identificativi delle chiamate telefoniche "in entrata", trova applicazione l´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, il quale esclude l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, lett. c) e d), della medesima legge "nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti (…) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397".

Tale disposizione traccia un primo bilanciamento tra il diritto dell´abbonato interessato ad accedere a dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (eventuali utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrivendo il diritto di accesso "diretto" del chiamato alle sole chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza in quanto, altrimenti, il diniego di accesso comporterebbe un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998).

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso di specie i particolari presupposti previsti dal citato art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996 non ricorrono.

La richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 5 agosto 2002 è stata proposta genericamente come richiesta di accesso ai dati di traffico "in entrata". Tale istanza -cui il titolare di trattamento era comunque tenuto a fornire riscontro, quand´anche negativo- non avrebbe potuto trovare sostanziale accoglimento.

La documentazione prodotta in seguito, dopo la richiesta di regolarizzazione avanzata dall´Ufficio, appare generica e fa riferimento ad atti e memorie anche successivi alla stessa proposizione del ricorso (come la memoria in data 4 novembre 2002, contenente un´istanza di riapertura delle indagini in relazione ad un procedimento penale archiviato, e la "memoria integrativa" in data 5 dicembre 2002 con la quale si rivolge istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma affinché vengano disposte indagini con particolare riferimento ai reati "di cui agli artt. 629 e 612, 2° comma" c.p.).

Tali elementi prodotti dal ricorrente, peraltro incompleti, non evidenziano la presenza di un effettivo pregiudizio che potrebbe derivare dalla mancata conoscenza dei dati personali richiesti e pertanto non giustificano la tardiva istanza volta a richiedere l´applicazione della particolare disposizione derogatoria di cui al citato art. 14.

Alla luce della complessità e novità della vicenda esaminata sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali identificativi delle chiamate telefoniche "in entrata", nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli