g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e modalità di funzionamento di un fondo pensione - 30 settembre 2002 [1066329]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1066329]

Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e modalità di funzionamento di un fondo pensione - 30 settembre 2002

Va dichiarato inammissibile il ricorso al Garante per la parte relative a richieste non attinenti al trattamento dei dati personali (nella specie, concernenti le modalità di funzionamento di un fondo pensione).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Fondo pensione complementare dipendenti Gruppo Enel (Fopen);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto idoneo riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto al Fondo pensione complementare dipendenti Gruppo Enel (Fopen) di conoscere i dati personali che la riguardano, la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché di sapere se e quando i dati sono stati comunicati ad altri soggetti.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata, dichiarandosi insoddisfatta del riscontro, ha chiesto che le fossero comunicati in modo intelligibile i dati contenuti nelle "tabelle trasmesse" dal Fopen (riportanti alcuni codici privi della relativa chiave di lettura) e le informazioni relative alla "totalità dei versamenti effettuati (…) i tassi di interessi e incremento annuo fissato dal Fondo". Con la medesima istanza, la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Fopen ha risposto con nota anticipata via fax il 5 settembre 2002 con la quale ha comunicato in modo più specifico i dati personali relativi all´interessata, "evidenziando in corsivo il significato delle voci che potrebbero risultare di meno agevole comprensione", e gli estremi dei titolari cui ha trasmesso tali dati. Ha altresì allegato una scheda informativa relativa alle modalità di gestione e funzionamento del fondo.

L´interessata, con fax in data 11 settembre 2002, ha manifestato ulteriori perplessità in ordine alle informazioni relative al funzionamento del Fondo.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell´interessata svolto da un fondo pensione.

In ordine alla richiesta della ricorrente di accedere in modo intelligibile ai dati personali va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il fondo fornito adeguato riscontro in merito. Il titolare del trattamento ha infatti fornito un ampio quadro dei dati personali dell´interessata oggetto di trattamento, corredato di note esplicative. Ha inoltre specificato adeguatamente logica, modalità e finalità del trattamento ed ha peraltro elencato i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati (sebbene la richiesta relativa a questi ultimi non rientrasse fra quelle specificamente previste dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), dovendosi anche tener conto che le altre richieste della ricorrente sono relative alle modalità di funzionamento del Fondo (con riferimento a tassi di interesse, somme da liquidarsi in caso di recesso, ecc.) anziché al trattamento di dati personali ed in ordine ad esse il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

In relazione al genere di riscontri effettuati e di richieste formulate, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali e di conoscere logica, finalità e modalità del trattamento;

b) dichiara inammissibile il ricorso, in ordine alle altre richieste, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli