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Telecomunicazioni - Limiti all'accesso al traffico telefonico 'in entrata' - 16 ottobre 2002 [1066671]

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[doc. web. n. 1066671] 

Telecomunicazioni - Limiti all´accesso al traffico telefonico ´in entrata´ - 16 ottobre 2002

A seguito delle modifiche introdotte alla legge n. 675/1996 dal d. lg. n. 467/2001, l´abbonato può accedere al traffico telefonico "in entrata" nella propria utenza solo ove dia dimostrazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio allo svolgimento delle indagini difensive.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dai sig.ri Alessandro Fantoni e Anna Liotti

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Pescatore, Giorgio Perroni e Vincenzo Rizza;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

I ricorrenti, intestatari di un’utenza telefonica fissa riservata, espongono di non aver ricevuto idoneo riscontro da Telecom Italia S.p.A. alle istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con le quali avevano chiesto di conoscere i dati di traffico telefonico "in entrata" relativi all’utenza intestata ad uno dei due ricorrenti, riferiti ad un bimestre (aprile-maggio 1999).

I dati sarebbero necessari a fini probatori in relazione ad un procedimento penale pendente in primo grado nel quale i medesimi ricorrenti, parti offese, si sono costituiti quale parte civile nei confronti del tecnico di una unità sanitaria locale imputato di falsità ideologica in atti pubblici per una relazione di servizio sullo svolgimento di un rilievo fonometrico in un condominio.

In particolare l’accesso ai dati "in entrata" è ritenuto necessario a proposito dell’elemento psicologico del reato e dell’"attendibilità" della parte civile nel dimostrare che nel bimestre in questione, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, vi sarebbero stati alcuni contatti telefonici tra l’imputato e la ricorrente, verso l’utenza intestata al ricorrente.

Nel ricorso ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Telecom Italia S.p.A. ha risposto con nota in data 17 settembre 2002 eccependo il difetto di legittimazione della ricorrente (essendo il ricorrente esclusivo intestatario dell’utenza telefonica in questione) e deducendo;

  • di aver messo a disposizione prima del ricorso i dati relativi al traffico "in uscita";
  • di aver già segnalato l’impossibilità di comunicare i dati relativi al traffico telefonico "in entrata" ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e) bis della legge n. 675/1996, nella parte in cui esclude l’esercizio del diritto di accesso nei confronti dei trattamenti di dati personali effettuati "da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397";
  • che tale pregiudizio non ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto, a suo avviso, il legislatore non avrebbe "inteso attribuire al difensore il diritto di acquisire documenti (tabulati di traffico) da parte di soggetti privati, quale è Telecom Italia S.p.A.";
  • che i ricorrenti non avrebbero comunque fornito prova del pregiudizio che deriverebbe dalla mancata disponibilità dei dati di traffico "in entrata";
  • che i dati richiesti non sarebbero comunque, a suo avviso, nella disponibilità della società, potendo essere ricavati solo all’esito di una complessa "attività creativa".

Il ricorrente ha precisato le proprie posizioni con memoria depositata in data 23 settembre nella quale:

  • ha riassunto la vicenda giudiziaria che ha originato la richiesta dei dati;
  • ha sottolineato l’interesse anche della ricorrente a conoscere i dati relativi al traffico "in entrata", sempre in relazione al menzionato procedimento penale;
  • ha ribadito l’interesse ad acquisire i dati in oggetto che ben potrebbero essere richiesti dalle parti civili, valutati dai loro difensori ed eventualmente prodotti in giudizio, qualora ritenuti utili.

Le posizioni delle parti sono state ulteriormente illustrate nell’audizione del 24 settembre 2002. In tale sede l’Autorità ha invitato le parti ed in particolare Telecom Italia S.p.A. a valutare i presupposti di una composizione bonaria della controversia -senza pregiudizio alcuno per le deduzioni delle parti in diritto e in fatto- sulla base della conferma dell’esistenza o meno dei soli dati relativi a chiamate "in entrata" all’utenza del ricorrente provenienti da una utenza dell’imputato da indicarsi a cura del ricorrente medesimo.

Le parti hanno manifestato a tale riguardo una generica disponibilità anche in relazione alla prevista udienza penale del 1° ottobre 2002 e alla concordata proroga del termine per la decisione del ricorso.

I ricorrenti non hanno prodotto altri documenti, mentre la resistente, con nota in data 11 ottobre 2002, ha dichiarato di aver svolto alcune ricerche (che hanno dato esito negativo) sull’esistenza o meno di alcune chiamate dirette all’utenza del ricorrente e provenienti appunto da una utenza dell’imputato indicata dal ricorrente medesimo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull’esercizio del diritto di accesso a dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata" relativi ad una utenza telefonica fissa.

Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente non essendo la stessa intestataria dell’utenza rispetto alla quale sono state avanzate le istanze proposte ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali.

Va in secondo luogo dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, limitatamente ai dati personali oggetto del riscontro fornito a proposito delle chiamate entranti provenienti da una utenza dell’imputato indicata dal ricorrente medesimo.

La dichiarazione di non luogo a provvedere non può riguardare invece il ricorso nel suo complesso, dovendosi ritenere che le istanze di accesso formulate dal ricorrente -non ritirate nel corso dell’odierno procedimento- fossero di più ampia portata e riguardassero tutte le chiamate in entrata, anziché solo quelle provenienti da una soltanto delle possibili utenze telefoniche utilizzabili dall’imputato.

Quanto al merito delle altre richieste, sulla richiesta di conoscere i dati identificativi delle chiamate telefoniche "in entrata", trova applicazione l’art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, il quale esclude, come si è già accennato, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) e d), della medesima legge "nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti (…) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397".

Tale disposizione traccia un primo bilanciamento tra il diritto dell’abbonato interessato ad accedere a dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (eventuali utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrivendo il diritto di accesso "diretto" del chiamato alle sole chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza in quanto, altrimenti, il diniego di accesso comporterebbe un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell’identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l’abbonato ricorrente sarebbe, in termini generali, legittimato a formulare richieste di accesso ai dati personali relativi alle chiamate "in entrata", qualora ricorrano tutti i presupposti di legge.

Nel caso di specie tali presupposti non ricorrono integralmente.

La richiesta di accesso è stata formulata con riferimento ad un procedimento penale in corso, ma gli elementi prodotti dal ricorrente non evidenziano la presenza di un effettivo pregiudizio che potrebbe derivare dalla mancata conoscenza dei dati.

La documentazione che si vorrebbe acquisire (all’esito di un accertamento sulla loro materiale esistenza nei termini precisati dalle decisioni già adottate dal Garante in materia, note alle parti, accertamento che la società si è dichiarata disponibile a completare nei termini richiesti dall’Autorità) è considerata fonte di utili elementi da parte del ricorrente, ma non emerge alcuna circostanza dalla quale si possa ritenere che il rigetto dell’istanza comporti un pregiudizio per la parte civile costituita in giudizio.

Al contrario, il ricorrente medesimo ha precisato nell’audizione che l’imputato ha ammesso nel procedimento penale la formazione postuma del documento di cui si assume nell’imputazione la falsità.

Ad avviso del ricorrente l’accesso alle chiamate in entrata nel bimestre indicato sarebbe utile per contestare anche nel corso di un altro atto istruttorio, in presenza della prova delle chiamate in questione, la buona fede dell’imputato (il quale ha confermato la sostanza dei fatti descritti nel documento, collocandoli però in altra data antecedente al proprio trasferimento di ufficio).

Queste ed altre circostanze descritte dal ricorrente anche nell’audizione evidenziano che il ricorrente medesimo (il quale dispone già dei dati relativi a chiamate "in uscita" dalla propria utenza verso l’ufficio dell’imputato) è alla ricerca di ulteriori elementi per rafforzare il proprio contributo all’istruzione probatoria, elementi che si riserva di depositare solo dopo un eventuale vaglio e che si è finora astenuta dal fare oggetto di richieste istruttorie in giudizio nelle forme previste dal codice di procedura penale.

Non risulta neanche provato, oltre all’effettivo pregiudizio, il nesso che intercorrerebbe tra l’elemento psicologico del reato contestato e gli altri illeciti civili -non meglio illustrati- che si porrebbero a monte della pretesa risarcitoria nei riguardi dell’imputato.

Per questa parte, il ricorso è quindi inammissibile in conformità al menzionato art. 14.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese alla luce dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso e della complessità della vicenda esaminata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, limitatamente ai dati personali oggetto del riscontro fornito al ricorrente sulle chiamate entranti provenienti dall’utenza indicata dal ricorrente medesimo;

c) dichiara inammissibile la richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali identificativi delle chiamate telefoniche "in entrata", nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli