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Soggetti pubblici - Considerazioni sul trattamento dei dati relativi alle pre-iscrizione universitarie - 5 agosto 1998 [1057836]

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[doc. web n. 1057836]

Soggetti pubblici - Considerazioni sul trattamento dei dati relativi alle pre-iscrizione universitarie - 5 agosto 1998

Alcuni dati personali contenuti nei moduli di pre-iscrizione alle Università possono rivestire natura sensibile, ma possono essere comunque trattati fino alla scadenza del termine previsto dall´articolo 41 comma 5 della legge 675/96 (termine successivamente differito da un recente decreto legislativo). Le Università, in qualità di soggetti pubblici, non devono richiedere il consenso degli studenti per l´utilizzo dei loro dati, ma devono operare sulla base di una specifica disciplina normativa di garanzia.

Roma, 5 agosto 1998

Ministero dell´Università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Dipartimento per l´autonomia
Universitaria e gli studenti
Ufficio II
Piazzale Kennedy, 20
00144
Roma


OGGETTO: Trattamento dei dati relativi alle preiscrizioni all´Università


Con la nota indicata a margine, è stato chiesto al Garante di chiarire se i dati relativi alle preiscrizioni alle Università effettuate ai sensi dell´art. 3 del d.m. 21 luglio 1997, n. 245 abbiano natura "sensibile" .

Al riguardo, si formulano le seguenti considerazioni.

I dati sono raccolti tramite il modulo informatico previsto dal d.m. 23 aprile 1998 (disponibile sul sito Web di codesto Ministero, di seguito denominato MURST) e riguardano le coordinate anagrafiche dello studente, l´eventuale interesse a beneficiare della borsa di studio, compresi gli "ausili personalizzati" e l´autorizzazione all´utilizzo dei dati secondo la legge n. 675/1996 (art. 1 del d.m.).

I dati in questione non rivestono, pertanto, natura "sensibile" , fatta eccezione per le informazioni relative agli "ausili personalizzati" (p. 2 del modello) e per i casi particolari nei quali lo studente indichi, come istituto al momento frequentato, una struttura che presuppone l´eventuale accettazione di una eventuale convinzione religiosa.

Il trattamento dei medesimi dati può comunque proseguire fino al termine dell´8 novembre 1998 (previsto per i trattamenti iniziati prima dell´8 maggio 1997) entro il quale dovrà essere emanata una disciplina integrativa del trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici in attuazione dell´art. 41 comma 5 della legge n. 675. Ciò in quanto, pur essendo le domande di preiscrizione regolate da un decreto successivo all´8 maggio 1997, il trattamento dei dati in questione presso le Università appare iniziato prima di tale data.

Sotto un altro profilo, si richiama l´attenzione sul fatto che la trasmissione degli elenchi di studenti da parte del MURST verso altri soggetti (scuole, università e per i profili relativi al diritto allo studio, alle regioni) al momento è prevista non da una norma di rango legislativo o regolamentare, ma dal solo d.m. del 23 aprile u.s.

Pertanto analogamente a quanto è avvenuto a proposito del recente decreto legislativo n. 204/1998 che ha favorito la divulgazione dei dati relativi ai laureati e ai soggetti impegnati nella ricerca, appare necessario che il MURST promuova un´integrazione del citato d.m. 245/1997 al fine di regolare meglio, ai sensi dell´art. 27, commi 2 e 3 della legge n. 675, i flussi di dati che non hanno natura sensibile verso altri soggetti pubblici (università, scuole; regioni) e privati (come può avvenire per le scuole). Nell´immediato, è poi necessario che il MURST provveda una tantum alla comunicazione al Garante prevista dall´art. 27, comma 2, della legge n. 675.

Il d.m. 23 aprile 1998 inserisce nel modulo di preiscrizione una autorizzazione all´utilizzo dei dati. Tale autorizzazione non deve essere richiesta per i dati trattati dalle Università e dalle scuole pubbliche, in quanto secondo la legge n. 675/1996 il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici non è basato sul consenso. Per la scuola privata di appartenenza, l´autorizzazione deve essere preceduta da una idonea informativa ai sensi dell´art. 10 della medesima legge, inseribile nel modulo stesso.

Tutto ciò premesso, si coglie l´occasione per constatare con rammarico che il citato d.m. del 23 aprile u.s. è stato emanato senza richiedere il parere obbligatorio di questa Autorità. La consultazione del Garante, oltre a rispondere a quanto previsto dall´art. 31, comma 2, della legge n. 675 ed a prevenire un vizio del provvedimento che dovrà essere segnalato al Parlamento nella relazione annuale per il 1998, avrebbe permesso di regolare in maniera più precisa i suddetti aspetti per i quali resta comunque ferma la cooperazione del Garante, nelle forme che codesto Ministero riterrà più opportune.

IL PRESIDENTE