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Lavoro e previdenza - Diritto all'integrazione del fascicolo personale con valutazione di merito - 30 settembre 2002 [1066208]

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[doc web n. 1066208]

Lavoro e previdenza - Diritto all´integrazione del fascicolo personale con valutazione di merito - 30 settembre 2002

Il lavoratore ha il diritto di ottenere l´integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori, che attestino valutazioni di merito; in ogni caso, resta salva la discrezionalità del datore circa le modalità di utilizzo di dette integrazioni.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Luca Marcon

nei confronti di

Telecom Italia S.p.a.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Telecom Italia S.p.A., lamenta di non avere ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi, completi e aggiornati, del medesimo titolare, nonché l´origine, la logica e le finalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano (in particolare di quelli contenuti nelle c.d. "schede di valutazione delle prestazioni") e di accedere ad alcuni documenti, specificamente elencati, ritenuti in possesso del titolare del trattamento.

Con la medesima istanza ex art. 13, l´interessato ha anche chiesto di integrare la documentazione contenuta nel fascicolo personale con tre documenti contenenti annotazioni di apprezzamento per il lavoro dallo stesso svolto presso la società - allegati all´istanza medesima - e di apporre sulle schede di valutazione che lo riguardano un´annotazione di cui indicava il testo nell´istanza medesima.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con note depositate il 13 e il 24 settembre 2002, nelle quali ha dichiarato di:

  • aver già "assicurato l´accesso ai documenti relativi ai dati personali del sig. Luca Marcon, nonché l´opportunità di estrarne copia" anche a seguito di un precedente ricorso presentato dall´interessato a questa Autorità;
  • avergli fornito indicazioni in merito al titolare e al responsabile del trattamento, nonché all´origine, alla logica e alle finalità del trattamento effettuato e alle schede di valutazione, in ordine alle quali ha inviato all´interessato "un prospetto illustrativo (…) dei criteri di valutazione" adottati;
  • non essere "in possesso dei numerosissimi documenti di cui il sig. Luca Marcon (…) ha rivendicato la messa a disposizione", e di ritenere "singolare l´istanza volta ad aggiornare, rettificare o integrare i dati personali" detenuti dalla società attraverso l´acquisizione al fascicolo personale relativo allo stesso di "documenti che Telecom Italia S.p.A. non è tenuta a conservare" e che, comunque (come da nota inviata al ricorrente in data antecedente al ricorso), tali documenti sono stati conservati dalla società "in funzione della loro allegazione all´istanza del 6/7/2002";
  • ritenere "la richiesta tesa all´apposizione, sulle schede di valutazione, di una specifica annotazione (…) assolutamente estranea alle prescrizioni e, quindi, alle finalità della legge 675/1996", essendo tale annotazione volta a contestare le modalità e i criteri "che ispirano il sistema di valutazione dei dipendenti".

Il ricorrente ha replicato con note inviate via fax in data 13, 20, 23, 24, 25 e 27 settembre 2002, dichiarandosi insoddisfatto per quanto non fornito dal titolare del trattamento e contestando, in particolare, la liceità del trattamento effettuato attraverso le c.d. schede di valutazione, nella parte in cui esse raffrontano gli "obiettivi conseguiti" dal lavoratore nel corso dell´anno a "obiettivi assegnati e/o aree di responsabilità " dei quali nessuna indicazione viene previamente fornita allo stesso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato dal datore di lavoro e riferiti alla carriera professionale di un dipendente.

Con il ricorso, che segue altri due ricorsi esaminati da questa Autorità nei confronti del medesimo titolare di trattamento con provvedimenti del 1 dicembre 1999 e 19 dicembre 2001, ed aventi ad oggetto l´accesso al complesso di dati relativi alla carriera lavorativa, viene formulata specifica istanza in relazione a tre profili e precisamente:

  • all´accesso ad alcuni documenti puntualmente individuati che non risulterebbero presenti nel fascicolo personale relativo al ricorrente (cui il titolare del trattamento ha consentito l´accesso in ottemperanza a quanto disposto da questa Autorità in occasione dei due precedenti ricorsi);
  • all´integrazione della documentazione contenuta nel fascicolo personale;
  • all´integrazione delle schede di valutazione predisposte dal datore di lavoro e relative al ricorrente con un´annotazione - che lo stesso formula integralmente - nella quale si dovrebbe attestare che i c.d. "obiettivi assegnati e/o aree di responsabilità " sarebbero stati posti a conoscenza dell´interessato solo contestualmente alla comunicazione formale della valutazione complessiva del lavoro svolto.

In ordine alle prime due richieste del ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998. A seguito del ricorso il titolare del trattamento ha infatti comunicato all´interessato (con dichiarazione della cui veridicità lo stesso risponde anche sul piano penale: art. 37 bis legge n. 675/1996, "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non detenere i documenti indicati nell´istanza di accesso ex art. 13 della legge n. 675/1996, dichiarando che "non tutti i documenti che interessano il (singolo) dipendente vengono conservati" e confermando di aver messo a disposizione le informazioni personali del ricorrente in occasione degli accessi ai dati dallo stesso già effettuati.

In merito alla seconda istanza, volta a far integrare i documenti contenuti nel fascicolo personale del ricorrente, Telecom Italia S.p.A. ha comunicato di averne acquisito copia, elencando i documenti in oggetto tra quelli contenuti nel fascicolo medesimo. Deve rilevarsi infatti la sussistenza del caso di specie, ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, del diritto dell´interessato ad ottenere l´integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori che attestino, come nel caso di specie, talune valutazioni di merito. Ciò ferma restando la sfera di discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro in ordine alle modalità di utilizzo di dette integrazioni.

Il ricorso va invece dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta relativa all´integrazione delle schede di valutazione con l´annotazione predisposta dal ricorrente medesimo. L´integrazione richiesta non può infatti configurarsi come integrazione dei dati personali dell´interessato dal momento che l´annotazione in questione fa riferimento esclusivamente ad alcune circostanze relative al procedimento interno per la valutazione del personale per le quali l´interessato conserva peraltro il diritto di far valere ogni eventuale diritto in sede giudiziaria.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi dell´art. 13 e al tenore dei riscontri forniti, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di integrare le schede di valutazione relative all´interessato con l´annotazione dallo stesso predisposta;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli