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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > Sistemi di interconnessione telematica tra banche dati
La disciplina delle modalità di utilizzo delle banche dati pubbliche da parte delle varie amministrazioni deve essere contenuta in norme di legge o di regolamento, in conformità alle condizioni previste dall’art. 27 della legge n. 675/1996, al fine di realizzare un trasparente flusso di dati ispirato ad omogenei criteri che garantiscano la protezione dei dati medesimi nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza sanciti dall’art. 9, lett. d) della legge.
Garante 4 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 16 [doc. web n. 41187]
Il codice fiscale è un dato personale che permette un utilizzo significativo, e che agevola l´intreccio di un numero rilevante di banche dati sulla base di una ricerca non nominativa; deve essere pertanto disciplinato in modo da selezionarne l´impiego sulla base di idonee garanzie, in attuazione della disciplina comunitaria in materia di trattamento dei dati personali – art. 8 dir. n. 95/46/CE – (parere sullo schema di d.P.R. sull´uso e la diffusione della Carta nazionale dei servizi).
Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1054823]