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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Alegar s.n.c. - 6 ottobre 2022 [9827285]

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[doc. web n. 9827285]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Alegar s.n.c. - 6 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 321 del 6 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTA la segnalazione presentata da un lavoratore ai sensi dell’art. 144 del Codice in data 11 giugno 2019 nei confronti Alegar s.n.c. di Fabrizio Trabucco e Mattia Tosi locale riconducibile al marchio “049”;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. La segnalazione nei confronti della Società e l’attività istruttoria.

A seguito della presentazione di una segnalazione all’Autorità in data 11 giugno 2019 nella quale è stato lamentato che, presso il locale di Alegar s.n.c. di Fabrizio Trabucco e Mattia Tosi (già Alegar s.a.s. di Fabrizio Trabucco e C., di seguito, “la Società”) , sarebbe stato utilizzato un sistema di videosorveglianza con modalità non conformi alla disciplina di protezione dei dati personali, in particolare controllando l’attività lavorativa dei dipendenti e senza fornire idonea informativa, nonché sarebbero stati trattati dati di clienti con modalità non conformi alla disciplina di protezione dei dati, il 13 e il 14  luglio 2021 è stato effettuato un  accertamento ispettivo da parte del Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza presso la sede della società .

Durante il suddetto accertamento la Società, in persona del socio amministratore, ha dichiarato che:

- “presso l’esercizio commerciale si svolge l’attività di bar”;

- “attualmente abbiamo 29 dipendenti”;

- “il titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il […] sistema di videosorveglianza presso questa sede è l’Alegar s.n.c. di Fabrizio Trabucchi e Mattia Tosi. […]”;

- “l’installazione dell’impianto di videosorveglianza ha lo scopo di tutelare il patrimonio aziendale nell’ipotesi di furto o qualsivoglia reato, sia come strumento di prevenzione sia come strumento di sostegno e supporto alle autorità nelle attività di loro competenza, nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla legge in materia [di trattamento] dei dati personali”;

- “le registrazioni effettuate finora sono state utilizzate esclusivamente quando sono state richieste dalle Autorità competenti”;

- “le immagini delle telecamere sono viste esclusivamente tramite il mio smartphone, protetto da password di accesso, di cui solo io [in qualità di rappresentante legale] sono a conoscenza.

L’applicativo installato sul mio smartphone si chiama «SoCatch». Quest’ultimo è un visualizzatore da remoto versione DVR H.264 e le caratteristiche principali sono: - live view – time search and play. event search and play – PTZ control – zoom – relay control – backup files anto advice – connection to IP camera”;

- “per accedere all’applicativo bisogna inserire username e password”;

- “non si registra audio”;

- “tutte le telecamere non hanno la funzione zoom, le immagini possono essere ingrandite esclusivamente attraverso l’applicativo tramite touch”;

- “le immagini le posso vedere esclusivamente io, sono conservate per un massimo di 24 ore, dopo tale periodo si sovrascrivono automaticamente”;

- "la videosorveglianza presso il locale che rappresento rispetta le vigenti norme […] in materia di controllo a distanza dei lavoratori. In particolare, la videosorveglianza viene effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento”.

Durante il suddetto accertamento è stato accertato che:

- il sistema di videosorveglianza è composto da 11 telecamere, nello specifico “3 videocamere sono dislocate all’esterno e riprendono le aree di ingresso al bar […] 4 videocamere sono dislocate all’interno e riprendono l’area di somministrazione bevande e ingresso al bar […] 2 videocamere sono dislocate all’interno (piano seminterrato) e riprendono le scale che conducono all’area del magazzino bar […] 2 videocamere dislocate all’interno riprendono il magazzino alimenti e bevande”;

- “tutte le riprese riguardano i luoghi in cui si svolge l’attività del bar riservata ai clienti e i luoghi in cui transitano i dipendenti per svolgere la normale attività lavorativa; per quanto strettamente indispensabile al perseguimento degli scopi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale”;

- “al DVR non sono collegati monitor”.

La Società ha altresì dichiarato che:

- “non risultano telecamere nascoste”;

- “l’impianto di videosorveglianza installato è sprovvisto di cartello contenente l’informativa breve agli interessati, di cui all’art. 13 del Rgdp (sia attraverso il modello di informativa «minima», sia attraverso la messa a disposizione del modello di informativa completo). Ammetto purtroppo la mancanza, provvederò, quanto prima, ad esporre l’informativa preventiva presso il bar”;

- “nel gennaio 2021, nel periodo di chiusura Covid-19, abbiamo effettuato delle pulizie straordinarie incaricando [un’]impresa di pulizie, durante l’esecuzione dei lavori, gli operai involontariamente hanno tolto i cartelli dell’informativa all’epoca presenti, senza riaffiggerli. […] provvederò a rimetterli quanto prima”;

- “in relazione a quanto previsto dalla disciplina posta in materia di controlli a distanza […] la società […], in data 10 luglio 2019, ha sottoscritto un accordo sindacale con Filcams CGIL di Novara.

Quest’ultimo è stato notificato ai dipendenti della società ed è comprensivo di planimetria con la quale si indica la dislocazione delle telecamere con le aree di pertinenza”.

2. L’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e le deduzioni della Società.

Con riferimento ai trattamenti effettuati mediante il sistema di videosorveglianza, il 2 marzo 2022 l’Ufficio ha effettuato, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, la notificazione alla Società delle presunte violazioni del Regolamento riscontrate, con riferimento agli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di trasparenza e principio di correttezza) e 13 del Regolamento.

Con scritti difensivi inviati in data 22 marzo 2022 la Società ha dichiarato che:

- “l’odierna esponente, già in sede di sopralluogo, anche in un’ottica di leale collaborazione con l’Autorità […] ha ammesso l’effettiva mancanza dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, impegnandosi a provvedere quanto prima alla regolarizzazione […]. In effetti […] si è da subito provveduto in tal senso come da relazione redatta da Confartigianato di Novara, incaricata di porre rimedio alle criticità emerse in sede di sopralluogo in modo da conformarsi integralmente al vigente quadro normativo” (v. nota 22.3.2022, p. 2);

- “in data 10.7.2019, l’esponente ha sottoscritto un accordo sindacale con Filcams CGIL di Novara che è stato poi notificato a tutti i dipendenti, comprensivo della planimetria nella quale era indicata l’esatta dislocazione delle telecamere e la relativa area di pertinenza” (v. nota cit., p. 2);

- “l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, originariamente presente nei locali, è stata accidentalmente rimossa nel gennaio del 2021 dal personale di un’impresa di pulizie incaricata di svolgere – durante la chiusura causata dall’emergenza epidemiologica – le pulizie straordinarie del locale e, altrettanto accidentalmente non è stata riposizionata prima della riapertura” (v. nota cit., p. 2, 3);

- “quanto [all’accordo sindacale con Filcams CGIL di Novara], se è astrattamente vero che l’accordo non costituisce tout court un succedaneo dell’informativa, non è parimenti revocabile in dubbio come detto accordo – quantomeno per quanto concerne il personale dipendente, abbia di fatto assolto alle finalità dell’informativa, vieppiù in considerazione del fatto che è stato immediatamente osteso a tutto il personale dipendente unitamente alla planimetria del locale recante l’esatta individuazione delle telecamere e il relativo raggio di azione” (v. nota cit., p. 3);

- “il trattamento è da ritenersi comunque lecito alla luce della disciplina in materia di controlli a distanza dei dipendenti, posto che l’impiego delle apparecchiature in questione […] è esclusivamente preordinato al raggiungimento di obiettivi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale” (v. nota cit., p. 3);

- “in ogni caso, l’aver stipulato un accordo sindacale e l’aver subito formalmente notiziato il personale delle caratteristiche dell’impianto di videosorveglianza denota quantomeno l’assoluta buona fede dell’odierna esponente, a tutto voler concedere responsabile solo di colpa lieve” (v. nota cit., p. 3);

- “in precedenza […] l’informativa era presente e la sua mancata riapposizione dopo la nuova apertura del locale va – a valere quale circostanza scriminante o, quantomeno, attenuante – contestualizzata nel quadro convulso e di grande incertezza che ha fatto seguito alla riapertura dopo l’ennesima fase ‘acuta’ di emergenza epidemiologica, che ha così fortemente inciso […] sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande” (v. nota cit., p. 4);

- “il fatto che prima del gennaio 2021 l’informativa fosse presente dimostra come la pretesa violazione abbia avuto una durata temporalmente circoscritta, avendo – a seguito del sopralluogo – provveduto a regolarizzare la situazione” (v. nota cit., p. 4);

- “si discute di una sola condotta in preteso contrasto con il vigente quadro normativo, comunque temporalmente circoscritta, posta in essere per una mera dimenticanza a seguito di un intervento straordinario sul locale, oltretutto in un periodo storico che ha stravolto le modalità di organizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (cfr., art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento) [da ciò] si ritrae […] il carattere meramente colposo (e, più precisamente, sussumibile nel concetto di colpa lieve) della condotta: l’aver raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali e l’averlo notificato ai singoli dipendenti ostendendo loro anche la planimetria del locale con il posizionamento delle telecamere e l’indicazione del raggio costituisce una circostanza che denota in maniera irrefragabile l’assoluta buona fede dell’odierna istante (cfr., art. 83, par. 2, lett. b) e d) del Regolamento)” (v. nota cit., p. 4);

- “a seguito del sopralluogo, l’esponente […] ha conferito incarico alla Confartigianato di Novara per ricevere assistenza qualificata nella risoluzione delle problematiche riscontrate […] inoltre l’informativa è stata esposta […] (cfr., art. 83, par. 2, lett. c) del Regolamento)” (v. nota cit., p. 4);

- “nel corso del sopralluogo l’odierna istante ha prestato massima disponibilità in un’ottica di leale e fattiva collaborazione con l’Autorità, a cui ha altresì fatto seguito l’adozione di misure concrete volte al definitivo superamento di ogni criticità riscontrata […] (cfr., art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento)” (v. nota cit., p. 4);

- “la pretesa violazione, in ogni caso, non ha interessato  […] dati relativi a condanne penali e reati (cfr., art. 83, par. 2, lett. g) del Regolamento” (v. nota cit., p. 5);

- “la pretesa violazione non è stata portata a conoscenza dell’Autorità dal titolare del trattamento ex art. 33 del Regolamento, ma […] origina da una segnalazione in data 11.6.2019” (v. nota cit., p. 5);

- si chiede di tenere “in particolare conto dell’assoluta buona fede dell’odierna istante, dell’assenza di precedenti specifici, del carattere temporalmente limitato della pretesa violazione e della collaborazione posta in essere sia durante il sopralluogo che successivamente, mediante il conferimento dell’incarico a Confartigianato […] e le azioni correttive poste in essere” (v. nota cit., p. 5).
  

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.

3.1. Fatti accertati e osservazioni sulla normativa in materia di protezione dei dati personali.

All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese all’Autorità nel corso del procedimento nonché della documentazione acquisita, risulta che la Società, in qualità di titolare, ha effettuato alcune operazioni di trattamento attraverso il sistema di videosorveglianza installato presso la propria sede che risultano non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In proposito si evidenzia che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”.

L’art. 13 del Regolamento, in esecuzione del principio di trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento), prevede, in capo al titolare del trattamento, l’obbligo di fornire preventivamente all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

In particolare, per quanto riguarda l’installazione di un impianto di videosorveglianza il Garante ha indicato le condizioni di liceità dei trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza con il provvedimento di carattere generale dell’8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, disponibile in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680).

Nell’ambito del rapporto di lavoro l’obbligo di informare il dipendente è, altresì, espressione del principio generale di correttezza (v. art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

3.2. Violazioni accertate.

Dagli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria è emerso, in particolare, che la Società ha utilizzato un sistema di videosorveglianza, funzionante da luglio 2019, in assenza di idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

In particolare, la Società, pur avendo conformemente alla procedura di garanzia di cui all’art. 4 della l. 300 del 1970, stipulato un accordo con le rappresentanze aziendali in merito al sistema di videosorveglianza attraverso il quale viene ripresa anche l’attività lavorativa dei lavoratori della società, non ha fornito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento, neanche mediante cartellonistica, né ai dipendenti né ai clienti del locale, soggetti interessati rispetto al trattamento mediante videosorveglianza. Ciò è stato confermato anche dalla Società che ha dichiarato che “l’impianto di videosorveglianza installato è sprovvisto di cartello contenente l’informativa breve agli interessati, di cui all’art. 13 del Rgdp (sia attraverso il modello di informativa «minima», sia attraverso la messa a disposizione del modello di informativa completo)”.

In proposito la Società ha dichiarato che durante l’effettuazione di un lavoro di pulizia commissionato ad altra società nel periodo di chiusura dell’attività a causa della pandemia da Covid-19, nel gennaio 2021 “gli operai [dell’impresa di pulizie] hanno involontariamente tolto i cartelli dell’informativa all’epoca presenti, senza riaffiggerli”. La Società, successivamente all’accertamento ispettivo, nel settembre 2021 ha provveduto ad esporre l’informativa c.d. semplificata prima del raggio di azione delle telecamere del sistema di videosorveglianza nella quale viene precisato “per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali consulta il nostro sito internet «www.zeroquarantanove»”. Sul sito predetto si trovano, allo stato, le informative sul trattamento dei dati.

La Società ha, inoltre, precisato che prima del gennaio 2021 era presente la cartellonistica contenente l’informativa c.d. semplificata e per provare ciò ha prodotto una foto reperita su un social network nella quale si vede un cartello informativo – che, comunque, non risulta contenere le informazioni minime necessarie – e del quale, in ogni caso, non risulta chiara la collocazione. La foto, quindi, non risulta comprovare l’adempimento dell’obbligo di fornire idonea e completa informativa, anche con riferimento al periodo antecedente al gennaio 2021.

Considerato che l’obbligo di fornire l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento agli interessati rientra tra quelli attribuiti al titolare del trattamento, è la Società che avrebbe dovuto occuparsi, in ogni caso, anche al termine delle attività di “pulizie straordinarie”, di ripristinare i cartelli e dare esecuzione a quanto previsto dal predetto art. 13 del Regolamento, condotta che è stata posta in essere solo a seguito dell’accertamento ispettivo effettuato dal Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza.

Si precisa, inoltre, che la presa visione da parte dei lavoratori dell’accordo stipulato ai sensi dell’art. 4 della l. 300 del 1970 non è idonea a sostituire l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, considerata la diversità della natura, del contenuto e della finalità dell’informativa, da un lato, e dell’accordo, dall’altro; l’impossibilità di fare assurgere l’accordo ad informativa per gli interessati è confermata anche dal fatto che i clienti del locale (anch’essi interessati ai sensi della disciplina di protezione dei dati) non possono comunque avere contezza del contenuto dell’accordo ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300 del 1970 nonché dal fatto che nell’accordo non sono contenute alcune informazioni che, considerato quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento, dovrebbero essere contenute all’interno dell’informativa (es. possibilità di esercitare i diritti previsti dal Regolamento; il diritto di poter presentare reclamo al Garante; i periodi di tempo nei quali il sistema di videosorveglianza risulta funzionante). Nello stesso accordo viene, tra l’altro, precisato che “tutto il personale sarà informato dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza mediante apposita informativa scritta resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche”. 

La condotta tenuta dalla società, pertanto, viola l’art. 13 del Regolamento che costituisce diretta espressione del principio di trasparenza ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. a), nonché dell’art. 5, par. 1, lett. a) (principio di correttezza) in quanto nell’ambito del rapporto di lavoro l’obbligo di informare il dipendente è, altresì, espressione del principio generale di correttezza.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Per i suesposti motivi l’Autorità ritiene che le dichiarazioni, la documentazione e le ricostruzioni fornite dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria non consentano di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e che risultino pertanto inidonee a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Il non avere fornito un’adeguata informativa in merito al sistema di videosorveglianza agli interessati (lavoratori e clienti) costituisce una condotta illecita, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.

La violazione accertata nei termini di cui in motivazione non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione stessa, del grado di responsabilità, della maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (cons. 148 del Regolamento).

Pertanto, visti i poteri correttivi attribuiti dall’art. 58, par. 2 del Regolamento si dispone l’applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del Regolamento, commisurata alle circostanze del caso concreto (art. 58, par. 2, lett. i) Regolamento).

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

All’esito del procedimento risulta che Alegar s.n.c. di Fabrizio Trabucco e Mattia Tosi ha violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento. Per la violazione delle predette disposizioni è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, lett. a) e b) del Regolamento, mediante adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24.11.1981, n. 689).

Ritenuto di dover applicare il paragrafo 3 dell’art. 83 del Regolamento laddove prevede che “Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento […] viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave”, l’importo totale della sanzione è calcolato in modo da non superare il massimo edittale previsto dal medesimo art. 83, par. 5.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2 del Regolamento ai fini della applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e la relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state considerate le seguenti circostanze:

a) in relazione alla natura, gravità e durata della violazione è stata considerata rilevante la natura della violazione che ha riguardato i principi generali di protezione dei dati e il diritto dell’interessato a ricevere un’idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento;

b) con riferimento al carattere doloso o colposo della violazione e al grado di responsabilità del titolare è stata presa in considerazione la condotta della Società e il grado di responsabilità della stessa che non si è conformata alla disciplina in materia di protezione dei dati relativamente a una pluralità di disposizioni;

c) a favore della Società si è tenuto conto della cooperazione con l’Autorità di controllo.

Si ritiene, inoltre, che assumano rilevanza nel caso di specie, tenuto conto dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), in primo luogo le condizioni economiche del contravventore che è una società in nome collettivo. Da ultimo si tiene conto dell’entità delle sanzioni irrogate in casi analoghi.

Alla luce degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate, si ritiene, nel caso di specie, di applicare nei confronti di Alegar s.n.c. di Fabrizio Trabucco e Mattia Tosi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 1.000 (mille).

In tale quadro si ritiene, altresì, in considerazione della tipologia delle violazioni accertate che hanno riguardato il diritto dell’interessato di ricevere un’idonea informativa , che ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante.

Si ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

rileva l’illiceità del trattamento effettuato da Alegar s.n.c. di Fabrizio Trabucco e Mattia Tosi, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Piazza dei Martiri 3/B Novara (NO), C.F. 02277980039, ai sensi dell’art. 143 del Codice, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento;

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento ad Alegar s.n.c. di Fabrizio Trabucco e Mattia Tosi, di pagare la somma di euro 1.000 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

INGIUNGE

quindi alla medesima Società di pagare la predetta somma di euro 1.000 (mille), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981. Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato - di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1.9.2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice);

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/20129, e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 6 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei