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Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso ai dati per aprire un conto corrente e non luogo a provvedere - 12 giugno 2002 [1065555]

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[doc. web. n. 1065555]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso ai dati per aprire un conto corrente e non luogo a provvedere - 12 giugno 2002

Ove il titolare del trattamento dei dati fornisca integrale riscontro all´istanza formulata dall´interessato, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge 675/1996 (nella specie, la ricorrente aveva chiesto ad un istituto bancario, con il quale assumeva di non avere mai instaurato alcun rapporto, la comunicazione dei dati personali che avevano consentito l´apertura di un conto corrente a suo nome).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.ra Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Intesa BCI S.p.a.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. La ricorrente ha ricevuto nel corso degli ultimi mesi estratti conto relativi ad un conto corrente bancario a lei intestato presso l’Agenzia n. 12 di Roma della banca Intesa Bci S.p.a..

Con il ricorso proposto in data 15 maggio 2002 ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge, con la quale ha chiesto che le vengano forniti tutti i dati che la riguardano in possesso dell’istituto di credito, con cui dichiara di non avere mai avuto alcun rapporto. Chiede inoltre la liquidazione delle spese del procedimento.

2. All’invito ad aderire spontaneamente a tale richiesta, formulato il 16 maggio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la banca Intesa Bci S.p.a., con nota datata 24 maggio 2002 inviata anche alla ricorrente, ha precisato che:

  • in data 11 dicembre 2001 è stata presentata alla filiale n. 12 di Roma, per il tramite della ditta individuale GLM Italiana, una richiesta di finanziamento a favore della ricorrente, dalla medesima sottoscritta in ogni pagina;
  • nella medesima richiesta sono stati precisati i consueti dati personali riferiti alla richiedente (generalità, codice fiscale, attività, proprietà immobiliari, impegni finanziari), necessari alla valutazione della opportunità di concedere il finanziamento;
  • nell’ambito della richiesta, la ricorrente ha, in particolare, dato mandato alla GLM italiana di fornire alla banca tutte le informazioni utili all’espletamento della pratica, manifestando espresso consenso al trattamento dei dati sia da parte della GLM, sia dell’istituto di credito, al fine della valutazione in ordine alla concedibilità del prestito;
  • al solo scopo di velocizzare la procedura, è stato aperto dalla filiale n. 12, a nome della richiedente, un conto, "di semplice evidenza, avente saldo zero ed il medesimo numero della pratica di finanziamento… necessario per la successiva gestione del finanziamento, non appena favorevolmente deliberato";
  • a seguito di esame della richiesta, il fido non è stato autorizzato; la filiale ha provveduto a chiudere il conto, senza alcuna spesa per l’interessata.

La società titolare del trattamento ha allegato alla nota copia della richiesta di finanziamento.

Con nota datata 3/6/2002 l’istante si è dichiarata insoddisfatta del riscontro fornito, insistendo nella richiesta ed esponendo circostanze non pertinenti con il contenuto del ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Il ricorso verte su un’istanza di accesso ai dati della ricorrente detenuti da Intesa Bci S.p.a..

In ordine a tale istanza deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. 501/92, in ragione della idoneità del riscontro fornito dal titolare del trattamento, il quale ha comunicato alla ricorrente, in forma intelligibile, tutti i dati detenuti, fornendo esauriente spiegazione dell’origine e della finalità della loro acquisizione nell’ambito di una pratica di finanziamento (peraltro non concesso) richiesto dall’interessata, e per il quale la medesima ha manifestato espresso consenso al trattamento dei dati sia da parte della GLM Italiana, società intermediaria, sia dell’istituto stesso.

L’apertura del conto è stata dichiarata come finalizzata alla celere gestione della pratica, e la sua chiusura, immediatamente successiva al diniego del finanziamento, non ha comportato alcuna spesa per la ricorrente. Il corrispondente trattamento dei dati dell’interessata non presenta, in proposito, profili di illiceità.

4. In relazione alla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento, va rilevato che la volontà adesiva del titolare si è manifestata dopo la proposizione del ricorso a questa Autorità.

Considerata quindi la mancanza di un tempestivo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall’interessata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, va posto a carico di Intesa Bci S.p.a. l’ammontare delle spese sostenute dalla ricorrente, determinato nel caso di specie nella misura forfettaria di euro 50, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione ed alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 50 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria) l’ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Intesa Bci S.p.a., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 12 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli