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Provvedimento del 12 novembre 2020 [9521918]

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[doc. web n. 9521918]

Provvedimento del 12 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 221 del 12 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 16 ottobre 2019 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Di Ascenzo, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli che riproducono immagini riferibili ad una notizia, diversa da quelle trattate all’interno degli stessi ed ormai risalente nel tempo, riguardante una manifestazione svoltasi nel 2005 “presso un mercato rionale di (…) per protestare contro i rincari del costo” di alcuni generi alimentari; 

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di immagini particolari - peraltro riprodotte fuori contesto anche nella sezione immagini del motore di ricerca –da ritenersi ormai obsolete, in quanto scattate oltre quattordici anni prima, e, in quanto tali, prive di interesse pubblico attuale;

VISTA la nota del 27 novembre 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 17 dicembre 2019 con la quale Google LLC ha comunicato:

di aver aderito alla richiesta dell’interessato con riguardo ad alcuni URL indicati con i nn. da 1 a 3 del proprio riscontro – e che riproducono esclusivamente le immagini oggetto di contestazione prive di un testo ad esse correlato - e di avere pertanto, con riguardo ad essi, disposto il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca “per le query correlate al nome del reclamante”;

di aver provveduto, con riguardo all’URL indicato con il n. 4 nel predetto riscontro, ad adottare “misure manuali per impedire il posizionamento” della pagina ad esso collegata tra i risultati associati al nome dell’interessato “non avendo individuato il [suo] nome (…) nel contenuto della” stessa;

di non poter invece aderire alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. da 5 a 10 della memoria non ritenendo sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, in quanto;

a) gli stessi rimandano “ad estratti ed articoli di testate giornalistiche pubblicati tra il 2016 ed il 2019, i quali riportano notizie estremamente recenti ed inerenti alla vita professionale” dell’interessato nella sua qualità di ...;

b) detti articoli riguardano vicende recenti diverse da quella in relazione alla quale sono state originariamente scattate le fotografie indicate nell’atto di reclamo, pertanto, la presenza di queste ultime nell’ambito dei relativi articoli non può rappresentare una valida ragione per inficiare l’interesse del pubblico alla conoscibilità di tali informazioni che “riguardano episodi della vita politica e professionale del reclamante negli ultimi 3 anni”;

VISTA la nota del 14 gennaio 2020 con la quale l’interessato, ha ribadito l’istanza di rimozione dei restanti URL rappresentando che:

la propria notorietà pubblica non giustifica, come invece asserito dal titolare del trattamento, “la permanenza, nella rete internet, delle immagini relative ad un evento del 2003, soprattutto se le stesse vengono utilizzate in modo strumentale e decontestualizzato”;

le notizie recenti che non consentirebbero a Google di disporre la deindicizzazione “in realtà hanno utilizzato quelle immagini (verosimilmente (…) senza rispettare il diritto di autore) non per fornire al lettore informazioni sull’iniziativa del 2003, bensì per tentare di screditare [la propria] immagine”;

VISTA la nota del 27 gennaio 2020 con la quale il titolare del trattamento, nel replicare alle osservazioni fatte pervenire dall’interessato nel corso del procedimento, ha rilevato che nella relativa comunicazione “sono stati inclusi due nuovi URL non oggetto della richiesta” contenuta nell’atto di reclamo ed ha rappresentato di:

avere disposto con riguardo ad uno di essi - https://... contenente solo immagini - il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca per le query correlate al nome del reclamante;

non poter invece aderire alla richiesta con riguardo all’ulteriore URL indicato nella comunicazione per motivazioni analoghe a quelle già espresse nella precedente memoria del 17 dicembre 2019 ed alle quali la società si è integralmente richiamata;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 3 nella memoria trasmessa da Google il 17 dicembre 2019, nonché con riguardo all’ulteriore URL di cui alla comunicazione del 27 gennaio 2020 sopra riportato, che la medesima ha dichiarato di aver provveduto a disporne il blocco per ricerche condotte con il nome del reclamante, rappresentando altresì, con riguardo all’URL individuato con il n. 4 all’interno della prima memoria indicata, di aver adottato misure manuali atte ad impedire il posizionamento della pagina da esso collegata in corrispondenza del predetto nominativo;

RITENUTO pertanto, con riguardo alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL, che non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli reperibili tramite i detti URL riguardano momenti di vita pubblica che hanno interessato il reclamante relativamente al ruolo da questi svolto nella sua qualità di ...;

si tratta, nello specifico, di eventi recenti utili a tracciare l’evoluzione dell’impegno reso da quest’ultimo, anche in ambito politico, quale portavoce di interessi collettivi in prosecuzione di un’attività svolta negli anni su tali tematiche;

la scelta delle immagini pubblicate all’interno di tali articoli – riprese anch’esse nell’ambito di una manifestazione pubblica promossa molti anni prima dall’interessato e dall’associazione da questi rappresentata – costituisce espressione di una scelta editoriale operata dalle testate giornalistiche alle quali fanno capo i contenuti oggetto di contestazione ed alle quali, in caso, dovrebbe essere rivolta apposita istanza, non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti indicati dalla citata sentenza della Corte di giustizia e dalle correlate linee guida del Comitato dei Garanti europei per disporne la rimozione da parte del motore di ricerca;

le ragioni espresse dall’interessato nel corso del procedimento – in particolare la doglianza relativa all’uso strumentale di tali immagini che sarebbero state pubblicate al di fuori del loro contesto originario con il solo fine di screditare la sua immagine – non costituiscono di per sé sole. infatti, presupposti idonei a fondare l’esercizio del diritto all’oblio nei confronti di Google  non potendosi prescindere, al fine di valutare la richiesta avanzata nei confronti del gestore di un motore di ricerca, dall’attualità dei contenuti cui tali immagini risultano associate in virtù di un’autonoma scelta condotta dai singoli editori;

la rimozione degli URL collegati ai relativi articoli in quanto reperibili in associazione al nominativo dell’interessato avrebbe infatti l’effetto di privare l’utente della possibilità di disporre di informazioni utili e molto recenti in ordine alle iniziative assunte dal medesimo;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo ai sopra indicati URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al disposto blocco, per le ricerche condotte con il nome del reclamante, degli URL individuati con i nn. da 1 a 3 nella memoria trasmessa da Google il 17 dicembre 2019 e dell’URL specificamente indicato nella comunicazione del 27 gennaio 2020 sopra riportato, nonché riguardo all’avvenuta adozione di misure manuali atte ad impedire, in corrispondenza del predetto nominativo, il posizionamento della pagina collegata all’URL indicato con il n. 4 della prima memoria e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei