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Provvedimento del 14 novembre 2003 [1082980]

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[doc. web. n. 1082980]

Provvedimento del  14 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A.-Servizio BankAmericard;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto riscontro da parte di Deutsche Bank S.p.A.-Servizio BankAmericard, a due istanze avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali, lamentando la mancata emissione di una carta di credito, aveva chiesto dapprima (11 febbraio 2003) conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi (con particolare riferimento "ai giudizi e alle valutazioni e ogni altra notizia, informazione o indagine"), di conoscere l´origine dei predetti dati personali ed il nominativo delle società alle quali i dati medesimi sono stati eventualmente comunicati, e, di seguito (12 aprile 2003), di ottenere la cancellazione dei dati detenuti dalla resistente.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Deutsche Bank S.p.A.-Servizio BankAmericard, con nota anticipata via fax il 29 settembre 2003, ha dichiarato:

  • di detenere "esclusivamente" i dati personali del ricorrente "riportati nell´"application"" compilata dallo stesso per la richiesta della carta di credito (documento di cui ha allegato copia), oltre la copia fotostatica del documento d´identità del ricorrente medesimo;
  • che i "giudizi" e le "valutazioni" inerenti al mancato rilascio della carta di credito sarebbero "interni e riservati (…)";
  • che le società alle quali sono stati comunicati i dati personali dell´interessato sono indicate nell´informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 in calce al regolamento generale della carta di credito;
  • di aver predisposto in pari data "la cancellazione fisica" dei dati personali dell´interessato;
  • di disporre le "opportune informative" in ordine "all´avvenuta cancellazione" dei dati personali del ricorrente.

Con nota pervenuta il 10 ottobre 2003, il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto in merito alla comunicazione dei dati personali che lo riguardano ed alla loro avvenuta cancellazione, ha però ribadito la richiesta di conoscere i dati personali che lo riguardano "espressi sotto forma di giudizi e valutazioni e/o espressi in forma di punteggio sul grado di affidabilità o solvibilità, ottenuti anche mediante elaborazioni automatiche".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali effettuato da una banca a fini di rilascio di una carta di credito.

La società resistente, che non aveva fornito riscontro alle istanze avanzate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, ha comunicato, nel corso del procedimento, i dati personali dell´interessato trattati in riferimento alla richiesta della carta di credito, nonché la loro origine. Ha altresì comunicato di averli cancellati e di aver disposto le opportune informative per dare comunicazione della cancellazione ai terzi cui gli stessi erano stati in precedenza comunicati. Per questi profili del ricorso, anche alla luce della precisazione della domanda da parte dell´interessato, va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorso va invece parzialmente accolto per la parte relativa alla richiesta dell´interessato volta a conoscere i dati personali eventualmente detenuti ed espressi all´interno di giudizi e valutazioni o sotto forma di punteggio sul grado di affidabilità o solvibilità.

La richiesta presentata dall´interessato nel caso di specie è invece legittima. La stessa, infatti, per il modo in cui è specificamente formulata, non riguarda aspetti organizzativi, ma unicamente i dati personali espressi all´interno di valutazioni in forma di punteggi o classifiche sul grado di solvibilità o affidabilità del ricorrente, eventualmente espressi anche in forma negativa.

La società resistente, che non ha fornito indicazioni al riguardo, dovrà quindi comunicare all´interessato i predetti dati personali, espressi in forma anche "negativa", entro il congruo termine del 20 dicembre 2003.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di accesso a dati personali del ricorrente detenuti all´interno di giudizi e valutazioni o in forma di punteggi o classifiche sul grado di affidabilità o solvibilità e ordina alla società resistente di corrispondere alla richiesta dell´interessato entro il 20 dicembre 2003, dando comunicazione dell´adempimento, entro la stessa data, a questa Autorità;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine alle restanti richieste;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Deutsche Bank S.p.A.-Servizio BankAmericard, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 14 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1082980
Data
14/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso