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Attività giornalistica - Intercettazioni telefoniche, informazione e vita privata - 11 aprile 2002 [1065194]

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[doc. web. n. 1065194]

Attività giornalistica - Intercettazioni telefoniche, informazione e vita privata - 11 aprile 2002

Il Garante segnala agli organi di informazione la necessità che i dati concernenti persone sottoposte ad indagine penale, o comunque coinvolte in vicende giudiziarie, vengano acquisiti lecitamente; segnala che, in presenza di un fatto di interesse pubblico, incombe sul giornalista il dovere di rispettarne il principio dell´essenzialità dellì´informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti (fattispecie relativa alla pubblicazione, da parte di un´agenzia di stampa, di articoli aventi per oggetto il contenuto di intercettazioni di comunicazioni telefoniche concernetnit anche aspetti della vita privata della persona sottoposta ad indagine).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata da XY;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicano sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

É pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale XY, giornalista, lamenta una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione di alcuni articoli –da parte di un’agenzia di stampa- concernenti un’ indagine giudiziaria in cui la stessa è coinvolta, e al rischio di un’ulteriore diffusione di dati che la riguardano.

In particolare, da alcune intercettazioni telefoniche disposte in sede giudiziaria su utenze che la riguardano, disposte a seguito della presunta divulgazione, da parte della giornalista medesima, di atti e documenti a contenuto riservato, sarebbero emersi alcuni “aspetti relativi alla vita privata” che potrebbero formare oggetto di un’indebita violazione del segreto dell’indagine e dei propri diritti.

L’interessata sostiene di aver appreso dal predetto organo dell’esistenza sia di un procedimento penale che la riguarda, sia di alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche che persone non autorizzate avrebbero abusivamente conosciuto, benché riservate, e menzionato in missive anonime inviate a vari giornalisti, riferite anche a rapporti personali.

Alla luce di quanto sopra, la giornalista, che nella circostanza si dichiara parte lesa di ingiuste lesioni a beni della personalità derivanti dall’esercizio dell’attività giornalistica, ha chiesto al Garante un intervento volto a valutare l’accaduto, anche al fine di prevenire un’ulteriore illecita divulgazione, da parte degli organi di stampa, delle informazioni attinenti alla sua vita privata.

OSSERVA

A seguito della segnalazione in esame, l’Autorità è chiamata ad affrontare il tema, delicato e complesso, dei rapporti degli uffici giudiziari e di polizia con gli organi di stampa, avuto particolare riguardo alle modalità con cui questi ultimi acquisiscono e i primi trattano i dati concernenti persone sottoposte ad indagine penale o comunque coinvolte in vicende giudiziarie.

Già in passato il Garante si è occupato di tali aspetti, anche con specifico riferimento alla raccolta e alla diffusione di informazioni desunte da intercettazioni telefoniche o videoregistrazioni effettuate nel corso di procedimenti penali (provvedimenti del 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, e 30 ottobre 2000- in www.garanteprivacy.it - Newsletter 30 ottobre-5 novembre).

Al riguardo, occorre dapprima ricordare come tali temi trovino una specifica regolamentazione in alcune disposizioni di natura penale e processuale. Nell’ambito del procedimento penale, gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono di regola coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza o non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Anche al di fuori di tali ipotesi il pubblico ministero può disporre l’obbligo del segreto per singoli atti, nel caso in cui l’imputato lo consenta o quando la conoscenza dell’atto possa ostacolare le indagini riguardanti altre persone. Analogamente, il pubblico ministero può disporre il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni (art. 329, commi 1 e 3, c.p.p.).

Proprio con riguardo agli atti coperti da segreto -quali quelli appena richiamati- il codice di procedura penale dispone espressamente un divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, attraverso la stampa o altri mezzi di diffusione. Tale divieto si estende anche agli atti non più coperti dal segreto, fino a che siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (art. 114, commi 1 e 2, c.p.p.). Da ultimo, l’art. 684 del codice penale sanziona chiunque pubblichi “anche per riassunto o a guisa di informazione” atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione.

L’ordinamento pone poi maggiore attenzione alla conoscibilità delle attività di intercettazione preventiva di comunicazioni telefoniche, che potrebbero essere state disposte nel caso di specie, non solo ponendo limiti per la loro utilizzabilità, ma anche sanzionando penalmente il comportamento di chiunque ne faccia oggetto di una divulgazione (art. 5 decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, che ha sostituito l’art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

Come si evince dagli atti, l’eventuale violazione delle norme in materia di segreto investigativo e d’ufficio è già oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, alla quale va quindi inviata copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, anche in relazione allo scritto anonimo inviato a diversi giornalisti, i cui contenuti –da quanto si evince dagli atti- non risultano, allo stato, essere stati oggetto di diffusione da parte degli organi di stampa.

Fermo restando quanto sopra, e a prescindere dalla violazione o meno del segreto, la vicenda portata all’attenzione di questa Autorità deve essere comunque esaminata con particolare riferimento alla necessità di garantire il pieno rispetto della dignità personale e il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nell’inchiesta giudiziaria, nel quadro della protezione accordata alle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali trattati da parte di organi di polizia e presso uffici giudiziari devono essere in ogni caso raccolti, utilizzati e custoditi nel rispetto delle disposizioni in materia di misure di sicurezza (art. 15 legge n. 675/1996; d.P.R. n. 318/1999), anche per evitare, in particolare, un accesso da parte di soggetti non autorizzati o un uso per finalità non conformi a quelle per le quali sono stati raccolti.

L’eventuale segreto professionale sulla fonte della notizia non fa venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente i documenti relativi alle intercettazioni. Ciò, sulla base di un preciso dovere sancito dall’art. 9, comma 1, lett. a), della legge n. 675/1996 (cfr. provvedimento del Garante 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2).

In questi casi, il parametro della liceità -al pari di quello della correttezza, anch’esso disciplinato dal medesimo art. 9- trova sostanza e contenuto anche nel rinvio che tale norma reca alle disposizioni del codice penale e di procedura penale sopra richiamate. Le quali, così, assurgono ad ulteriore canone di valutazione sulla liceità delle pubblicazioni, anche a prescindere dagli eventuali profili penalistici della vicenda.

Occorre inoltre evidenziare che, anche in presenza di un fatto di interesse pubblico -quale risulta essere quello alla base della vicenda- il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, è tenuto a rispettare il parametro dell’essenzialità dell’informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti (artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica –v. provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998-).

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, ed anche con riguardo alle possibili, ulteriori pubblicazioni di notizie relative alla stessa vicenda, si deve quindi evidenziare che la corretta applicazione del principio dell’essenzialità dell’informazione impone ai giornalisti di effettuare comunque un attento vaglio sulle notizie acquisite e sulla liceità della loro raccolta, evitando di diffondere le informazioni che attengano a comportamenti strettamente personali della segnalante, non direttamente connessi alla vicenda penale sopradescritta. Informazioni, queste, la cui diffusione potrebbe invece incidere gravemente sulla dignità e sulla sfera privata della segnalante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) segnala ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996 agli organi di informazione la necessità di conformarsi ai principi sopra richiamati, anche in relazione all’eventuale ulteriore trattamento delle informazioni relative alla vicenda esaminata;

b) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e all’ufficio giudiziario procedente, per opportuna conoscenza.


Roma, 11 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli