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Procedimetn relativo ai ricorsi - Se l'interessato lo richiede va indicato il responsabile del trattamento - 25 giugno 2002 [1065714]

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[doc. web. n. 1065714]

Procedimetn relativo ai ricorsi - Se l´interessato lo richiede va indicato il responsabile del trattamento - 25 giugno 2002

Ove il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro soltanto ad alcune delle richieste avanzate all´interessato, il ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge 675/1996 dev´essere parzialmente accolto (fattispecie in cui il titolare, pur avendo fornito alcune precisazioni sulle modalità del trattamento e pur avendo attestato di non essere a conoscenza di altri dati personali del ricorrente, ha omesso di comunicare gl iestremi identificativi del responsabile del trattamento).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Danilo Cussini

nei confronti di

TriSoft S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da TriSoft S.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della società ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere il nominativo dell´eventuale responsabile del trattamento e si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano.

Nel riscontro inviato alla predetta istanza ex art. 13, il titolare del trattamento ha fornito alcune precisazioni in merito all´origine dei dati e alle finalità del trattamento, senza però indicare il nominativo dell´eventuale responsabile designato.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro fornito da TriSoft S.r.l. ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha replicato con nota fax in data 7 giugno 2002, ribadendo:

  • che "TriSoft S.r.l., oltre all´indirizzo email … non è a conoscenza di nessun altro dato personale relativo al sig. Cussini";
  • che "tale indirizzo è stato generato secondo procedure random, da uno speciale software sviluppato per questo preciso scopo, e prima di qualsiasi invio è stato convalidato in seguito ad un´interrogazione al server del provider in questione, che… ha confermato l´esistenza dell´indirizzo stesso";
  • di aver "provveduto tempestivamente a cancellare, su espressa richiesta dell´interessato, tutti i dati personali riguardanti l´interessato stesso".

L´interessato, con nota in data 17 giugno 2002, ha manifestato le proprie perplessità relativamente alle modalità di "raccolta" degli indirizzi e-mail effettuata dal titolare del trattamento.

CIO´ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità commerciali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il preventivo consenso dell´interessato od operante uno degli altri presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso è fondato.

La società non ha fornito riscontro alla richiesta di conoscere l´eventuale responsabile del trattamento e dovrà comunicare all´interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 agosto 2002, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, dovrà fornirne anche, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, i relativi estremi identificativi.

Per quanto riguarda la richiesta con cui il ricorrente ha manifestato una sostanziale opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, il titolare ha parzialmente riscontrato le istanze dell´interessato, attestando di non essere a conoscenza di alcun altro dato personale del ricorrente oltre all´indirizzo di posta elettronica dello stesso e fornendo alcune precisazioni sulle modalità del trattamento.

Analogamente a quanto accertato in altre occasioni da questa Autorità (vedi Provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 39), l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente non risulta provenire da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" e contenenti dati che possono quindi essere utilizzati, sulla base di un´idonea informativa o di altro idoneo presupposto, in mancanza del consenso informato dell´interessato (art. 12, comma 1, lett. c), della legge 675/1996; art. 10 d.lg. n. 171/1998; art. 10 d.lg. n. 185/1999).

La società ha dichiarato il 7 giugno 2002 di avere cancellato tutti i dati personali riguardanti l´interessato. In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la società risponde anche sul piano personale (art. 37 bis legge n. 675/1996), va dichiarato per questa parte non luogo a provvedere.

Con separato provvedimento dell´Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di una idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e per verificare le modalità di raccolta dei dati.

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giustificati motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a TriSoft S.r.l. di comunicare all´interessato gli estremi identificativi degli eventuali responsabili del trattamento designati, entro il 31 agosto 2002, dando conferma all´Ufficio del Garante entro la medesima data dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che attiene alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di TriSoft S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1065714
Data
25/06/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso