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Provvedimento del 21 febbraio 2013 [2422204]

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[doc. web n. 2422204]

Provvedimento del 21 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 87 del 21 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 26 novembre 2012, nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Chimienti, ha chiesto la cancellazione dal "Dossier persona approfondito" e dagli altri prodotti Cerved dei dati personali che lo riguardano relativi ad alcune "informazioni di conservatoria" ritenute pregiudizievoli relative a: 1) verbale di pignoramento immobiliare trascritto al n. KW in data 23/09/2006 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli; 2) ordinanza di sequestro conservativo trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli al n. HX in data 11/02/2006; 3) ipoteca giudiziale su decreto ingiuntivo iscritta al n. ZX presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli in data 22/07/2005; 4) ipoteca giudiziale su decreto ingiuntivo iscritta al n. 17607/7011 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli in data 20/05/2005; 5) ipoteca giudiziale su decreto ingiuntivo iscritta al n. JH presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli in data 21/03/2005; rilevato che in precedenza il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto la cancellazione di altre e diverse "informazioni di conservatoria" riferite a soggetti terzi, residenti allo stesso indirizzo, che, tuttavia, risultavano al medesimo ricorrente associate all´interno del Dossier che lo riguardava; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli sarebbe eccedente e non pertinente e comporterebbe notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 gennaio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA la nota inviata in data 17 dicembre 2012 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha confermato di aver cancellato, già prima del ricorso, le ulteriori e diverse informazioni contenute negli "Approfondimenti consigliati" riguardanti gli eventi di conservatoria relativi alle persone residenti allo stesso indirizzo del ricorrente ed associati al ricorrente medesimo nell´ambito del Dossier Persona approfondito del 2009 allegato al ricorso- informazioni che non risultano, invece, più presenti nel Dossier Persona approfondito del 2012, parimenti allegato al ricorso; in relazione, invece, alle informazioni di conservatoria, tuttora censite nell´ambito del Dossier persona approfondito relativo al ricorrente, la resistente ha sostenuto la liceità e la pertinenza del relativo trattamento trattandosi di informazioni direttamente riferibili al ricorrente e "corrispondenti alle informazioni attualmente riportate nei pubblici registri immobiliari di riferimento";

VISTA la memoria inviata in data 2 febbraio 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni ribadendo la richiesta di cancellazione o, in subordine, di blocco dei dati in questione;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando i futuri possibili adeguamenti che potrebbero risultare necessari sul piano della qualità dei dati e dei tempi di relativa conservazione, in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61 e 119 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri;

RILEVATO pertanto che, alla luce della documentazione in atti, il ricorso deve essere dichiarato infondato in quanto i dati personali in questione, corrispondenti alle informazioni conservate presso i competenti uffici dell´Agenzia del territorio, non risultano, allo stato, trattati in violazione di legge;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia