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Reti telematiche e Internet -Il riscontro del titolare alle richieste dell'interessato dev'essere preciso - 25 novembre 2002 [1067427]

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[doc. web. n. 1067427]

Reti telematiche e <I>Internet</I> -Il riscontro del titolare alle richieste dell´interessato dev´essere preciso - 25 novembre 2002

Nell´ipotesi in cui il ricorrente, che abbia contestato l´invio indesiderato di un´e - mail pubblicitaria, chieda di conoscere la fonte da cui sono stati acquisiti i suoi dati personali, il titolare del trattamento non può limitarsi ad asserire genericamente di aver "acquistato" una lista di indirizzi di posta elettronica da una "società", ma è tenuto ad indicare con precisione la fonte dei dati, anche al fine di rendere possibile all´interessato un´esaustiva tutela sei suoi diritti.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Angelo Salice

nei confronti di

Tamara Ottaviani;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 novembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 12 novembre 2002, ha sostenuto di:

  • aver rispettato la privacy nella campagna pubblicitaria condotta, inviando "una e-mail informativa ad una lista di indirizzi e mail acquistata via Internet e contenente circa 100.000 indirizzi e-mail di persone che spontaneamente aderivano ad iniziative promozionali e che quindi avrebbero accettato di ricevere proposte commerciali on-line";
  • "non aver praticato alcuna forma di spamming in quanto nel corso della campagna pubblicitaria veniva inviato un solo messaggio per ogni indirizzo e-mail e per una sola volta", senza procedere a messaggi multipli o periodici;
  • non detenere altri dati personali, in particolare anagrafici, diversi dagli indirizzi e-mail acquistati;
  • "aver subito risposto alle richieste del sig. Angelo Salice, informandolo della fonte dei dati, del fatto che non vi era una banca dati dei nominativi ma una semplice lista di e-mail" e di aver già "provveduto alla cancellazione del suo indirizzo dalla lista".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali relativo ad un interessato identificabile secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996, a prescindere dall’asserita mancata detenzione di dati anagrafici. Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

Per quanto concerne l’opposizione al trattamento dei dati, la richiesta deve essere dichiarata infondata avendo l’interessato ricevuto riscontro in data antecedente alla proposizione del ricorso con l’assicurazione che la contestata modalità di trattamento dei dati personali (che doveva considerarsi esistente malgrado l’asserita mancanza di invii di e-mail multipli o periodici) era stata - per quanto riguarda il ricorrente - già interrotta anche con cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso va invece accolto limitatamente alle richieste di conoscere l’origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato.

In merito all’origine dei dati, la resistente non ha fornito un idoneo riscontro, essendosi limitata a comunicare di aver "acquistato" una lista di indirizzi e-mail da una non meglio identificata "società americana". Tale generica indicazione non permette all’interessato di soddisfare il proprio diritto di conoscere con esattezza il soggetto dal quale i dati che lo riguardano (in specie, l’indirizzo di posta elettronica) sono stati acquisiti, anche al fine di un possibile esercizio dei propri diritti. Parimenti non è stata fornita risposta alla imprecisa richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», qualificabile come richiesta volta a conoscere l’eventuale «responsabile» del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996.

La resistente dovrà pertanto indicare con precisione la fonte dalla quale i dati personali dell’interessato e, in particolare, l’indirizzo di posta elettronica sono stati acquisiti, comunicandola al ricorrente contestualmente agli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, entro un termine che appare congruo fissare al 20 febbraio 2003. Dovrà altresì essere data conferma a questa Autorità, entro tale data, dell’avvenuto adempimento.

Con separato provvedimento l’Autorità provvede a disporre il blocco dell’attività illecita di invio di altre comunicazioni del medesimo tipo, anche in relazione alla circostanza che dagli atti emerge che il titolare utilizza la modalità risultata illecita anche oltre il caso di specie.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un importo pari a un quarto dell’ammontare delle spese, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità sia di tener conto della parziale soccombenza, sia di disporre la compensazione in parte delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l’origine dei dati e gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, nei termini di cui in motivazione, e ordina per l’effetto a Tamara Ottaviani di fornire riscontro al ricorrente entro il 20 febbraio 2003, dando conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara infondato il ricorso in relazione all’opposizione al trattamento dei dati, nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250 (di cui 25,82 per diritti di segreteria) l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, in ragione della parziale soccombenza e della parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Tamara Ottaviani, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE

Rodotà

IL RELATORE

Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli