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Diritti dell'interessato e consenso - Cancellazione immediata dei dati utilizzati illecitamente per spamming - 18 luglio 2002 [1065819]

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[doc. web. n. 1065819]

Diritti dell´interessato e consenso - Cancellazione immediata dei dati utilizzati illecitamente per spamming - 18 luglio 2002

In caso di e-mail promozionali che non risultino inviate lecitamente in base al consenso informato o ad altro idoneo presupposto, vanno cancellati immediatamente tutti i dati personali dell´interessato, di cui il titolare non sia stato peraltro in grado di indicare in modo preciso ed univoco l´origine. Il riscontro incompleto alle richieste dell´interessato determina il parziale accoglimento del ricorso al Garante (nel caso di specie, il titolare ha omesso di fornire le generalità del responsabile del trattamento eventualmente nominato).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Massimo Cavazzini;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e la cancellazione dei dati.

Nel riscontro alla predetta istanza, la parte resistente ha asserito di non "detenere" database cartacei e elettronici e di non "detenere" l’indirizzo e-mail dell’interessato "notato nelle pagine web".

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo un ristoro per le spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Simone Santarelli, titolare del nome a domino www.sportnetlive.comha replicato con nota del 9 luglio 2002, precisando:

  • che il predetto sito è "ideato, curato e di proprietà dell’editore Santarelli Simone regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di Perugia";
  • di non possedere alcun "tipo di archivio e/o database sia cartaceo, sia elettronico o di altra natura che contenga dati di terzi";
  • che nel caso in cui la mail fosse stata inviata, "questo è sicuramente accaduto per due motivi: 1) un navigatore… ha chiesto informazioni via web al Filo Diretto, www.sportnetlive.com/filodiretto; 2) è stato erroneamente digitato, confuso con altro indirizzo similare".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

La parte resistente non ha anzitutto fornito riscontro in relazione alla richiesta di conoscere le coordinate identificative del responsabile del trattamento eventualmente designato. Il titolare dovrà quindi comunicare all’interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 30 settembre 2002, l’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, il titolare dovrà fornire, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, i relativi estremi identificativi.

Il titolare del trattamento non ha fornito alcun elemento che possa far ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell’interessato un preventivo consenso informato per l’invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno dei presupposti del trattamento previsti dall’art. 12 della legge 675/1996, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 10 del d.lg. n. 171/1998 e all’art. 10 del d.lg. n. 185/1999. Va anzi rilevato che il titolare non è stato in grado di indicare in modo preciso e univoco l’origine dei dati personali del ricorrente utilizzati per l’invio del messaggio promozionale.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto cessare il comportamento illegittimo procedendo con immediatezza alla cancellazione di tutti i dati personali relativi al resistente.

Con separato provvedimento dell’Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di una idonea informativa agli interessati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, non avendo la legge n. 675/1996 attribuito competenza in merito al Garante.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla particolarità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla parte resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 30 settembre 2002;

b) ordina altresì alla resistente di cessare il comportamento illegittimo mediante cancellazione dei dati relativi al ricorrente, con effetto dalla comunicazione del presente provvedimento;

c) dispone che la resistente dia conferma a questa Autorità di quanto previsto ai punti a) e b), entro il 30 settembre 2002;

d) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente;

e) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti in misura pari alla metà a carico di Simone Santarelli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1065819
Data
18/07/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso