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Provvedimento del 9 dicembre 2003 [1054649]

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[doc web n. 1054649]

Provvedimento del 9 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Comune di PK, rappresentato e difeso dall´avv. Carmelo Lombardo presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

La ricorrente, nei confronti della quale nel 1997 era stato disposto un pignoramento pari ad un quinto dello stipendio percepito in qualità di dipendente del Comune di PK (pignoramento al quale non era stato dato alcun seguito e volto alla soddisfazione di un credito vantato dalla società Lord Bagno s.n.c.), ha formulato un´istanza con la quale, ai sensi della legge n. 675/1996, si è opposta alla diffusione dei dati personali che la riguardano contenuti in un avviso di convocazione del Consiglio comunale del 29 settembre 2003 (che riportava, tra i punti dell´ordine del giorno, la voce: "riconoscimento debito fuori bilancio di cui al provvedimento del giudice dell´esecuzione Tribunale di Messina - Lord Bagno s.n.c./ XY - Comune di PK").

In particolare la ricorrente lamenta un illecito trattamento dei dati personali che la riguardano, considerando che l´indicazione delle proprie generalità nel testo di tale avviso avrebbe violato il proprio diritto alla riservatezza, come pure la connessa pubblicazione presso l´albo pretorio della deliberazione n. 30 adottata dal Consiglio comunale di PK il 29 settembre 2003, recante anch´essa il nominativo per esteso della ricorrente.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 chiedendo al Garante di intervenire "al fine di impedire l´ulteriore divulgazione di fatti e dati relativi alla propria sfera personale" e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 27 ottobre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con note pervenute in data 10 novembre e 14 novembre 2003, sostenendo che:

  • il "punto all´ordine del giorno è stato redatto e reso pubblico così come vuole la legge in modo completo e comprensibile, con le stesse modalità di affissione e con la stessa impostazione tipografica da sempre usata dal Comune";
  • la completezza dei punti all´ordine del giorno si riflette sulla validità delle deliberazioni ed è prevista "soprattutto a garanzia della minoranza (e di qualsiasi altro cittadino) che deve essere edotta degli argomenti da trattarsi in Consiglio senza essere costretta ad accessi negli uffici comunali per assumere informazioni";
  • la questione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio doveva essere affrontata dal Comune per evitare un "aggravamento di costi e responsabilità per l´Amministrazione";
  • il Comune non sarebbe comunque titolare del trattamento dei dati personali relativi alla ricorrente non essendo "suo compito precipuo la conservazione e le modalità del trattamento".

Con memoria inviata in data 17 novembre 2003 la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, lamentando, in particolare, l´utilizzo per esteso del proprio nominativo, nonostante la delicatezza della questione affrontata, sia in un nuovo avviso di convocazione del Consiglio comunale, sia nelle delibere adottate da quest´ultimo il 29 settembre e il 10 novembre 2003 (e affisse all´albo pretorio).

Con nota del 19 novembre 2003, l´ente resistente ha risposto che nella redazione degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale sarebbe stato rispettato il "principio della minimizzazione", essendo riportati in essi soltanto i dati strettamente necessari per garantire la loro validità.

Le parti hanno ribadito le proprie posizioni nel corso dell´audizione del 21 novembre 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne l´opposizione alla diffusione di dati personali della ricorrente avvenuta mediante l´affissione di due avvisi di convocazione di un Consiglio comunale, nonché la connessa affissione all´albo pretorio delle conseguenti deliberazioni da quest´ultimo adottate in relazione a vicende che hanno coinvolto l´interessata. Tale istanza, inizialmente riferita ad operazioni di trattamento nel frattempo concluse, va presa utilmente in considerazione come opposizione all´ulteriore, eventuale trattamento dei dati personali nella medesima forma contestata, anche in riferimento alle connesse pubblicazioni intervenute dopo l´esercizio dei diritti ex art. 13 della legge n. 675/1996.

Il trattamento di dati personali dell´interessata effettuato dal Comune di PK, il quale -contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto- si configura come titolare del trattamento, deve essere esaminato alla luce dell´art. 27 della legge n. 675/1996 in virtù del quale, la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentita solo se prevista da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675/1996).

Il testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali (d.lg. 18 agosto 2000, n. 267) prevede, all´art. 39, comma 4, che sia assicurata "una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio". Un regime di pubblicità è previsto per l´elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione consiliare ordinaria o straordinaria, da pubblicarsi mediante affissione nell´albo pretorio (art. 125 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, norma che, ai sensi dell´art. 273 del citato d.lg. n. 267/2000, si applica fino all´adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal testo unico) e per le deliberazioni comunali che devono essere anch´esse pubblicate mediante affissione all´albo pretorio, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 124 del citato d. lg. 18 agosto 2000, n. 267).

Come già rilevato in altra sede da questa Autorità, con riferimento alla pubblicazione delle deliberazioni (cfr. Provv. del 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, p. 133, riferito alle previgenti disposizioni della legge n. 142/1990 di analogo contenuto), tali necessarie forme di pubblicità devono indurre le amministrazioni interessate a selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie se di carattere sensibile o attinenti a particolari profili di tipo giudiziario o contenzioso, la cui dettagliata menzione nel corpo delle deliberazioni da pubblicare (anziché, in alcuni casi, negli atti d´ufficio comunque accessibili agli aventi diritto) sia sempre e realmente necessaria per le finalità perseguite dai singoli provvedimenti, di trasparenza sulle attività degli organi e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi (art. 6, comma 2, d.lg. n. 267/2000 cit.), alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 9 della legge n. 675/1996 (ed in applicazione del bilanciamento previsto dall´art. 10, comma 1, del citato d.lg. n. 267/2000 tra il diritto alla riservatezza degli interessati e la pubblicità degli atti dell´amministrazione comunale).

Al riguardo, pur non risultando dagli atti generali profili di illiceità del trattamento effettuato dall´amministrazione comunale, un aspetto delle menzionate modalità di diffusione dei dati della ricorrente appare eccedere i limiti stabiliti dal citato art. 9 della legge n. 675/1996.

In particolare, non appare nel caso di specie realmente proporzionata la menzione anche del nominativo della ricorrente nella versione dell´ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale riportato nell´avviso pubblico di convocazione dello stesso. Quest´ultimo avviso, proprio in considerazione del regime di pubblicità che lo caratterizza e senza pregiudizio alcuno per la sua validità, avrebbe potuto contenere (eventualmente a differenza della versione completa distribuita a gruppi consiliari e singoli consiglieri) il solo riferimento all´oggetto e al numero della sentenza di esecuzione del Tribunale di Messina (la cui indicazione risulta necessaria a giustificare il riconoscimento di un debito fuori bilancio), e non anche l´ulteriore nominativo delle parti interessate. Ciò ferma restando la più ampia comunicazione di dati e informazioni ai consiglieri finalizzata al miglior esercizio del mandato agli stessi conferito e l´ulteriore conoscibilità dei dati resa possibile dalla pubblicità della seduta di discussione dell´argomento.

La menzione di dati personali relativi alla ricorrente nelle deliberazioni adottate (che in alcuni casi particolari può essere assicurata anche mediante il richiamo di atti d´ufficio accessibili ad aventi diritto) risulta invece lecita nel caso di specie, anche alla luce dell´art. 183 del citato d.lg. n. 267/2000 il quale prevede, per l´adozione degli impegni di spesa, che debba essere indicata oltre alla somma da pagare ed il soggetto creditore anche la ragione di tale impegno.

Va quindi rilevato che l´opposizione per motivi legittimi è fondata limitatamente al contestato profilo concernente la pubblicazione in luogo pubblico dell´avviso di convocazione del Consiglio comunale. Ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 va pertanto disposto che il Comune resistente si astenga in futuro dal trattare i dati personali relativi all´interessata in difformità del richiamato principio, come sopra specificato in motivazione.

Va disposta l´integrale compensazione delle spese fra le parti in ragione della complessità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara parzialmente fondato il ricorso e, per l´effetto, ordina, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, al resistente di astenersi dall´ulteriore trattamento dei dati personali relativi alla ricorrente in occasione di avvisi pubblici in difformità di quanto indicato in motivazione;

b) compensate le spese tra le parti.

 

Roma, 9 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli