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Diritto di accesso - I tabulati informatici devono essere decifrabili - 2 maggio 2002 [1064880]

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[doc. web. n. 1064880]

Diritto di accesso - I tabulati informatici devono essere decifrabili - 2 maggio 2002

Il titolare del trattamento, in caso di presetnazione d´istanza d´accesso. non solo è obbligato a comunicare all´interessato i dati in forma intellegibile, ma è anche tenuto ad adottare le misure che si rendano opportune per agevolare l´accesso ai dati; ne consegue che , nell´ipotesi in cui l´istanza d´accesso abbia ad oggetto - tra l´altro - i dati afferenti ad una posizione contributiva, l´istituto previdenziale è tenuto a fornire all´assicurato indicazioni che permettano di interpretare i tabulati informatici già consegnati o, quantomeno, a specificare a quale ufficio il medesimo può rivolgersi per ottenere indicazioni sui dati conservati e trattati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a Maria Rita Muzi nei confronti di INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dr. M. Paissan;

PREMESSO:

1. La ricorrente, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, volta ad ottenere l’accesso ai propri dati personali con particolare riferimento a quelli riguardanti la copertura assicurativa nel "periodo 1999-2002".

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 l’interessata ha ribadito le proprie richieste, precisando di voler ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che la riguardano, con particolare riferimento "alla situazione aggiornata dei periodi di copertura assicurativi" per il periodo sopra evidenziato.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 8 aprile 2002, il titolare del trattamento ha inviato all’interessata "le stampe delle schermate" riportanti i dati personali della stessa dell’interessata con particolare riferimento al periodo 1999-2002.

Con nota inviata in data 23 aprile 2002 la ricorrente ha però fatto presente che le modalità di riscontro utilizzate dall’ Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (stampa di tabulati informatici) non permettono di conoscere in modo intelligibile i dati richiesti.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte su un’istanza di accesso ai dati personali detenuti da un ente previdenziale.

In ordine a tale istanza il ricorso deve essere accolto in quanto il titolare del trattamento ha fornito solamente un riscontro parziale e inidoneo a quanto chiesto dall´interessata.

La richiesta dell’interessata era infatti volta a conoscere tutti i propri dati personali, mentre l’istituto allo stato, ha fornito risposta solamente per le informazioni personali riferite al triennio 1999/2002. Il titolare del trattamento dovrà dunque integrare il riscontro già fornito, comunicando alla ricorrente, entro un termine che appare congruo fissare al 14 luglio 2002, tutti gli altri dati personali alla stessa riferiti comunque conservati dall’istituto in forma sia cartacea, sia automatizzata. Tale riscontro dovrà essere fornito anche nell’ipotesi in cui non vi siano altri dati oltre a quelli già comunicati.

Il riscontro dovrà inoltre essere integrato per quanto attiene alle modalità di comunicazione dei dati medesimi.

L’art. 13 della legge prevede infatti che i dati ai quali si riferisce una richiesta di accesso devono essere comunicati all’interessato "in forma intelligibile" e l’art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 obbliga il titolare del trattamento, "ai fini di una più efficace applicazione dell’art. 13 della legge", ad adottare "le opportune misure volte, in particolare …, ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato".

Dovranno pertanto essere fornite all’interessato delle indicazioni che permettano di interpretare i tabulati informatici già forniti o anche indicare a quale ufficio la ricorrente potrà rivolgersi per ottenere indicazioni sui dati conservati e trattati da INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro


3. Considerata infine la mancanza di un idoneo riscontro alle richieste dell´interessata ai sensi dell’art. 13, appare congruo determinare l’ammontare delle spese e dei diritti relativi al presente procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di € 250,00, di cui € 25, 82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

Detto ammontare è posto in misura pari alla sua metà a carico dell’ente resistente, sussistendo giusti motivi, in relazione alla particolarità del caso, per una parziale compensazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione ed ordina a INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di adempiere alle richieste dell’interessata, entro il 14 luglio 2002, dando comunicazione a questa Autorità dell’avvenuto adempimento entro la stessa data;
  • determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di € 250,00, di cui € 25, 82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla sua metà, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che dovrà liquidarlo direttamente in favore della ricorrente.

Roma, 2 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli