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Pluralità di titolari del trattamento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Pluralità di titolari del trattamento

Non possono essere accolte richieste di cancellazione dei dati nei confronti di titolari, che eventualmente li detengano, nei cui confronti l´interessato non abbia direttamente proposto il ricorso di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996, e che comunque non abbiano preso parte al relativo procedimento; il titolare, nei cui confronti è presentato il ricorso, non ha infatti un potere diretto di far cancellare dati contenuti in archivi gestiti da distinti ed autonomi titolari (nella specie, l´interessato ha proposto il ricorso nei confronti della società dalla quale ha ottenuto un finanziamento, chiedendo però la cancellazione dei dati trasmessi da tale società ad altro soggetto, gestore di una "centrale rischi" privata, nei cui confronti il ricorrente non ha inoltrato alcuna richiesta diretta).

  • Garante 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 45 [doc. web n. 40025]
  • Garante 9 dicembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 48 [doc. web n. 42300]


L´istanza rivolta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 al titolare del trattamento dei dati personali non può essere considerata validamente proposta anche nei confronti di un altro soggetto al quale venga indirizzata "per conoscenza"; tale dizione, infatti, non consente la inequivoca identificazione di quest´ultimo quale effettivo destinatario della richiesta contenuta nell´istanza. Il conseguente ricorso presentato nei suoi confronti ai sensi dell´art. 29 della legge è quindi inammissibile.

  • Garante 21 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 108 [doc. web n. 39668]


È inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati proposta nei confronti di un soggetto, già titolare del trattamento, che tuttavia non detenga più i dati, avendoli a suo tempo trasmessi ad un terzo titolare sulla base di un valido consenso prestato e solo successivamente revocato.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 23 [doc. web n. 621342]


È ammissibile la richiesta, rivolta all´istituto di credito finanziatore, di cancellazione dei dati comunicati dall´istituto ad una "centrale rischi" privata – autonomo titolare del trattamento – e relativi ad una operazione di finanziamento nel corso della quale si sono verificati dei ritardi nei pagamenti dei ratei. Tale richiesta va qualificata come opposizione al trattamento dei dati per motivi legittimi.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067227]


È inammissibile la domanda proposta nei confronti di una "centrale rischi" privata, tesa ad ottenere la cancellazione dai suoi archivi dei dati relativi ad un finanziamento estinto da lungo tempo senza pendenze, ove la stessa non sia stata preceduta da un istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, avente il medesimo oggetto e rivolta direttamente alla "centrale rischi", autonomo titolare del trattamento (nel caso di specie l´interessato aveva proposto il ricorso sia nei confronti dell´Istituto di credito erogante che nei confronti della "centrale rischi" e, tuttavia, nell´istanza preventivamente rivolta alla "centrale rischi" aveva omesso di chiedere la cancellazione dei dati relativi al finanziamento estinto da tempo).

  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1075368]


L´invio da parte dell´interessato al titolare del trattamento di una nota solo "per conoscenza" non può costituire, in caso di mancato riscontro, valido presupposto per la proposizione di un ricorso al Garante, che è quindi inammissibile. Presupposto indefettibile per l´esercizio del diritto di accesso ai dati è, infatti, la precisa individuazione di quale sia, specie all´interno di una pluralità di soggetti interessati ad una medesima vicenda, l´effettivo destinatario della richiesta, al fine di consentire a tale soggetto di percepire univocamente di essere destinatario dell´istanza formulata ai sensi di una normativa specifica, quale quella sulla protezione dei dati personali, che richiede un riscontro in termini estremamente ravvicinati.

  • Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081602]