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Provvedimento del 5 dicembre 2013 [2951778]

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[doc. web n. 2951778]

Provvedimento del 5 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 555 del 5 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 19 luglio 2013 nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XY (titolare, tra l´altro, della ditta individuale "KW"), rappresentata e difesa dall´avv. XY, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano relativi a due domande giudiziali promosse nei propri confronti quale litisconsorte necessario da due distinte banche (alle quali il proprio consorte, con il quale è in regime di separazione dei beni, aveva rilasciato delle fideiussioni personali) ed aventi ad oggetto la revoca dell´atto di costituzione di un fondo patrimoniale su un bene di proprietà esclusiva del proprio coniuge; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni riportate nella sezione "eventi pregiudizievoli" del prodotto informativo "Report persona" da parte di Crif S.p.A. sarebbe eccedente e non pertinente in quanto la ricorrente si è trovata "coinvolta quale semplice parte formale di vicende giudiziarie riguardanti un terzo, che comunque non riguardano una sua posizione debitoria né possono incidere in alcun modo sulla sua solvibilità patrimoniale, tantomeno su quella della collegata ditta individuale"; rilevato che la ricorrente ha anche sostenuto che il trattamento di tali informazioni alle quali Crif S.p.A. attribuirebbe un connotato negativo ("laddove si legge: Rilevanza negativa: alta") avrebbe inciso negativamente sulla valutazione della propria affidabilità e solvibilità patrimoniale; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 31 ottobre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 27 agosto 2013, con la quale Crif S.p.A., nel rappresentare di avere già fornito riscontro alle richieste della ricorrente con missive datate 24 ottobre 2012 e 25 maggio 2013, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che "i dati riferiti al Ricorrente sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza" in quanto si tratta dei dati relativi a due domande giudiziali di revoca di atti soggetti a trascrizione (n. XX del 16.03.2009 e n. YY del 12.11.2012) registrati presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Reggio Calabria; rilevato, tuttavia, che pur ribadendo la liceità del trattamento svolto, la resistente, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali, "e in un´ottica di massima collaborazione (…) ha provveduto (…) a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso;

VISTA la nota inviata in data 11 settembre 2013 con la quale la ricorrente si è dichiara insoddisfatta del riscontro ricevuto ed ha chiesto al Garante di ordinare a Crif S.p.A. di "cancellare definitivamente e non solo temporaneamente" i dati in questione; rilevato che la ricorrente ha ribadito in ogni caso la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO anzitutto che il trattamento effettuato dalla resistente in ordine ai dati su cui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che Crif S.p.A., ferma restando la liceità del trattamento precedentemente svolto, ha comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessata; ritenuto quindi, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un riscontro sufficientemente adeguato alle richieste della ricorrente;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della sequenza di rapporti intercorsi fra le stesse e della specificità della disciplina di settore incidente sulla fattispecie in questione;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia