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Provvedimento del 16 aprile 2003 [1132733]

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[doc. web n. 1132733]

Provvedimento del 16 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Antonello Piras

nei confronti di

Fiditalia S.p.A., Sogefactor S.r.l. e Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente - che in data 28 febbraio 2001 aveva stipulato un contratto di finanziamento con Fiditalia S.p.A. nel corso del quale si erano verificate alcune sofferenze - afferma di aver regolarizzato la propria posizione debitoria nei confronti di Sogefactor s.r.l., società cui in data 17 aprile 2002 il credito era stato ceduto da Fiditalia S.p.A.

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto a Fiditalia S.p.A. di cancellare ed aggiornare i dati personali che lo riguardano, nonché di attivarsi presso le "centrali rischi" private per l´immediata cancellazione di tali dati. Il ricorrente afferma inoltre che anche Sogefactor s.r.l. e Crif S.p.A. non avrebbero dato riscontro alle istanze ex art. 13 con le quali aveva chiesto la cancellazione dei dati in questione dalle banche dati di loro pertinenza.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 20 marzo 2003, Crif S.p.A., con nota anticipata via fax il 31 marzo 2003, ha sostenuto che:

  • con riferimento al finanziamento rispetto al quale si è poi verificata la cessione del credito a Sogefactor s.r.l. da parte di Fiditalia S.p.A., la posizione registrata nella propria banca dati risulta corretta in quanto riporta la dicitura "credito ceduto" non avendo il ricorrente dato prova "del fatto che l´insolvenza è stata integralmente sanata";
  • in assenza di "alcuna evidenza certa" della regolarizzazione di tale debito, la resistente è impossibilitata a cancellare la predetta segnalazione, non essendo infatti trascorso il periodo di conservazione di tre anni "dalla data di ultimo aggiornamento da parte dell´ente nel caso di posizione in sofferenza" così come previsto dal provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002;
  • peraltro, l´aggiornamento in merito alla "regolarizzazione" non avrebbe potuto essere fornito da Sogefactor s.r.l. la quale non "è aderente alla centrale rischi di Crif S.p.A." e "non è legata a questa da alcun rapporto contrattuale";
  • con riferimento alle ulteriori segnalazioni relative ad eventuali finanziamenti rinunciati o rifiutati, le stesse non risultano allo stato censite nella banca dati della società.

Il ricorrente, con memoria inviata il 2 aprile 2003, ha replicato che la prova dell´estinzione del debito era contenuta nella "lettera liberatoria" della Sogefactor s.r.l. dell´11 ottobre 2002, già allegata al ricorso, insistendo per la cancellazione dei dati che lo riguardano e chiedendo di porre le spese del procedimento a carico delle resistenti.

Fiditalia S.p.A. in data 2 aprile 2003 ha inviato una memoria, anche in riferimento alla posizione di Sogefactor s.r.l. (società che si è fusa per incorporazione a far data dal 1° gennaio 2003 con Fiditalia S.p.A.) nella quale ha sostenuto che "tutte le evidenze" relative al finanziamento in questione, "dai ritardi sino alla cessione, sono state regolarmente censite da Fiditalia presso la banca dati Crif "e che "pur potendo segnalare aggiornamenti sui dati già comunicati, come in effetti è stato, non ha certo il potere di disporre la cancellazione, anche solo in parte, di dati contenuti in archivi gestiti da distinti ed autonomi titolari di trattamento, quale appunto la società Crif".

Crif S.p.A. con nota dell´11 aprile 2003, a seguito dell´inoltro di ulteriore documentazione, ha precisato di aver aggiornato la posizione relativa al predetto finanziamento inserendo la dicitura "regolarizzato" accanto a quella di "credito ceduto" (…) ed evidenziando l´annotazione "estinto", peraltro già presente, nel campo "fase operazione". Tuttavia, la società resistente, pur prendendo atto del riscontro fornito dal ricorrente in merito all´estinzione del debito nei confronti di Sogefactor s.r.l., ha dichiarato di non voler procedere alla cancellazione della segnalazione, non essendo trascorso il tempo di conservazione di un anno, previsto dal predetto provvedimento generale del Garante, dalla data della regolarizzazione della posizione debitoria avvenuta, come risulta dalla documentazione in atti, in data 11 ottobre 2002.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la comunicazione e la permanenza nella banca dati di una "centrale rischi" privata di alcuni dati personali dell´interessato relativi ad alcune operazioni di finanziamento.

Il ricorso non è fondato.

L´art. 13 della legge n. 675/96 riconosce all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge.  

Dalla documentazione in atti risulta che i dati dell´interessato sono stati trattati da Fiditalia S.p.A. in base al consenso informato manifestato in sede di conclusione del contratto di finanziamento, anche in riferimento alla comunicazione dei dati personali dell´interessato alle banche dati delle c.d. "centrali rischi" private. Di ciò la resistente ha fornito prova allegando copia della richiesta di finanziamento sottoscritta dal ricorrente, nella quale è riportata un´informativa ex art. 10 della legge n. 675/96 che contiene un riferimento, seppure di non agevole comprensione, alla comunicazione dei dati agli archivi delle c.d. "centrali rischi" private.

Inoltre, la permanenza dei dati dell´interessato nelle banche dati di tali "centrali rischi" risulta allo stato, giustificata, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali e in riferimento ai principi generali indicati da questa Autorità con il provvedimento del 31 luglio 2002 (pubblicato sul sito del Garante all´indirizzo www.garanteprivacy.it), che sul punto indica essere congrua la conservazione dei dati relativi ad inadempimenti o "sofferenze" sino ad un anno dalla data della loro regolarizzazione, se è avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto (avvenuta comunque senza perdite, debiti residui o pendenze). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che il rapporto è stato estinto con regolarizzazione delle rate scadute e non pagate nell´ottobre 2002.

Pertanto la conservazione dei dati in questione fino all´ottobre 2003 appare legittima.

Va rilevato, inoltre, che il trattamento dei dati personali dell´interessato non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, essendo state le segnalazioni relative al finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. ed estinto senza perdite correttamente aggiornate nella banca dati di Crif S.p.A., così come risulta dalla documentazione in atti.

Con riferimento alle ulteriori segnalazioni relative ad eventuali finanziamenti "rinunciati" o "rifiutati" che, come contestato dal ricorrente, sarebbero ancora presenti nella banca dati di Crif S.p.A., il ricorso non è fondato, avendo la predetta società provveduto a cancellare le relative segnalazioni anteriormente alla proposizione del ricorso.

In ragione della complessità della vicenda sussistono infine giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) compensate le spese fra le parti.


Roma, 16 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132733
Data
16/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso