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Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1084949]

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[doc. web. n. 1084949]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Candida Furfaro

nei confronti di

Salmoiraghi & Viganò S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, avendo ricevuto per posta un´offerta promozionale relativa ad uno speciale sconto sull´acquisto di prodotti ottici, aveva chiesto a Salmoiraghi & Viganò S.p.A. di ottenere conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e di conoscerne l´origine, opponendosi inoltre al trattamento svolto per fini commerciali e di invio di materiale pubblicitario.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì l´eventuale cancellazione dei dati che la riguardano e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax in data 28 novembre 2003, ha sostenuto di:

  • "aver già provveduto (..) a dare riscontro all´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996" inviata dalla ricorrente, comunicando alla stessa l´esistenza dei dati personali che la riguardano detenuti presso gli archivi della società e l´origine dei medesimi ("raccolta diretta" in occasione dell´acquisto di occhiali);
  • aver aderito alla richiesta dell´interessata "di cessazione dell´invio di materiale pubblicitario e di cancellazione dei dati (..)".

Con due note del 27 novembre 2003 e del 6 dicembre 2003, la ricorrente ha ribadito nuovamente le proprie richieste, sostenendo di aver ricevuto risposta all´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 solo "due giorni dopo l´invio del ricorso all´Autorità (..)". La ricorrente ha, inoltre, ritenuto tale risposta "incompleta e inesatta", in quanto la società non ha indicato i dati che la riguardano e non ha fornito prova del consenso all´uso dei medesimi dati per fini diversi da quello della stipulazione del contratto di acquisto di un paio di occhiali.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell´interessata volta ad ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi ed a conoscerne la relativa origine, nonché ad opporsi al trattamento effettuato per fini di informazioni commerciali e di invio di materiale pubblicitario, anche sulla base di un´eventuale cancellazione dei dati.

La resistente ha confermato l´esistenza dei dati che la riguardano ed ha fornito indicazioni sull´origine dei dati medesimi, dando altresì parziale conferma della disposizione impartita per la cancellazione degli stessi dai propri archivi (cancellazione peraltro effettuata senza prima procedere, come dovuto, alla richiesta comunicazione in forma intelligibile all´interessata dei dati che la riguardano).

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste volte ad ottenere conferma dell´esistenza dei dati, la loro comunicazione in forma intelligibile e a conoscerne l´origine, oltre che in riferimento ad alcune misure adottate in ordine alla richiesta di cessazione dell´utilizzo dei dati della ricorrente per fini promozionali.

Il ricorso deve essere in parte accolto con riguardo a quest´ultimo profilo.

Il titolare dovrà integrare i riscontri già forniti fornendo assicurazione entro il 31 marzo 2004 di un´effettiva interruzione del contestato trattamento dei dati dell´interessata presso tutte le strutture periferiche del titolare del trattamento, non solo con riferimento ai punti vendita "presenti a Torino e zone limitrofe" come assicurato nella nota di riscontro del 27 ottobre 2003.

Questa Autorità verificherà peraltro nell´ambito di un autonomo procedimento attivato ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 il complessivo trattamento dei dati personali svolto dal titolare del trattamento con particolare riguardo al rilascio dell´informativa e dell´eventuale consenso al trattamento dei dati stessi.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 150 euro a carico di Salmoiraghi & Viganò S.p.A., stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro, sia pure incompleto, fornito dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati personali dell´interessata per fini promozionali, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste della ricorrente;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Salmoiraghi & Viganò S.p.A, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084949
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso