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Diritti dell'interessato e consenso - Accesso ai dati e procedimento nella Guardia di finanza- 30 settembre 2002 [1066171]

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[doc web n. 1066171]

Diritti dell´interessato e consenso - Accesso ai dati e procedimento nella Guardia di finanza- 30 settembre 2002

Il trattamento dei dati effettuato in occasione di un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un appartenente al Corpo della Guardia di finanza, rientrando tra le operazioni svolte per l´ordinaria gestione amministrativa del personale, è soggetto alla disciplina posta dalla legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

nei confronti della

Guardia di finanza, Comando Compagnia di Monopoli;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, brigadiere della Guardia di finanza in servizio presso la Brigata di Putignano, nei cui confronti è stato instaurato un procedimento disciplinare da parte del Comando della Compagnia di Monopoli (conclusosi con l´irrogazione di una sanzione in data 24 giugno 2002), lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere copia della documentazione contenente "notizie, valutazioni e giudizi (…)" relativi al procedimento suddetto.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 settembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Guardia di finanza, Comando Compagnia di Monopoli, ha risposto con fax in data 16 settembre 2002 sostenendo che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile (…) per omessa indicazione delle generalità del titolare del trattamento;
  • ai sensi della legge n. 241/1990 che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi la richiesta del ricorrente di accesso ai dati che lo riguardano non potrebbe essere accolta, dal momento che i documenti in cui essi sono compresi rientrerebbero tra quelli sottratti all´accesso ai documenti come specificato dal d.m. n. 603/1996;
  • il trattamento dei dati personali in questione rientrerebbe peraltro fra i trattamenti "eseguiti in ambito pubblico dai soggetti di cui all´art. 4 della legge n. 675/1996 e per le finalità ivi previste";
  • inoltre, al trattamento dei dati in questione dovrebbe applicarsi, in ogni caso, la specifica norma sul differimento del diritto di accesso di cui all´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996.

Il ricorrente, con nota inviata via fax in data 21 settembre 2002, ha ribadito quanto sostenuto nell´atto di ricorso, sottolineando la correttezza della procedura di invio dell´atto di ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali di un dipendente del Corpo della Guardia di finanza con specifico riferimento a quelli raccolti in ordine al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da parte del Comando di appartenenza.

Il ricorso deve essere accolto.

Dalla documentazione in atti è emerso anzitutto che le eccezioni sollevate dal resistente non sono fondate.

L´atto di ricorso (come la previa richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996) è stato correttamente formulato dall´interessato e rivolto al soggetto che in qualità di responsabile del trattamento conserva ed utilizza i dati personali oggetto della richiesta del ricorrente.

Le istruzioni impartite dal Comando della Guardia di finanza il 13 agosto 1998 (inviate dal comandante della compagnia di Monopoli in allegato alla propria memoria) indicano chiaramente che la titolarità del trattamento è del Corpo della Guardia di Finanza e specificano che "i comandanti di reparto ad ogni livello, fino a quello di brigata incluso" (ivi compreso, quindi, il comandante di compagnia) sono designati responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 8 della legge n. 675/1996 "per i trattamenti effettuati nell´ambito del proprio reparto". Viene altresì ricordato che fra i compiti spettanti a tali responsabili rientra quello di rendere all´interessato le informazioni di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996.

In ordine ai numerosi richiami di parte resistente alla disciplina di cui alla legge n. 241/1990 va rilevato che il diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla citata legge n. 241/1990. L´esercizio del diritto di accesso ai dati personali determina a carico del titolare o del responsabile del trattamento l´obbligo di confermare l´esistenza o meno delle informazioni relative all´interessato e di comunicarle a quest´ultimo senza ritardo in forma intelligibile, estrapolandole, ove necessario, da archivi, banche dati, atti o documenti che le contengano. Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite l´esibizione e/o la consegna in copia della documentazione (vedi ad esempio Provv. del 4 luglio 2001, in Bollettino del Garante, n. 22, p. 26 ss.).

Al trattamento in questione si applica nella sua interezza il dettato della legge n. 675/1996. Lo stesso non rientra fra le ipotesi di trattamento di dati effettuato, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, "da soggetti pubblici per finalità di difesa (…) o di accertamento o repressione dei reati (…)", venendo in considerazione un trattamento di dati effettuato in ordine ad un procedimento disciplinare nei confronti di un appartenente al Corpo. Tale trattamento rientra fra le operazioni svolte per l´ordinaria gestione amministrativa del personale e non rientra tra quelli a fini penali o di salvaguardia della difesa e sicurezza dello Stato, che devono essere oggetto di puntuale disposizione che preveda specificamente il trattamento (art. 4, comma 1, lett. e) cit.).

Dalla documentazione in atti non risultano elementi che giustifichino l´applicazione dell´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, il quale consente il differimento del diritto di accesso ai dati in riferimento alle informazioni raccolte per finalità di difesa, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un effettivo pregiudizio per l´esercizio del diritto di difesa.

É infine priva di effetti, nel caso di specie, la circostanza che i documenti nei quali i dati sono compresi siano eventualmente sottratti al diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi (che possono contenere dati relativi anche a terzi), stante l´autonoma disciplina che regola diversamente lo specifico diritto di accesso a dati personali del solo interessato.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso ed ordina alla Guardia di finanza, Comando Compagnia di Monopoli, di corrispondere alle richieste dell´interessato entro il 20 febbraio 2003, mettendo a disposizione dello stesso i dati richiesti nei termini di cui in motivazione e dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfetaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico della Guardia di finanza Comando Compagnia di Monopoli, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli