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Provvedimento del 4 ottobre 2012

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[doc. web n. 2086462]

Provvedimento del 4 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 275 del 4 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 maggio 2012, presentato nei confronti di RCI Banque S.A., con il quale Fabio Dellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius riferiti al finanziamento n. XY contratto in data 12/11/2010, nonché ad ogni altro finanziamento contratto per l´acquisto di veicoli Renault; il ricorrente ha chiesto, altresì, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; ciò, in quanto il ricorrente ha ritenuto non  idoneo il riscontro fornito dalla citata società in riscontro all´istanza ex art. 7, chiedendo anche copia dell´informativa rilasciata ai sensi dell´art. 13 del Codice con riferimento al trattamento dei dati del defunto padre Pasquale Dellino; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 10 luglio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 30 maggio 2012 con la quale la resistente, ad integrazione di quanto già comunicato all´interessato con nota del 27 aprile 2012 precedentemente al ricorso, ha precisato che il defunto Pasquale Dellino ebbe a sottoscrivere la richiesta di finanziamento in questione, in qualità di coobbligato congiuntamente alla moglie che era la richiedente principale, esprimendo, in tale occasione, il consenso al trattamento dei suoi dati personali dopo aver dichiarato di aver ricevuto le specifiche informative in tema di trattamento dei dati personali, allegate al contratto; rilevato che la richiesta di finanziamento in questione è stata trasmessa alla resistente dalla concessionaria Renault Autopiù S.r.l. in Roma (…), presso la quale è stato acquistato il veicolo Renault Clio tg (…); rilevato che il contratto di finanziamento in questione "è proseguito regolarmente per 36 mensilità ed è stato quindi regolarmente estinto nel gennaio 2010"; rilevato che la resistente ha inviato al ricorrente copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal defunto Pasquale Dellino e dalla moglie, delle note informative sul trattamento dei dati, ricevute dai contraenti, del codice fiscale del defunto Dellino, nonché dei documenti di identità di entrambi;

VISTA la memoria datata 12 giugno 2012 ed il verbale di audizione del 15 giugno 2012 nei quali il ricorrente ha lamentato di non aver avuto accesso ai dati contenuti nel Modello 730/2006 che risultava allegato alla richiesta di finanziamento e non è stato fornito dalla resistente; il ricorrente ha inoltre eccepito di non aver ricevuto informazioni circa l´andamento dei pagamenti nel finanziamento in questione, lo stato del rapporto, l´esposizione debitoria residuale e l´eventuale presenza di altri rapporti o richieste di finanziamento a nome del defunto Pasquale Dellino;

VISTE le note fatte pervenire in data 22 giugno 2012 e 4 luglio 2012 con le quali la resistente ha fornito al ricorrente copia del Modello 730/2006 riferito al defunto Pasquale Dellino ed allegato al contratto in questione; la resistente, ribadendo quanto già comunicato, ha sostenuto che il finanziamento, che prevedeva il pagamento di 36 rate mensili, pagate senza ritardo, è stato estinto nel gennaio 2010, senza alcuna esposizione residuale ed ha aggiunto anche che non vi sono ulteriori rapporti o richieste di finanziamento a nome del defunto Pasquale Dellino;

VISTA la memoria inviata il 3 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha nuovamente lamentato la tardività del riscontro fornito alle istanze ex art.7;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito sufficienti riscontri all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di RCI Banque S.A., stante la tardività dei riscontri, nella misura di euro 100, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 100, a carico di RCI Banque S.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia