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Reti telematiche e Internet - Spamming all'e-mail di un docente universitario - 30 settembre 2002 [1066389]

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[doc web n. 1066389]

Reti telematiche e Internet - Spamming all´e-mail di un docente universitario - 30 settembre 2002

Un indirizzo di posta elettronica - nella specie, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario - reso conoscibile attraverso un sito web non è liberamente utilizzabile per l´invio di e-mail a contenuto commerciale e pubblicitario.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Roberto Bagnara, rappresentato e difeso dall´avv. Rossana Soffritti

nei confronti di

Sipac s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Sipac s.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento».

Nel riscontrare l´istanza presentata dall´interessato ex art. 13, il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenuto l´indirizzo e-mail dell´interessato sul sito web di una università e di averlo utilizzato per presentare una nuova newsletter.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro pervenuto ed ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota anticipata via fax il 3 settembre 2002, ha confermato di aver cancellato i dati del ricorrente ed ha comunicato, altresì, di non aver designato un responsabile per il trattamento dei dati. Contestualmente, il titolare del trattamento ha sottolineato di aver reputato lecito inviare l´e-mail promozionale al ricorrente senza acquisire previamente il suo consenso, ritenendo l´indirizzo e-mail in questione "riferito ad Organizzazione di natura pubblica" e non "indirizzo riferito a Consumatore/privato cittadino".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalità delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

In riferimento alla richiesta di conoscere l´origine dei dati e il responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché di opporsi al loro ulteriore trattamento, il titolare ha fornito un riscontro adeguato, dichiarando altresì di aver cancellato i dati relativi al ricorrente.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al genere di riscontro fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Sipac s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli