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Procedimento relativo ai ricorsi - Necessaria l'identità tra l'oggetto dell'istanza e l'oggetto del ricorso - 24 giugno 2004 [1041134]

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[doc. web n. 1041134]

Procedimento relativo ai ricorsi - Necessaria l´identità tra l´oggetto dell´istanza e l´oggetto del ricorso

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carlo Rotondi, rappresentato e difeso dall´avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;


PREMESSO

L´interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi dei dati che lo riguardano, nonché l´attestazione che tale operazione venisse portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi; aveva inoltre chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.

Con nota del 21 aprile 2004 Crif S.p.A. aveva comunicato all´interessato di aver sospeso la visibilità dei dati relativi ad un finanziamento erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A. Citifin estinto il 28 ottobre 2002 con segnalazione di ritardi nei pagamenti già regolarizzati. La stessa società aveva precisato altresì che le ulteriori segnalazioni riferite a due prestiti personali erogati da Citicorp Finanziaria S.p.A. Citifin ed estinti da tempo senza alcuna segnalazione di insolvenze (già comunicate all´interessato con un precedente riscontro) non erano più presenti nella propria banca dati.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le richieste volte ad ottenere la cancellazione dei dati, l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati, nonché l´indicazione dei soggetti ai quali i dati del ricorrente possono essere comunicati, chiedendo altresì, ex novo, di conoscere l´origine dei dati, nonché le modalità e le finalità del trattamento. Il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato ai sensi dell´art. 149 del Codice da questa Autorità in data 12 maggio 2004, Crif S.p.A., con fax inviato il 31 maggio 2004, nel comunicare di aver riattivato la visibilità dei dati riferiti al ricorrente, ha precisato di aver cancellato dalla posizione del ricorrente ogni riferimento alla regolarizzazione delle pregresse insolvenze. La resistente ha inoltre chiarito che le categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati "sono rappresentate, ad oggi, da banche, società finanziarie, società di telecomunicazioni aderenti al sistema di referenza creditizia di Crif". La medesima resistente ha infine fornito indicazioni in ordine all´origine dei dati (Citicorp Finanziaria S.p.A. Citifin, "che ha consultato la banca dati e che ha a sua volta contribuito la stessa"), alle finalità ("prevenzione e controllo del rischio di insolvenza oltre che referenza creditizia"), nonché alle modalità del trattamento dei dati.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata.

In ordine alle richieste volte a conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, il ricorso è inammissibile. Tali istanze (alle quali Crif S.p.A. ha comunque fornito sufficienti riscontri) sono state formulate per la prima volta in sede di ricorso e non sono state avanzate previamente nell´interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice.

In ordine alla richiesta di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito adeguato riscontro.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati ed alla relativa attestazione relativa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati, il ricorso deve essere invece accolto. Dal report allegato al ricorso inviato dalla resistente, nonché dallo stesso riscontro di Crif S.p.A., risulta infatti che l´unica posizione relativa al ricorrente attualmente conservata nell´archivio di Crif S.p.A. si riferisce ad un prestito personale concesso da Citicorp Finanziaria S.p.A. Citifin il 26 ottobre 1998 che risulta estinto il 28 ottobre 2002 senza alcuna segnalazione di insolvenze. A prescindere dalla mancanza di specifiche annotazioni "negative" per il ricorrente, l´ulteriore divulgazione in rete a banche e a società finanziarie dei dati riferiti ad una posizione estinta da tempo risulta eccedente rispetto alle finalità originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati, in violazione di quanto stabilito dall´art. 11, comma 1, lett. d), del medesimo Codice.

In parziale accoglimento del ricorso va quindi disposta, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato" (art. 150, comma 2, del Codice), la cancellazione dei dati che si riferiscono al finanziamento concesso da Citicorp Finanziaria S.p.A. Citifin S.p.A., da effettuarsi entro il 31 luglio 2004. Entro il medesimo termine la stessa resistente dovrà confermare al ricorrente la cancellazione e fornirgli la richiesta attestazione che la cancellazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati, dando conferma di tale duplice riscontro anche a questa Autorità.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare è posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, sia pure in modo incompleto.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di cancellazione dei dati ed all´attestazione di cui in motivazione ed ordina alla resistente di cancellare dalla propria banca dati accessibile a terzi i dati personali tuttora conservati in relazione al ricorrente e di fornire la medesima attestazione, entro il 31 luglio 2004, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, nonché le finalità e le modalità del trattamento;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

d) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 150 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 24 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli