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Codice sulle 'centrali rischi' private. Le osservazioni delle associazioni dei consumatori e di categoria

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É in dirittura d´arrivo il codice deontologico sulle "centrali rischi" private


Il Garante dispone la consultazione pubblica sulle nuove disposizioni che interesseranno tutti i cittadini che accedono al credito al consumo per prestiti, finanziamenti e dilazioni di pagamento

Si sono conclusi i lavori preliminari di un importante codice di deontologia e buona condotta che dovrà essere a breve rispettato da tutti coloro che detengono informazioni relative ai numerosi cittadini che si rivolgono a banche e finanziarie per richiedere un prestito personale, un mutuo, un finanziamento, una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc.

Per verificare l´affidabilità e la puntualità nei pagamenti e le eventuali situazioni di morosità, sono sorte in passato alcune grandi banche dati alle quali gli operatori finanziari accedono prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.

Si tratta di attività finalizzate alla valutazione e al contenimento del rischio creditizio che hanno determinato, specie in passato, diversi problemi relativi all´esattezza e alla completezza delle informazioni relative ai cittadini, ai tempi della loro conservazione in banche dati accessibili da diversi operatori, alla tempestività con cui eventuali correzioni e aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto del successivo rimborso del debito, ecc.

La delicatezza della materia, e gli effetti che la circolazione di queste informazioni determina sull´accesso al credito dei cittadini, ha indotto il legislatore a prevedere una disciplina specifica che, attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori, porterà nelle prossime settimane a rivedere a fondo il funzionamento delle c.d. "centrali rischi" (art. 117 del d.lg. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).

I lavori preparatori del codice si sono svolti con la partecipazione di organismi rappresentativi degli operatori del settore, ed hanno richiesto un´istruttoria particolarmente impegnativa.

Ne è scaturito uno schema elaborato di regole di comportamento che, a norma di legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dalle società e dagli enti privati che gestiscono centralmente i sistemi di informazioni creditizie, come pure dagli istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutui o finanziamenti per l´acquisto di beni di consumo (es.: un´autovettura, un elettrodomestico, ecc.).

Su questo schema il Garante apre una consultazione pubblica ai sensi dell´
art. 12 del Codice (d.lg. n. 196/2003), per raccogliere osservazioni da parte di soggetti interessati che saranno anch´esse pubblicate su questo sito. A tal fine sarà pubblicato un sintetico avviso anche sulla Gazzetta Ufficiale.

I nuovi sistemi di informazione creditizie in materia di affidabilità e puntualità nei pagamenti saranno quindi basati su nuove regole che introducono significative garanzie con particolare riguardo a:

  • una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso modulistiche ed informazioni più chiare ed agevolmente disponibili, nonché l´invio di avvisi puntuali sulla possibilità di registrazione dei dati nei sistemi;
  • il funzionamento dei sistemi che registrano e forniscono informazioni su richieste e rapporti di finanziamento, anche in relazione a ritardi nei pagamenti (le c.d. morosità) o a situazioni più gravi di mancato rimborso del credito (con distinzione tra dati c.d. positivi e negativi);
  • le esclusive finalità di tutela del credito per cui tali sistemi possono essere consultati, le categorie di soggetti che possono partecipare a questi ampi circuiti informativi (banche, società finanziarie, società di leasing, ecc.) e le modalità circoscritte con le quali gli stessi potranno accedere ai dati, nonché le specifiche misure da assumere per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
  • i tempi per segnalare le morosità (solo dopo alcuni mesi o in caso di mancato pagamento di più rate in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi, con la previsione di diversi periodi temporali, più brevi o più lunghi, a seconda che le morosità siano state sanate dall´interessato o permangano situazioni più gravi di mancata restituzione del finanziamento;
  • le procedure adottate per semplificare l´esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore;
  • i principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.

L´Autorità rende quindi pubblico il testo preliminare del codice, sottoposto al parere delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori ed Utenti-CNCU presso il Ministero delle attività produttive che si esprimerà entro metà settembre.

Si invita a far pervenire ogni eventuale osservazione al riguardo entro il 15 settembre prossimo esclusivamente all´indirizzo
codici@garanteprivacy.it.

Le osservazioni pervenute saranno altresì esaminate nei successivi incontri con i soggetti partecipanti ai lavori, in vista della stesura del testo finale del codice.

Scheda

Doc-Web
1036470
Data
05/08/04

Tipologie

News

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