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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Estinzione del procedimento > Rinunzia agli atti
La rinunzia agli atti formulata dal ricorrente determina l´estinzione del procedimento introdotto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.
Garante 22 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 40 [doc. web n. 40529]
Il riscontro, seppur esauriente, fornito dal titolare del trattamento solo dopo la presentazione del ricorso al Garante comporta il rimborso, anche parziale, delle spese del procedimento in favore dell´interessato (nella specie una "centrale rischi" privata ha attestato l´avvenuta cancellazione dal proprio archivio dei dati relativi ad un mutuo agevolato concluso dal ricorrente).
Garante 22 ottobre 2003 [doc. web n. 1082737]