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Soggetti pubblici - Studio sulla presenza delle donne nei centri decisionali - 13 febbraio 1998 [1056175]

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 [doc. web n. 1056175]

Soggetti pubblici - Studio sulla presenza delle donne nei centri decisionali - 13 febbraio 1998

Il CNEL ha chiesto un parere in ordine alla costituzione di una banca dati necessaria per procedere ad uno studio sulla presenza delle donne nei centri decisionali. La risposta analizza le varie fasi della ricerca, evidenziandone i rapporti con la legge n. 675/1996.

Roma, 13 febbraio 1998


Prof. Giuseppe De Rita
Presidente del Consiglio Nazionale
dell´Economia e del Lavoro
V.le David Lubin 2
Roma


Caro De Rita,

mi riferisco alla Tua richiesta di parere in ordine alla costituzione di una banca dati che il Gruppo di lavoro permanente Donne e Sviluppo del Consiglio Nazionale dell´Economia e del Lavoro vorrebbe istituire al fine di realizzare uno studio sulla presenza delle donne italiane nei centri decisionali.

Al riguardo, considerata la qualità di soggetto pubblico del CNEL, e tenuto conto del fatto che le notizie che si intende raccogliere con il suddetto censimento non hanno natura sensibile ai sensi dell´articolo 22 della legge n. 675/1996, il Garante ha constatato che occorre prendere in considerazione le disposizioni di cui all´articolo 27 della medesima legge.

L´art.27, comma 1, della legge 675/1996 permette ai soggetti pubblici di raccogliere dati ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il CNEL può procedere al trattamento di dati personali per la realizzazione del predetto studio, anche attraverso gruppi di lavoro.

La legge 30 dicembre 1986, n. 936 (art.10, comma 1, lett. h)), prevede la possibilità per il CNEL di compiere studi ed indagini sulle materie indicate nel medesimo articolo, fra i quali figurano rapporti sull´andamento generale, settoriale e locale del mercato del lavoro e l´elaborazione di risultati sui singoli fenomeni.

Per quanto riguarda la problematica connessa alla necessità da parte del CNEL di acquisire da alcuni enti pubblici i dati necessari alla ricerca in questione, va osservato che la legge n. 675/1996 prescrive un sistema di maggiore cautela per l´acquisizione di dati da altre amministrazioni pubbliche, le quali, di regola, possono divulgare i dati ad altre amministrazioni qualora esista una norma di legge o di regolamento che preveda la comunicazione o la diffusione (art. 27, comma 2).

Nel caso di specie, l´art.15 della citata legge n. 936 demanda al presidente del CNEL il compito di istituire comitati e commissioni, in relazione ai lavori dell´assemblea dedicati all´esame delle materie di cui all´art.10.

Più specificamente, l´art.16 della medesima legge prevede l´istituzione presso il CNEL di una commissione speciale preposta alla raccolta, all´organizzazione e all´elaborazione dell´informazione nelle materie di cui agli articoli 10 e 17.

Tale commissione ha la facoltà di richiedere informazioni alle istituzioni pubbliche (che sono tenute a fornirle ), concernenti tra l´altro, le condizioni di lavoro, l´organizzazione e l´efficienza degli uffici e dei servizi.

Il medesimo articolo 16, comma 2, lett.c) prevede inoltre che la commissione possa svolgere direttamente, tramite il personale del CNEL, studi e ricerche in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro.

Ciò premesso, il Garante ritiene che il Gruppo di lavoro permanente Donne e Sviluppo, se istituito all´interno della citata commissione speciale, possa acquisire dagli enti pubblici interpellati - in base al citato art.16 - le informazioni riguardanti, in particolare le generalità delle lavoratrici di sesso femminile e la posizione delle stesse ricoperta nella struttura lavorativa della quale si chiede di conoscere, altresì, la denominazione e l´indirizzo. Resta peraltro ferma l´esigenza che l´eventuale pubblicazione dei dati acquisiti dal CNEL sia prevista, in ogni caso, da una norma di legge o di regolamento (art.27, comma 3 legge 675).

Anche i datori di lavoro privati ai quali è richiesto dal CNEL di fornire informazioni analoghe sono tenuti a comunicarle. È da tener presente, tuttavia, che anche queste ultime informazioni non possono essere comunicate o pubblicate dal CNEL in mancanza di una norma di legge o di regolamento o, in via subordinata, senza il consenso delle persone interessate (v. l´art. 16, comma 2, lett. b) della legge n. 936, che rinvia all´art. 4, quarto comma, della legge n. 628 del 22 luglio 1961).

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ricambiando i cordiali saluti.

STEFANO RODOTÀ

Scheda

Doc-Web
1056175
Data
13/02/98

Tipologie

Parere del Garante