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Assicurazioni: le regole per l'informativa ai clienti - 19 luglio 1999

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Assicurazioni: le regole per l´informativa ai clienti

Esaminando le segnalazioni presentate da alcuni cittadini sul modello di informativa loro sottoposto, alcuni mesi or sono, da una società di assicurazione, il Garante ha indicato le regole che le assicurazioni devono rispettare nella predisposizione della informativa da dare ai clienti. Al tempo stesso, nel ribadire i principi già affermati in precedenti pronunce riguardanti i modelli di informativa elaborati nella prima fase di applicazione della legge n. 675 del 1996, l´Autorità ha richiamato l´attenzione della società interessata sulla possibilità di predisporre un modello esauriente, ma nel contempo semplificato, sulla falsariga di quello messo a punto dallo stesso Garante per il settore bancario. Sulla base di queste premesse, l´informativa scritta da rendere ai clienti deve recare chiara la distinzione tra il caso in cui i dati siano stati raccolti presso l´interessato e l´ipotesi in cui i dati stessi siano raccolti presso terzi. Qualora si intenda predisporre un unico modello cartaceo per le due informative previste dalla legge, si potrebbero articolare sullo stesso modello distinte caselle da barrare a seconda delle situazioni.
Le finalità per le quali i dati sono raccolti e le modalità del loro trattamento devono essere indicate in maniera analitica e non generica, così come dovrà essere indicato con chiarezza se gli eventuali soggetti che forniscono specifici servizi di elaborazione per conto della società titolare, svolgano tale trattamento di dati presso una struttura esterna responsabile del trattamento oppure debbano essere considerati soggetti estranei all´originario trattamento effettuato presso la società assicuratrice, e quindi, in qualità di titolari del trattamento, obbligati a richiedere in proprio il previsto consenso.
Il Garante ha poi specificato che non è conforme alla legge prospettare al cliente che il rifiuto a fornire i dati personali può comportare l´impossibilità di stipulare o eseguire il contratto di assicurazione. L´informativa deve, invece, riportare in maniera precisa la distinzione tra i casi in cui: a) i dati devono essere forniti perché strettamente funzionali all´esecuzione del rapporto contrattuale; b) i dati devono essere forniti in base ad un obbligo di legge; c) i dati si riferiscono ad ulteriori attività da parte della società assicuratrice per le quali è necessario il consenso.
I destinatari, per i quali viene richiesto il consenso alla comunicazione dei dati, devono essere individuati analiticamente e non attraverso una mera elencazione esemplificativa per categorie o settori.
Infine, l´informativa deve distinguere i casi in cui il consenso è necessario per la comunicazione a terzi da parte della società assicuratrice oppure per l´ulteriore trattamento effettuato dai terzi medesimi. Infatti, pur tenendo conto che, come ribadito più volte dal Garante, nulla osta a che il consenso sia richiesto da un primo titolare anche nell´interesse di altri titolari, tale evenienza deve essere realizzata tenendo presente che, come previsto dalla legge sulla privacy, il consenso deve essere prestato in forma specifica e riferirsi ad un preciso genere di trattamento effettuato da un ben individuato titolare.

Roma, 19 luglio 1999