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Reti telematiche e Internet - L'utilizzo di indirizzi e-mail costituisce trattamento di dati personali - 16 ottobre 2002 [1066630]

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[doc. web. n. 1066630]

Reti telematiche e Internet - L´utilizzo di indirizzi e-mail costituisce trattamento di dati personali - 16 ottobre 2002

Gli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale e pubblicitario.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti del

sig. Francesco Chianura;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente evidenzia di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale e relativo alla vendita di libri, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" e la fonte dalla quale era stato ricavato il proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 18 settembre 2002, il resistente, con nota pervenuta il 2 ottobre, ha sostenuto di:

  • aver inviato la comunicazione elettronica contestata ignorando che "l´invio di una semplice e-mail potesse comportare una violazione della legge sulla privacy" e di non avere alcuna intenzione di inviare altre "e-mail ad indirizzi sconosciuti";
  • aver rinvenuto l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente in un forum di discussione "tramite il motore di ricerca Tiscali (…) accessibile a qualsiasi navigatore".

Con nota inviata via fax il 5 ottobre 2002, il ricorrente ha manifestato perplessità in relazione al riscontro ottenuto, precisando che nel forum ove è stato rinvenuto l´indirizzo risulta ancora visibile la sua indisponibilità a ricevere e-mail pubblicitarie.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web, forum o newsgroup va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

La persona che ha agito in qualità di titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente (peraltro non tutte formulate con preciso riferimento ai diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), specificando l´origine dell´indirizzo e-mail dell´interessato e assicurando di non inviare più comunicazioni elettroniche indesiderate. In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda la non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l´eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, il ricorso va invece accolto e il resistente dovrà pertanto comunicare all´interessato, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, entro un termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2002, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Con separato provvedimento dell´Ufficio verrà peraltro instaurato un autonomo procedimento per contestare, nel sito internet "www.inchiestaonline.it", l´assenza di una idonea informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste di conoscere l´origine dei dati e di opporsi al loro ulteriore trattamento;

b) accoglie il ricorso nella parte relativa alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina al titolare del trattamento di comunicarne al ricorrente gli estremi identificativi, entro il 30 novembre 2002, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del sig. Francesco Chianura, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli