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Provvedimento del 21 novembre 2013 [2936881]

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[doc. web n. 2936881]

Provvedimento del 21 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 527 del 21 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 luglio 2013, presentato da XY nei confronti di Cribis D&B s.r.l. e di Factotum s.r.l., con il quale il ricorrente, nel lamentare l´illecita pubblicazione dei propri dati personali e dell´impresa agricola a lui intestata rispettivamente sul sito www.informazione-aziende.it e www.coobiz.it, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle richieste previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie istanze con le quali si era opposto all´ulteriore trattamento dei propri dati sui predetti siti internet, sollecitandone altresì la cancellazione (con relativa attestazione che la stessa sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i medesimi dati siano stati comunicati o diffusi); il ricorrente ha chiesto, inoltre, che le spese del procedimento siano poste a carico della parte resistente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note con le quali questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 17 luglio 2013 con la quale Cribis D&B s.r.l., nel precisare di essere "legittimata, in base ad apposita licenza ed autorizzazione prefettizia, a raccogliere e trattare dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi pubblici o contenuti in atti o documenti pubblici", ha affermato di avere in ogni caso aderito alle richieste dell´interessato e di avere comunicato allo stesso, già con la nota del 27 giugno 2013 (di cui ha allegato copia), di avere provveduto a "sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni che lo riguardano nella directory www.informazione-aziende.it"; nella medesima nota la società resistente ha altresì chiarito di "non avere alcun rapporto con la directory www.coobiz.it";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 7 settembre 2013 con la quale l´interessato, nel ritenersi soddisfatto del riscontro ottenuto dalla Cribis D&B s.r.l. prendendo atto che i suoi dati non sono più presenti sul sito www.informazione-aziende.it, ha invece affermato che gli stessi "sono tuttora presenti sul sito www.coobiz.it";

VISTE le note pervenute via e-mail il 4 ottobre 2013 con le quali Factotum s.r.l. ha comunicato di avere provveduto a rimuovere i dati relativi all´interessato e alla sua azienda omonima "dal portale Coobiz.it";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 6 novembre 2013 con la quale il ricorrente ha affermato di poter "considerare il ricorso concluso con esito positivo";

RILEVATO preliminarmente che il ricorso proposto dal sig. XY nella sua veste di imprenditore agricolo è stato legittimamente proposto dall´interessato non essendo tale categoria di soggetti (come quella dell´imprenditore commerciale) sottratta al campo di applicazione della legge, secondo le definizioni attualmente vigenti dell´art. 4, comma 1, lett. b e i del Codice;

RILEVATO che Cribis D&B s.r.l., con nota inviata all´interessato in data antecedente alla presentazione del ricorso (27 giugno 2013), aveva fornito sufficiente riscontro alle richieste dallo stesso formulate nell´interpello preventivo del 20 giugno 2013, affermando di avere provveduto ad oscurarne il nominativo dalla directory www.informazione-aziende.it; ritenuto quindi che il ricorso proposto nei confronti di Cribis D&B s.r.l. deve essere dichiarato infondato;

RITENUTO invece di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Factotum s.r.l. avendo lo stesso fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Factotum s.r.l., nella misura di euro 300, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso proposto nei confronti di Cribis D&B s.r.l.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Factotum s.r.l.;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Factotum s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia