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Provvedimento del 15 febbraio 2018 [8255481]

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[doc. web n. 8255481]

Provvedimento del 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 93 del 15 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 14 novembre 2017, da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Maria Giovanna Evangelista, nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale il ricorrente ha ribadito le istanze già avanzate il 12 ottobre 2017 ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo di ottenere il blocco dei dati allo stesso riferiti contenuti nella banca dati gestita da Cerved;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato che:

- nel prodotto informativo Cerved, i suoi dati personali risulterebbero associati al fallimento di una società, dichiarato dal Tribunale di Roma il 5 ottobre 2017, nonostante egli avesse rivestito il ruolo di Amministratore della stessa solo fino al 27 maggio 2014;

- la presenza di tale errata informazione nella suddetta banca dati comporterebbe un grave pregiudizio alla sua reputazione professionale essendo uno "stimato imprenditore del settore alimentare […e] titolare di numerose attività commerciali";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 8 gennaio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 13 dicembre 2017 e 7 febbraio 2018 con le quali Cerved, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha rappresentato, con dichiarazioni di cui la stessa risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice:

- di non avere potuto fornire riscontro all´interpello preventivo presentato dal ricorrente il 12 ottobre 2017 in quanto privo degli elementi essenziali previsti dall´art. 9, comma 4, del Codice: in particolare l´istanza risultava mancante della copia del documento di identità, pur essendo stata richiesta al ricorrente con nota del 21 novembre 2017, "circostanza che non ha permesso a Cerved di fornire esplicitamente riscontro alle richieste ivi contenute";

- che con una successiva nota del 2 novembre 2017, il ricorrente -nel chiedere nuovamente la rimozione dell´associazione del proprio nominativo con l´evento del fallimento- dava evidenza della presenza "di un errore nel sistema camerale" che, nelle visure rilasciate fino alla data dell´11 ottobre 2017, indicava il ricorrente come attuale amministratore unico di una articolazione della società e di avere pertanto richiesto alla Camera di Commercio la rettifica dell´informazione errata;

- che, a seguito di tale comunicazione, Cerved, dopo avere effettuato le necessarie verifiche nei registri pubblici ha recepito le modifiche apportate e, in data 7 novembre 2017, ha provveduto "a rimuovere dai propri prodotti informativi l´associazione tra l´evento di fallimento che ha colpito la […] società (il 5 ottobre 2017) ed il ricorrente", al quale ne è stata data comunicazione il 21 novembre;

- che il trattamento dei dati dell´interessato posto in essere da Cerved è stato pertanto conforme ai principi di liceità, pertinenza ed esattezza rispetto alle informazioni provenienti dai pubblici registri nonché ai criteri e vincoli fissati dal "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale";

VISTA la nota di replica del 1° febbraio 2018 con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso;

RILEVATO che le disposizioni di cui agli artt. 145 e ss. del Codice prevedono che il ricorso possa essere presentato solo per soddisfare le specifiche richieste precedentemente formulate dall´interessato in conformità a quanto previsto dall´art. 9 dello stesso Codice e riscontrato, dall´esame delle dichiarazioni rese dalle Parti e dalla documentazione dalle stesse fornita, che detta originaria richiesta era stata presentata senza fornire elementi sufficienti all´identificazione dell´istante, come invece previsto dal citato art. 9 che, al comma 4, espressamente dispone che l´identità dell´interessato, che avanza la suddetta istanza, debba essere verificata sulla base di "idonei elementi di valutazione […quali] esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento";

RILEVATO che la sussistenza dei presupposti per la presentazione del ricorso può formare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell´inoltro del ricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento instaurato;

RITENUTO, alla luce di ciò, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b) del Codice per difetto dei presupposti previsti dall´art. 147, comma 1, del medesimo, pur dovendosi rilevare che Cerved, nel corso del procedimento, ha provveduto alla rimozione dai propri prodotti informativi dell´associazione tra il nominativo del ricorrente e l´evento pregiudizievole riferito alla società;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1°settembre 2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia