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Reti telematiche e Internet - Spamming all'e-mail di un docente universitario - 30 settembre 2002 [1066393]

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[doc web n. 1066393]

Reti telematiche e Internet - Spamming all´e-mail di un docente universitario - 30 settembre 2002

Un indirizzo di posta elettronica - nella specie, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario - reso conoscibile attraverso un sito
web non è liberamente utilizzabile per l´invio di e-mail a contenuto commerciale e pubblicitario.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Roberto Bagnara, rappresentato e difeso dall´avv. Rossana Soffritti

nei confronti di

Casa editrice Leo S. Olschki s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Casa editrice Leo S. Olschki s.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento".

Nel riscontrare tale istanza, il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenuto l´indirizzo e-mail dell´interessato attraverso una ricerca su siti Internet finalizzata a reperire indirizzi di docenti, di averlo utilizzato per dare notizia di una nuova pubblicazione e di averlo successivamente cancellato.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro pervenuto ed ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota anticipata via fax il 29 agosto 2002, ha ribadito quanto già dichiarato in sede di riscontro all´istanza presentata ex art. 13 della legge n. 675/1996.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

In riferimento alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, nonché di opporsi al loro ulteriore trattamento, il titolare ha fornito specifico riscontro dichiarando altresì di aver già cancellato i dati relativi al ricorrente che non risultano utilizzati conformemente alle predette disposizioni.

In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l´eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente dovrà comunicare all´interessato, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare congruo fissare al 20 dicembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi, alla luce dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per ciò che attiene alla richiesta di opporsi all´ulteriore trattamento dei dati personali del ricorrente;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere i responsabili del trattamento, eventualmente designati, e ordina al titolare del trattamento di comunicarne al ricorrente gli estremi identificativi entro il 20 dicembre 2002 dando conferma entro la medesima data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Casa editrice Leo S. Olschki s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli