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Provvedimento del 10 giugno 2003 [1132718]

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[doc. web n. 1132718]

Provvedimento del 10 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

Istituto della Enciclopedia Italiana;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di materiale pubblicitario non sollecitato (relativo all´enciclopedia "Treccani"), aveva chiesto di conoscere l´esistenza di dati personali che la riguardano, di ottenere la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, sollecitando altresì la cancellazione dei dati stessi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l´Istituto della Enciclopedia Italiana ha risposto, sostenendo di aver utilizzato per la campagna promozionale liste "noleggiate" da una società indicata quale asserito responsabile del trattamento, che detiene i dati in questione ed alla quale, come chiarito nell´informativa allegata alla comunicazione promozionale, andavano inviate le richieste di opposizione al trattamento dei dati (peraltro non formalizzata dalla ricorrente).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali.

La resistente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, ha dato riscontro alle istanze della ricorrente volte ad ottenere la comunicazione dei dati che la riguardano, di conoscerne l´origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. In ordine a tali richieste, va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La resistente ha tuttavia dichiarato di non poter procedere alla cancellazione dei dati della ricorrente atteso che gli stessi sono stati utilizzati per l´invio delle comunicazioni a contenuto pubblicitario ricorrendo ad altro soggetto, definito responsabile del trattamento, e senza che gli stessi venissero quindi registrati nei propri archivi. Il ricorso deve essere per questa parte accolto e la resistente -che figura quale titolare del trattamento nell´informativa contenuta nel coupon inviato alla ricorrente- dovrà, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, assicurare la cancellazione dei dati relativi alla ricorrente, impartendo al riguardo le doverose istruzioni al responsabile del trattamento asseritamente designato, in conformità agli obblighi di legge (art. 8, legge n. 675/1996).

Entro la medesima data, la resistente dovrà dare conferma dell´avvenuto adempimento all´interessata e a questa Autorità.

Per quanto concerne le spese del procedimento, forfetariamente determinate nella misura di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, può disporsene la parziale compensazione alla luce dei riscontri offerti dal titolare del trattamento seppure solo in seguito alla presentazione del ricorso.

La residua parte, pari a euro 50, va invece posta a carico della resistente che dovrà liquidarla direttamente a favore del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati e ordina alla resistente di aderire alla stessa nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfetaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, e pone a carico dell´Istituto della Enciclopedia Italiana l´importo di euro 50, che dovrà essere liquidato direttamente a favore della ricorrente, compensando la residua parte.


Roma, 10 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132718
Data
10/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso