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Informativa - Anche gli investigatori privati sono soggetti all'obbligo di informativa ' 19 febbraio 2002 [1063652]

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[doc. web n. 1063652]

Informativa - Anche gli investigatori privati sono soggetti all´obbligo di informativa – 19 febbraio 2002

Qualora nel corso di un´investigazione privata alcuni dati personali vengano acquisiti direttamente dall´interessato (mediante ascolto, registrazione e intercettazione), l´agenzia investigativa che procede all´indagine deve fornire all´interessato medesimo l´informativa prevista dalla legge n. 675/1996 (fattispecie relativa all´attività investigativa commissionata da una società al fine di acquisire elementi probatori utili alla dimostrazione in giudizio della violazione del patto di non concorrenza da parte di un ex amministratore). Le circoscritte eccezioni alla tutela dei dati personali, che la legge sulla privacy prevede nel caso in cui il trattamento dei dati sia finalizzato a far valere un diritto in "sede giudiziaria", si applicano anche nell´ambito di un procedimento arbitrale rituale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti YZ, KH e WI;

nei confronti di

Faac S.p.A., Faac Overseas Sa e Automatica JK s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti CX e KM, nonché di Investigazioni San Giorgio S.a.s. rappresentata dall’avv. XB;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente è parte in un procedimento arbitrale instaurato dinanzi alla Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano da Faac S.p.A., Faac Overseas Sa e dalla loro controllata Automatica JK s.r.l. per l’asserita violazione di un patto di non concorrenza relativo ad una attività già svolta in qualità di azionista e amministratore della Automatica JK s.r.l.

Nel corso del procedimento arbitrale le tre società hanno prodotto un rapporto investigativo realizzato da Investigazioni San Giorgio S.a.s. e inserito nel materiale probatorio a sostegno della denunciata violazione.

In tale rapporto si dà conto dell’attività investigativa svolta in riferimento ai contatti d’affari intrattenuti dal sig. JK in supposta violazione del patto di non concorrenza. In particolare vengono sintetizzati alcuni colloqui svoltisi presso e a partire dal casello autostradale di Parma, nonché i contenuti, supportati anche da immagini, di una cena di lavoro svoltasi in un ristorante di Collecchio, nel corso della quale il ricorrente, i sig.ri XY e HG (esponenti della Chamberlain GmbH -che opera nel medesimo settore merceologico degli automatismi per cancelli- ed autori di due contestuali ricorsi al Garante), nonché un probabile investigatore privato travisatosi sotto le apparenze di un potenziale interlocutore d’affari, avevano discusso di possibili collaborazioni nel settore di comune interesse.

A giudizio del ricorrente l’attività posta in essere dall’istituto investigativo e l’attuale trattamento dei dati svolto dalle tre società del gruppo Faac dovrebbero essere ritenuti illeciti. Non sarebbe stata anzitutto rilasciata all’interessato la prescritta informativa, né sarebbe stato acquisito il relativo consenso. Inoltre, a giudizio del ricorrente, non potrebbero essere invocate "le figure di eccezione degli artt. 10, comma 4, ultima parte; 12, comma 1, lettera h) e 20, comma 1, lettera g)" della legge n. 675/1996 di cui vi è cenno nel riscontro fornito dal titolare in data 25 gennaio 2002 all’istanza formulata dall’interessato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675.

Ciò in quanto le risultanze del predetto rapporto investigativo non suffragherebbero i sospetti dei titolari e pertanto "sarebbe stato conforme a doveroso ritegno" per la società di investigazione astenersi dal riferire al committente "i fatti non pertinenti" e, per le società del gruppo Faac, "astenersi dall’utilizzare il rapporto" medesimo.

Peraltro, nel rapporto stesso "rimarrebbe cospicuamente assente la relazione di pertinenza e proporzionalità… fra trattamento effettuato e finalità legittimamente perseguita". Risulterebbe altresì inottemperato il requisito del "contenimento della durata del trattamento entro il tempo strettamente necessario a perseguire la finalità consentita".

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 l’interessato chiede la cancellazione dei dati personali racchiusi nel citato rapporto o, in subordine, "se…venisse in astratto ritenuta la pertinenza allo scopo della raccolta" degli stessi, si oppone "al loro trattamento od ulteriore trattamento".

All’invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità con nota del 25 gennaio 2002, hanno risposto Automatica JK s.r.l. con fax del 2 febbraio 2002, nonché Faac S.p.A. e Faac Overseas Sa con fax in data 4 febbraio 2002 di identico contenuto.

Nelle citate comunicazioni le società resistenti hanno sostenuto di non poter dare positivo riscontro alle richieste del ricorrente, essendo il trattamento dei dati in esame finalizzato "esclusivamente alla tutela dei diritti… nella procedura arbitrale in questione", rendendosi pertanto applicabili le particolari disposizioni della legge n. 675 riguardanti le ipotesi in cui occorra far valere un diritto in sede giudiziaria.

Con successiva memoria anticipata via fax il 6 febbraio 2002, le tre società hanno ribadito la propria posizione fornendo elementi di valutazione con specifico riferimento all’invocato differimento dei diritti di opposizione al trattamento e di cancellazione dei dati (secondo il disposto dell’art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675) e al pregiudizio che deriverebbe al diritto di difesa dei titolari dall’eventuale accoglimento delle istanze di opposizione al trattamento e/o di cancellazione dei dati. Hanno inoltre sostenuto, in replica alle affermazioni di controparte, che il complessivo trattamento di dati sarebbe stato svolto secondo liceità e correttezza nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 9 della legge.

San Giorgio Investigazioni S.a.s. ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente comunicando con nota in data 29 gennaio 2002 di non essere più in possesso "di alcun dato o rapporto informativo… per aver trasmesso il tutto al proprio committente…".

Le posizioni del ricorrente e delle società Automatica JK s.r.l., Faac S.p.A. e Faac Overseas Sa sono state ribadite nel corso dell’audizione svoltasi il 13 febbraio 2002.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla liceità di una complessa operazione di investigazione, condotta da apposita agenzia specializzata (anch’essa controparte nel presente procedimento), per verificare eventuali comportamenti del ricorrente che potessero integrare la violazione di un patto di non concorrenza.

Il ricorso (esaminato contestualmente a due ricorsi analoghi di cui era stata chiesta la riunione, ma i quali presentano alcune specificità che ne rendono opportuna la trattazione separata) è in parte fondato.

Le attività in questione hanno certamente comportato la raccolta di dati personali di diverso tipo, cui è applicabile la legge n. 675/1996.

Prima di individuare i profili di illiceità del trattamento in esame, vanno premesse alcune considerazioni sulle molteplici deduzioni svolte dalle parti riguardo al genere di attività in esame.

In senso generale, il trattamento di questi dati può essere infatti svolto dai soggetti che ne sono o ne sono stati in diversa veste titolari (nella loro diversa qualità di investigatori privati, committenti dell’investigazione e di destinatari della comunicazione dei dati raccolti) per soddisfare una legittima esigenza di far valere un diritto in sede giudiziaria, acquisendo materiale probatorio per concretizzare lo specifico addebito dell’asserita violazione di un patto di non concorrenza.

Tale diritto può essere esercitato, come nel caso di specie, anche nell’ambito di un arbitrato rituale, che rientra nella nozione di "sede giudiziaria" utilizzata dalle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 675/1996 (artt. 12, comma 1, lett. h); 20, comma 1, lett. g): cfr., ad esempio, l’autorizzazione generale n. 1/2000 del Garante, par. 3).

Si tratta di fattispecie che è espressamente contemplata dalla legge n. 675/1996, la quale prevede che in tali casi il trattamento sia in termini generali lecito, ed indica alcune circoscritte eccezioni alla disciplina dell’informativa, dei requisiti del trattamento e del diritto di accesso ai dati, quando gli stessi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (v., oltre alle disposizioni citate, gli artt. 10, comma 4 e 14, comma 1, lett. e), della menzionata legge).

Alcuni di questi limiti non risultano travalicati nel caso di specie.

Il genere di riscontri da acquisire (essenzialmente volti ad un riscontro della sfera relazionale/lavorativa del ricorrente), la necessità di riscontrare anche con l’impiego di investigatori privati la correttezza dei comportamenti posti in essere dal ricorrente, anche in relazione ad elementi di valutazione e probatori di altro tipo già acquisiti o in corso di acquisizione, potevano rendere giustificato, in senso generale, l’utilizzo dello strumento investigativo.

In casi del genere, tale liceità di utilizzo deve essere poi valutata da questa Autorità a prescindere da una valutazione sul convincimento che l’autorità giudiziaria o altro organo decidente può trarre dalle risultanze prodotte nel procedimento, risultanze che in termini parimenti generali potevano risultare pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità che, ex ante, i committenti dell’indagine investigativa si prefissavano.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il presupposto della pertinenza e non eccedenza rispetto all’incarico investigativo conferito (autorizzazione n. 6/2000 del Garante, punto 2) non può essere infatti sindacato dal Garante in base alla sola tesi di parte ricorrente che ritenga, in modo del tutto controverso, che gli elementi raccolti non dimostrino, ora, la violazione del patto di non concorrenza (oppure valuti la pertinenza in ragione del ristretto ambito del patto che le controparti interpretano però in senso opposto).

Non risulta inoltre eccedente la durata temporale di conservazione dei dati, logicamente connessa allo svolgimento del successivo giudizio arbitrale ed all’eventuale, ulteriore contenzioso. L’incarico risulta infatti conferito il 15 dicembre 2000; i dati in questione sono stati raccolti il 23 gennaio 2001 e la domanda di arbitrato alla Camera di Milano è stata sottoscritta il 28 febbraio 2001.

Limitatamente a questi aspetti, la complessiva operazione di raccolta, comunicazione e conservazione dei dati in questione non risulta in contrasto con il disposto della legge n. 675, anche per ciò che riguarda la generale possibilità di avvalersi delle "esimenti" previste dalla medesima legge rispetto al consenso. Si tratta peraltro di "esimenti" utilizzabili solo temporaneamente e non per il lungo periodo aprioristicamente individuato in almeno due anni, come impropriamente indicato nel documento di incarico all’istituto investigativo.

Sotto altro profilo, sempre in termini generali, in casi come quello in esame potrebbe essere invocata l’applicazione della fattispecie di temporaneo differimento all’esercizio dei diritti dell’interessato contenuta nell’art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675, opposta dai titolari del trattamento appartenenti al gruppo Faac.

Tale eccezione può essere però validamente proposta nel solo periodo in cui l’esercizio del diritto da parte dell’interessato, nella forma "diretta" prevista dall’art. 13 della legge n. 675/1996, potrebbe arrecare un effettivo pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l’esercizio del diritto medesimo.

Nel caso di specie, l’investigazione si è conclusa da oltre un anno e i risultati sono stati già prodotti in un giudizio arbitrale, sicché l’eccezione non risulta in concreto fondata.

Tutto ciò premesso, è necessario però rilevare che i dati relativi al ricorrente non sono stati acquisiti solo da terzi (a partire dal casello autostradale e nel lungo colloquio di circa sette ore presso un ristorante), in circostanze che avrebbero potuto permettere di omettere o differire l’informativa all’interessato al quale si riferiscono i dati (art. 10, commi 3 e 4, legge n. 675/1996).

Diversi dati personali relativi all’interessato sono stati infatti acquisiti direttamente presso e dallo stesso interessato cui si riferiscono le informazioni raccolte, mediante ascolto, registrazione o intercettazione effettuato a cura di un istituto investigativo cui si applica la legge n. 675/1996, durante i lunghi colloqui ascoltati o (come potrà essere verificato dall’autorità giudiziaria cui verrà trasmessa copia del presente provvedimento) addirittura mediante intercettazione a distanza.

Tale modalità, utilizzata in connessione con un espediente relativo all’identità di uno dei partecipanti alla cena (che sarà sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria in riferimento allo specifico reato ipotizzato dal ricorrente), si pone in violazione con l’obbligo di informare l’interessato ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 che opera quando i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato o dalla diversa persona fisica che li fornisce. Ciò a prescindere dalle più specifiche modalità di annotazione, registrazione e/o intercettazione dei colloqui presso il casello, nelle automobili e nel ristorante, modalità che non sono risultate accertate nel corso della breve durata del presente procedimento (e che saranno anch’esse sottoposte all’esame dell’a.g. in relazione all’eventuale ipotesi di reato parimenti ipotizzata in proposito).

Questo obbligo (che è stato violato, in riferimento agli altri ricorrenti presenti ai colloqui, anche in relazione ai dati personali che li riguardano, come precisato nelle contestuali decisioni adottate sugli analoghi ricorsi) può essere infatti non rispettato solo da parte di legittimi titolari di funzioni pubbliche ispettive e di controllo (e nei soli casi indicati nell’art. 10, comma 2, della legge n. 675/1996) e non anche da investigatori privati.

Tale conclusione trova conferma nelle prescrizioni della citata autorizzazione generale n. 6/2000 del Garante, riferita al trattamento di dati sensibili da parte di investigatori privati autorizzati (le cui prescrizioni non risultano violate nel caso di specie data la natura "comune" dei dati raccolti), le quali obbligano gli investigatori (punto 3) ad informare l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati, "ponendo in particolare evidenza l’identità e la qualità professionale dell’investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati". In questa stessa autorizzazione si ricorda che l’esonero o il differimento dall’informativa sono possibili solo in caso di dati raccolti presso terzi.

Questo bilanciamento normativo dei diritti coinvolti si pone del resto in armonia con quanto previsto, sotto altro profilo, dalla successiva legge n. 397/2000 sulle indagini difensive, la quale, in riferimento all’investigazione privata collegata alla difesa in sede penale, prevede l’obbligo dell’investigatore di avvertire le persone con cui si instaura un colloquio, prevedendo ulteriori garanzie in caso di dichiarazioni suscettibili di essere utilizzate a carico della persona che le fornisce (cfr. art. 391-bis c.p.p., introdotto dall’art. 11 della citata legge n. 397, che al comma 3 prevede che "…il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone…della propria qualità e dello scopo del colloquio…").

Sotto questo profilo, con esclusione delle informazioni relative a pedinamenti e a informazioni di carattere generale raccolte sulle persone e sulle società coinvolte, la specifica tecnica utilizzata per annotare, registrare, ascoltare o intercettare a distanza i lunghi colloqui non può ritenersi conforme a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 , della legge n. 675/1996 e allo stesso principio di liceità e correttezza previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a), della medesima legge in relazione anche alle vigenti garanzie in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di altre forme di comunicazione (art. 15 Cost. e 617 c.p.).

Per questo aspetto va quindi dichiarato illecito il trattamento e conseguentemente in parte fondato il ricorso.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675, come modificato dal d.lg. n. 467/2001, va conseguentemente disposto, in ragione della predetta delimitata illiceità, il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati già raccolti ed utilizzati in violazione dei principi poc’anzi indicati, divieto che le società dovranno rispettare a pena di sanzione penale.

L’Ufficio del Garante procederà con separati procedimenti per quanto attiene alla contestazione della violazione amministrativa di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996 e per quanto riguarda ulteriori accertamenti in ordine alle fattispecie di omessa o incompleta notificazione, nei termini previsti dall’art. 12, commi 1 e 2, e 16 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

Va infine disposta ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. g), della legge n. 675/1996 la trasmissione di copia del presente provvedimento e dei relativi atti alla competente autorità giudiziaria per quanto di competenza in relazione alle eventuali fattispecie di reato ipotizzabili.

Analoga copia è inviata alla Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano per quanto di competenza.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara parzialmente fondato il ricorso e ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, come modificato dal d.lg. n. 467/2001, dispone nei confronti delle società resistenti il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati personali raccolti in violazione dei principi richiamati in motivazione, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento;
  • dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento e dei relativi atti alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. g), della legge n. 675/1996 in relazione alle eventuali fattispecie di reato ipotizzabili, nonché copia del medesimo provvedimento alla Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano per quanto di competenza.


Roma, 19 febbraio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli