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Diritti dell'interessato e consenso - Si ha diritto di accedere anche ai dati già conosciuti o detenuti - 30 settembre 2002 ]1066187]

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[doc web n. 1066187]

Diritti dell´interessato e consenso - Si ha diritto di accedere anche ai dati già conosciuti o detenuti - 30 settembre 2002

La richiesta di accesso dev´essere riscontrata dal titolare anche nell´ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati già comunicati all´interessato all´interessato a siano comunque dallo stesso già detenuti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Banca Fineco S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, intestatario di un conto corrente presso Banca Fineco S.p.A., lamenta di non aver ottenuto riscontro da parte di quest´ultima ad una istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, lamentando la mancata emissione di una carta di credito, aveva chiesto di accedere ai dati che lo riguardano e di conoscerne l´origine, nonché la logica e le modalità del trattamento. Con la medesima istanza, il ricorrente aveva altresì chiesto gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altresì la cancellazione dei dati che lo riguardano e la liquidazione forfettaria delle spese sostenute.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Banca Fineco S.p.A., con nota anticipata via fax il 9 settembre 2002, ha fornito indicazioni in ordine alla logica, alle modalità e al responsabile del trattamento designato ed ha sostenuto:

  • di aver acquisito, all´atto della sottoscrizione del contratto, il consenso informato dell´interessato cui è stato rilasciato, in tale occasione, un documento contenente "le condizioni generali di contratto", nonché "l´informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996";
  • che "detta modulistica, sottoscritta dal cliente, costituisce proposta contrattuale rivolta alla banca e soggetta, al fine del perfezionamento del contratto e come precisato nella modulistica stessa, all´accettazione da parte di Banca Fin-Eco";
  • che "i dati personali riferibili al sig. XY attualmente in possesso della Banca sono esclusivamente quelli anagrafici (…) così come forniti dal ricorrente stesso in sede di apertura del conto ed utilizzati, esclusivamente, per la gestione del rapporto creditizio";
  • che "non esiste per la Banca alcun obbligo al rilascio della carta di credito" e che "la Banca non ha fatto altro che valutare (…) se vi fossero o meno i presupposti per la concessione del servizio richiesto".

Con nota anticipata via fax il 17 settembre 2002, l´interessato ha ribadito le proprie richieste, con specifico riferimento alla comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che lo riguardano.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali del cliente di una banca.

Quest´ultima ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato volte a conoscere la logica e le modalità del trattamento e il responsabile del trattamento eventualmente designato. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La resistente non ha invece fornito idoneo riscontro alla richiesta di accedere al complesso dei dati personali dell´interessato, limitandosi a comunicare solo la tipologia dei dati detenuti.

Ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento è invece tenuto ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta e a riferirli al richiedente con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. La richiesta di accesso ai dati deve essere riscontrata dal titolare anche nell´ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati comunicati dall´interessato o siano comunque dallo stesso detenuti. Ciò al fine di consentire all´interessato di poter controllare i dati medesimi e di chiederne, se del caso, l´aggiornamento, l´integrazione o la correzione.

Banca Fineco S.p.A. dovrà pertanto comunicare al ricorrente tutti i dati relativi allo stesso, in qualsiasi forma conservati, entro un termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2002.

Il ricorso va invece dichiarato infondato in ordine all´opposizione al trattamento ed alla connessa richiesta di cancellazione (peraltro formulata solo in sede di ricorso). Dalla documentazione in atti non sono emersi profili che fanno ritenere illecito il trattamento dei dati in questione che si è svolto sulla base del consenso informato dell´interessato, in relazione ad un rapporto contrattuale tuttora in essere.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), previa parziale compensazione per giusti motivi legati al genere di riscontro fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste dell´interessato di conoscere la logica, le modalità e il responsabile del trattamento;

b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di conoscere tutti i dati personali del ricorrente e ordina a Banca Fineco S.p.A. di comunicarli allo stesso entro il 30 novembre 2002, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) dichiara infondato il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento, nei termini di cui in motivazione;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Banca Fineco S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli