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Provvedimento del 29 dicembre 2003 [1084836]

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[doc. web n. 1084836]

Provvedimento del 29 dicembre 2003

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Enrico Di Stefano

nei confronti di

Nicola Bonechi;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto nella propria casella di posta elettronica una comunicazione promozionale non sollecitata relativa ad un sito Internet (www.vietatoaiminori.com) e di non aver ottenuto adeguato riscontro ad un´istanza successivamente rivolta all´intestatario del sito ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, oltre ad alcune richieste non riguardanti i diritti tutelati da tale disposizione, aveva chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato, opponendosi al trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della medesima legge, l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo il risarcimento del danno e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota anticipata via fax il 25 novembre 2003, nel precisare gli estremi identificativi del solo titolare del trattamento, ha sostenuto che:

  • l´unico dato personale del ricorrente oggetto di trattamento è stato l´indirizzo e-mail dello stesso, che è stato cancellato;
  • tale dato sarebbe stato ricavato dal modulo di consenso all´utilizzo dei dati presenti in un altro sito web (www.fantacalcio2000.com) parimenti "gestito dalla ditta" del resistente, eventualmente inserito da un diverso utente, "erroneamente o per altro motivo".

Con fax inviato in data 4 dicembre 2003 il ricorrente ha espresso perplessità in ordine al riscontro ottenuto in riferimento all´origine dei propri dati, non avendo mai visitato tale ultimo sito.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza all´indirizzo di posta elettronica dell´interessato.

L´utilizzo di tale indirizzo ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento all´origine dei dati personali e all´opposizione al trattamento dei medesimi dati.

Il resistente ha infatti fornito un sufficiente riscontro a tali istanze (pur non essendo stato in grado di ricostruire in dettaglio l´origine dei dati), attestando anche, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver già cancellato l´indirizzo di posta elettronica in questione dai propri archivi che non potrà essere utilmente riutilizzato dal resistente in assenza del preventivo consenso informato del ricorrente o di uno dei presupposti previsti dalla legge (artt. 12 legge n. 675/1996 e 10 d. lg. 13 maggio 1998, n. 171).

Il resistente non ha fornito invece alcuna indicazione in ordine all´eventuale designazione del responsabile del trattamento di cui all´art. 8 della legge n. 675/1996. In ordine a tale richiesta il ricorso va pertanto accolto ed il resistente dovrà comunicare all´interessato, entro il 15 febbraio 2004, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento. Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il resistente dovrà fornire anche i relativi estremi identificativi.

Con separato provvedimento dell´Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera b) della legge n. 675/1996 per verificare la liceità del complessivo trattamento dei dati svolto dai siti Internet sopra indicati.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno non avendo in merito la legge attribuito competenze a questa Autorità, richiesta che l´interessato può far valere, ricorrendone i presupposti, dinanzi all´autorità giudiziaria.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di Nicola Bonechi, stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo, fornito dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento e ordina al resistente di comunicare all´interessato gli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designato/i entro il 15 febbraio 2004, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle restanti richieste;

d) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Nicola Bonechi, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084836
Data
29/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso