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Diritto di accesso - L'istanza di accesso deve contenere dati chiari e completi - 30 ottobre 2002 [1066459]

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[doc. web. n. 1066459]

Diritto di accesso - L´istanza di accesso deve contenere dati chiari e completi - 30 ottobre 2002

L´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge 675/1996 deve recare la precisa indicazione sia del titolare del trattamento, sia degli estremi identificativi dell´interessato stesso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Maria Rita Muzi

nei confronti di

Agenzia delle entrate;

VISTA la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente sostiene che l’Agenzia delle entrate non ha fornito idoneo riscontro alle richieste avanzate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali ha chiesto di accedere al complesso dei dati personali detenuti dal predetto ente e di conoscere "criteri di conservazione ed incaricati e responsabili al trattamento dei dati stessi".

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico del titolare le spese del procedimento, sottolineando di non avere ricevuto tutte le informazioni richieste nonostante una serie di contatti telefonici ed a mezzo e-mail con gli uffici dell’amministrazione finanziaria.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 10 ottobre 2002 da questa Autorità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l’Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi (settore dichiarazioni fiscali, ufficio gestione dichiarazioni), ha risposto con nota anticipata via fax in data 15 ottobre 2002, sostenendo, tra l’altro, che:

  • "i servizi di assistenza all’utenza sono svolti dagli uffici locali", mentre la Direzione centrale dell’Agenzia "ha compiti di indirizzo, controllo e non operativi o di servizio all’utenza";
  • "l’istanza è genericamente rivolta al Ministero delle finanze" e che pertanto "non è dato sapere quale sia l’oggetto del suo accesso", non essendo specificato a quale delle quattro agenzie attualmente coordinate dal Ministero facesse riferimento;
  • dall’esame delle informazioni presenti nella banca dati l’indirizzo di residenza risulta diverso da quello indicato nell’atto di ricorso e che questa "incongruenza non (...) consente" di individuare meglio e indirizzare l’interessata più correttamente "all’Ufficio territorialmente competente";
  • l’interessata potrebbe recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate ubicato nel comune di residenza, anche in modo "da consentire l’aggiornamento delle informazioni" sulla base di un’autocertificazione e di permettere all’ufficio medesimo di fornire i dati richiesti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull’accesso ai dati personali relativi all’interessata detenuti dall’amministrazione finanziaria.

La richiesta proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 dall’interessata è stata però formulata in modo generico e senza una precisa e completa indicazione sia del titolare del trattamento, sia degli estremi identificativi dell’interessata stessa. I riscontri incompleti, ma rapidi da parte del titolare appaiono pertanto giustificati dalla difficoltà di identificare univocamente l’interessata che non ha tempestivamente fornito il documento di identità o altri elementi volti a favorirne l’identificazione laddove, in ragione del disposto dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, "l’interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento".

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per quanto concerne la richiesta di accesso ai dati personali della ricorrente. Si deve ritenere infatti che il titolare del trattamento abbia fornito, sulla base delle informazioni disponibili, una serie di riscontri all’interessata, formulando indicazioni utili anche per ottenere l’accesso presso gli uffici competenti da cui la stessa, nel rispetto dell’indicata disposizione dell’art. 17 del citato d.P.R. n. 501/1998, potrà ricevere tutta la specifica documentazione richiesta.

Il ricorso deve invece essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere l’indicazione dei responsabili del trattamento formalmente designati ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996, istanza rispetto alla quale non è stata fornita risposta. Il titolare del trattamento dovrà pertanto comunicare all’interessata, entro il termine del 20 marzo 2003, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, dando conferma a questa Autorità entro la stessa data dell’avvenuto adempimento.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti anteriormente e posteriormente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali relativi alla ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati e ordina all’Agenzia delle entrate di comunicarli entro il 20 marzo 2003, dando conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico dell’Agenzia delle entrate, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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