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Dati sensibili - Richiesta di cancellazione dei dati detenuti da un'Azienda sanitaria locale - 21 novembre 2002 [1067326]

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[doc. web. n. 1067326]

Dati sensibili - Richiesta di cancellazione dei dati detenuti da un´Azienda sanitaria locale - 21 novembre 2002

Non è fondata la richiesta di cancellazione dei dati, anche sensibili, detenuti da un´Azienda sanitaria locale, ove risulti che il relativo trattamento è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali della struttura pubblica, costituite dall´accertamento della condizione psico-fisica dell´interessato che abbia richiesto il riconoscimento dell´invalidità civile.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Banca Popolare dell´Etruria e del Lazio e di Azienda sanitaria locale n. 6, Livorno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto alcun riscontro a due istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, rispettivamente nei confronti della Banca Popolare dell´Etruria e del Lazio, in qualità di tesoriera dell´Azienda sanitaria locale n. 6 di Livorno, e dell´Azienda medesima, con le quali aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano utilizzati per la liquidazione di sussidi a soggetti affetti da sofferenza psichica e relativamente al riconoscimento dell´invalidità civile.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste chiedendo in subordine la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 ottobre 2002, la Banca Popolare dell´Etruria e del Lazio, con nota anticipata via fax in data 7 novembre 2002, ha sostenuto che:

  • i dati personali del ricorrente "non costituiscono oggetto di "censimento anagrafico"" nelle proprie banche dati;
  • le operazioni contabili effettuate nell´interesse del ricorrente "hanno unicamente comportato -ai fini di una regolare e corretta esecuzione dei mandati stessi- la sua identificazione tramite esibizione di un valido documento d´identità";
  • gli stessi mandati di pagamento riferiti all´interessato "non vengono trattenuti presso la Banca scrivente, ma restituiti all´Ente emittente", cosicché "non sono conservati neanche i dati di documenti di identità" riferibili all´interessato;
  • dal momento che non sono stati conservati i dati personali del ricorrente "non possono considerarsi eseguibili (…) operazioni di cancellazione dei predetti dati o di riduzione in forma anonima degli stessi" (fatta eccezione, nel rispetto dell´art. 9 della legge n. 675/1996, dei dati relativi all´odierno ricorso) ed ha in proposito allegato una stampa dell´esito negativo di una ricerca nominativa effettuata sul sistema informatico.

L´Azienda sanitaria locale n. 6 di Livorno, con nota fax dell´8 novembre 2002, ha sostenuto:

  • che aveva già comunicato al ricorrente (con nota del 24 settembre 2002 anteriore al ricorso, indirizzata all´accertata residenza anagrafica, ma restituita con la stampigliatura "sconosciuto") di non poter accedere allo stato alle richieste di cancellazione;
  • che nel caso di specie non ricorrono gli estremi di una violazione della legge (sola ipotesi che legittimerebbe la cancellazione dei dati in questione) "poiché il trattamento è stato effettuato in relazione all´attività di riconoscimento dell´invalidità civile, competenza istituzionale dell´ente";
  • di non poter al momento cancellare i dati in questione anche in quanto "incombe sull´Azienda l´obbligo di conservare (…) tutta la documentazione prodotta dalla Commissione invalidi (…) in forza del Prontuario di scarto per le Aziende Sanitarie (…) recepito con (…) determinazione n. 904 del 22.10.2002 (…)". Ulteriori deduzioni sono state svolte in proposito dall´Azienda con nota fax dell´8 novembre 2002, relativamente alla disciplina concernente l´accertamento dei c.d. "falsi invalidi".

L´interessato ha ribadito da ultimo la propria richiesta di cancellazione dei dati motivandola con la ritenuta assenza di problemi di natura psichica e, conseguentemente, di una causa di invalidità.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la conservazione di dati personali presso un´Azienda sanitaria locale e una banca che agisce in qualità di relativo tesoriere.

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione acquisita non emergono profili di illiceità del trattamento svolto dalla Banca Popolare dell´Etruria e del Lazio -che pure ha fornito un riscontro tardivo alle richieste dell´interessato- e dall´Azienda sanitaria locale n. 6 di Livorno.

In riferimento al trattamento effettuato dalla banca risulta in atti che il trattamento, svolto per l´esclusiva finalità di effettuare il pagamento periodico di alcuni mandati emessi a favore dell´interessato, non ha comportato l´archiviazione di dati relativi al ricorrente. Le generalità dell´interessato non sono registrate stabilmente presso la banca e non possono essere quindi oggetto della cancellazione dei dati richiesta.

Per quanto riguarda il trattamento svolto dall´Azienda, dalla documentazione in atti è emerso che l´attività di raccolta e conservazione dei dati dell´interessato è posta in essere dalla medesima Azienda ai fini dell´esercizio di funzioni istituzionali riguardanti la condizione psico-fisica del ricorrente, il riconoscimento dell´invalidità civile e la corresponsione di alcuni emolumenti. Non risultando in proposito violazioni di legge anche per quanto riguarda, allo stato, i tempi di conservazione dei dati, non può ritenersi fondata, anche in questo caso, la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione delle informazioni personali che lo riguardano.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli