g-docweb-display Portlet

Ungheria

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Trasferimento dei dati all´estero > Ungheria

Sulla base di quanto previsto dall´art. 25, paragrafi 1, 2 e 6 della Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, nonché di quanto già constatato dalla Commissione europea con la decisione del 26 luglio 2000 n. 2000/519/CE (secondo cui l´Ungheria garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall´Unione europea), il Garante, in sede di adozione delle misure necessarie per l´applicazione di detta decisione (art. 25, paragr. 6 della Direttiva 95/46/CE) ed in conformità di quanto già previsto nell´ordinamento italiano dall´art. 28 della legge n. 675/1996, ha autorizzato il trasferimento dei dati personali dal territorio dello Stato italiano verso l´Ungheria. Il Garante, nell´occasione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della decisione 2000/519/CE della Commissione europea, si è altresì riservato la facoltà di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e sulle connesse operazioni di trattamento, nonché di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

  • Garante 17 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 150 [doc. web n. 41039]