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Comuni e province

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > Comuni e province

Nell´ipotesi in cui un comune, ai fini dell´accertamento e della liquidazione dei tributi locali, ritenga di instaurare un rapporto di consulenza con un consorzio privato in cui favore, per il corretto espletamento dell´incarico, debbano essere posti a disposizione numerosi archivi cartacei ed informatici detenuti dall´autorità comunale, detta relazione può essere utilmente inquadrata come rapporto tra titolare e responsabile del trattamento; la designazione, ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, deve avvenire con atto scritto, nel rispetto dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, e deve essere accompagnata da precise istruzioni da parte del titolare, finalizzate al miglior svolgimento dei compiti affidati al responsabile, che, nell´esercizio di tali incombenze, è autorizzato ad accedere ai soli dati concretamente pertinenti ed indispensabili. Ove detta nomina non venga effettuata, il consorzio viene a porsi come autonomo "titolare" di trattamento, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996 in tema di comunicazione dei dati da un soggetto pubblico ad un soggetto privato.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 64 [doc. web n. 39176]


Ai sensi dell´art. 27, comma 2 della legge n. 675/1996, il centro sociale, quale struttura facente capo direttamente all´amministrazione comunale, è legittimato ad acquisire informazioni presso gli uffici finanziari, gli enti previdenziali ed i singoli comuni di provenienza per verificare la posizione reddituale e patrimoniale degli ospiti.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 69 [doc. web n. 40799]


La legge n. 675/1996 non ha abrogato il regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e provinciali contenuto nella legge n. 142/1990 e, per quanto concerne la Regione Trentino Alto-Adige, nella legge regionale n. 1/1993: tali normative permettono la conoscibilità pressocché indifferenziata di tali delibere attraverso la loro pubblicazione nei rispettivi albi pretori. In ogni caso, rimangono fermi il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 23, comma 4 della legge n. 675/1996), nonché i requisiti di pertinenza e non eccedenza dei dati (art. 9), che obbligano le amministrazioni ad operare una selezione delle informazioni - specie sensibili - il cui inserimento sia necessario per la realizzazione delle finalità cui le singole delibere sono preordinate.

  • Garante 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 133 [doc. web n. 30951]


La legge n. 675/1996 consente la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici a privati solo se previste da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3). Conseguentemente, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata da un´impresa ad un Comune di predisporre elenchi nominativi dei soggetti che, in un certo periodo, hanno proposto istanza per il rilascio di concessione edilizia o che hanno presentato la dichiarazione di inizio e fine lavori, in quanto la normativa urbanistica non prevede una tale modalità di comunicazione, che comporterebbe da parte dell´amministrazione un facere non previsto dall´ordinamento. Peraltro, poiché l´art. 7 della legge n. 142/1990 sull´ordinamento delle autonomie locali stabilisce che - salve le eccezioni ivi espressamente previste - tutti gli atti delle amministrazioni comunali e provinciali sono pubblici, resta salva la possibilità per chiunque di ottenere la visione o il rilascio di copia dei documenti delle medesime amministrazioni.

  • Garante 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 9 [doc. web n. 30867]


Considerato che la legge n. 675/1996 autorizza la comunicazione di dati personali fra soggetti pubblici, fra l´altro, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali (art. 27, comma 2), deve ritenersi legittima, perché rispondente alle funzioni istituzionali sia del Comune, sia del soggetto pubblico destinatario, la comunicazione dei dati personali contenuti nell´archivio I.C.I. di un comune al Comando della locale Guardia di finanza, che ne abbia fatto richiesta per lo svolgimento delle indagini di polizia tributaria relative alle dichiarazioni presentate ai fini dell´imposta comunale sugli immobili.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 138 [doc. web n. 39372]


Allorché l´attività di controllo sulla manutenzione e l´esercizio degli impianti termici, ai sensi dell´art. 19 del d.P.R. n. 412/1993, venga espletata dalla provincia, sulla base della preventiva stipula di una convenzione, mediante la preposizione di soggetti terzi, si rende necessaria una formale designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento (artt. 8 e 19 della legge n. 675/1996); in tal caso, relativamente al rapporto provincia - soggetto preposto al controllo, la comunicazione al Garante di cui all´art. 27, comma 2 della L. 675/1996 diviene superflua. Al contrario, detta comunicazione, del tutto distinta dalla notificazione ex art. 7 della legge, dev´essere effettuata nel caso in cui non sussista alcuna norma di legge o di regolamento che preveda l´acquisizione, da parte della Provincia, dei dati detenuti da altra amministrazione pubblica.

  • Garante 14 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 53 [doc. web n. 42118]


La legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi e alla conoscibilità degli atti ad essi connessi (cfr. artt. 12, comma 1, lett .c), 20, comma 1, lett. b), 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2); in particolare, il r.d. n. 274/1929, recante il "regolamento per la professione di geometra", all´art. 8 individua i soggetti cui i Collegi dei geometri devono comunicare l´albo e i provvedimenti di sospensione dall´esercizio della professione. Tali dati possono, peraltro, essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici, sempre che ciò risulti necessario per lo svolgimento di precise funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate - collegio o ente ricevente - (v. art. 27, comma 2 della leggen. 675/1996). Ai sensi della legge n. 675/1996 (art. 27, comma 3), non è, invece, possibile diffondere i medesimi dati a soggetti privati, se non in presenza di una precisa previsione normativa (quale quella contenuta nell´art. 22 della legge n.. 241/1990).

  • Garante 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 72 [doc. web n. 38981]


Ai sensi dell´art. 27, comma 1 della legge n. 675/96, la provincia può acquisire dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche (es.: il Corpo dei Vigili del fuoco e l´I.s.p.e.s.l.) le informazioni necessarie per espletare l´attività di controllo sulla manutenzione e l´esercizio degli impianti termici, purché ciò avvenga nel rispetto della specifica disciplina applicabile alle singole amministrazioni (es.: per gli atti anagrafici, l´art. 34 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con d.P.R. n. 223/1989).

  • Garante 14 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 53 [doc. web n. 42118]


Nel disciplinare per regolamento la conoscibilità delle informazioni in suo possesso, l´ente locale (nella specie il comune) può contemplarne la diretta divulgabilità tramite riviste e notiziari, anche telematici, curati dall´ente stesso. Poiché la loro pubblicazione ricade nell´ampia nozione di trattamento finalizzato "esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero", l´ente locale deve tenere conto della disciplina del trattamento dei dati a fini giornalistici e di divulgazione anche temporanea delle manifestazioni del pensiero prevista dall´art. 25 della legge n. 675/1996.

  • Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]


Il testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali (d.lg. 18 agosto 2000, n. 267) all´art. 39, comma 4 prevede che sia assicurata un´adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. In proposito, un regime di pubblicità è previsto per l´elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione consiliare ordinaria o straordinaria, da pubblicarsi mediante affissione nell´albo pretorio (art. 125 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, norma che, ai sensi dell´art. 273 del d.lg. n. 267/2000, si applica fino all´adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal testo unico) e per le deliberazioni comunali che devono essere anch´esse pubblicate mediante affissione all´albo pretorio, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 124 del citato d.lg.). Però, tali necessarie forme di pubblicità debbono comunque indurre le amministrazioni interessate a selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie se di carattere sensibile o attinenti a particolari profili di tipo giudiziario o contenzioso, la cui dettagliata menzione nel corpo delle deliberazioni da pubblicare (anziché, in alcuni casi, negli atti d´ufficio comunque accessibili agli aventi diritto) risulti sempre e realmente necessaria per le finalità perseguite dai singoli provvedimenti, di trasparenza sulle attività degli organi e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi (art. 6, comma 2, d.lg. n. 267/2000), alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 9 della legge n. 675/1996 ed in applicazione del bilanciamento previsto dall´art. 10, comma 1, del citato d.lg. tra il diritto alla riservatezza degli interessati e la pubblicità degli atti dell´amministrazione comunale.

  • Garante 9 dicembre 2003 [doc. web n. 1054649]


Le necessarie forme di pubblicità che debbono essere adottate dalle amministrazioni comunali in riferimento al contenuto dell´ordine del giorno delle sessioni consiliari e delle successive deliberazioni, non esimono le stesse dall´obbligo di selezionare con particolare attenzione i dati personali ivi riportati, specie se di carattere sensibile o attinenti a particolari profili di tipo giudiziario o contenzioso, la cui dettagliata menzione nel corpo delle deliberazioni da pubblicare (anziché, in alcuni casi, negli atti d´ufficio comunque accessibili agli aventi diritto) risulti sempre e realmente necessaria per le finalità perseguite dai singoli provvedimenti, di trasparenza sulle attività degli organi e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi (art. 6, comma 2, d.lg. n. 267/2000), alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 9 della legge n. 675/1996 ed in applicazione del bilanciamento previsto dall´art. 10, comma 1, del citato d.lg. tra il diritto alla riservatezza degli interessati e la pubblicità degli atti dell´amministrazione comunale. Pertanto, deve ritenersi contrario al principio di non eccedenza del trattamento l´avvenuta menzione, nella versione dell´ordine del giorno riportata nell´avviso pubblico di convocazione di una seduta di un Consiglio comunale, del nominativo di una dipendente comunale il cui stipendio sia stato sottoposto a pignoramento, trattandosi di dato che, anche ai fini della successiva adozione di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, potrebbe essere riportato soltanto nella versione completa distribuita ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. Tale menzione, invece, è pienamente lecita all´interno della delibera, in quanto l´art. 183 del d.lg. n. 267/2000, per l´adozione degli impegni di spesa, prevede non solo l´indicazione dell´importo da pagare e delle generalità del creditore, ma anche l´esplicitazione delle ragioni dell´impegno stesso.

  • Garante 9 dicembre 2003 [doc. web n. 1054649]