g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 24 luglio 2003 [1081458]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1081458]

Provvedimento del 24 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Salvatore Dipinto;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale aveva pagato con ritardo alcune rate di un mutuo bancario in seguito estinto, afferma che alcune finanziarie alle quali si era rivolto per ottenere un finanziamento avrebbero respinto la sua richiesta poiché sarebbero risultate sofferenze a suo carico.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 il ricorrente ha chiesto che questa Autorità ordini la cancellazione dei dati che lo riguardano "dall´elenco dei cattivi pagatori".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve avanzare le proprie richieste, con riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

L´inammissibilità deriva dalla circostanza che il ricorso è sprovvisto di copia dell´istanza rivolta al titolare o al responsabile del trattamento in relazione all´esercizio dei diritti di cui al citato art. 13, comma 1; dal testo non appare poi chiaro quali siano i soggetti nei cui confronti l´interessato intenda proporre ricorso.

Con nota in data 3 luglio 2003 questa Autorità aveva invitato l´interessato a regolarizzare il ricorso per quanto riguarda la chiara individuazione del titolare del trattamento nei cui confronti si intendeva proporre ricorso e la sottoscrizione autenticata del ricorrente, nonché per ciò che attiene alla necessaria documentazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

In risposta l´interessato ha presentato un nuovo ricorso, con sottoscrizione autenticata, nel quale ha nuovamente omesso di individuare il titolare del trattamento e al quale non ha allegato la copia della predetta istanza ex art. 13 della legge n. 675.

Va rilevato inoltre come l´interessato non abbia fornito alcuna prova del pregiudizio imminente e irreparabile che legittimerebbe la proposizione immediata del ricorso senza attendere almeno cinque giorni dalla presentazione della predetta istanza.

Non risulta quindi correttamente seguita la procedura prevista dalla legge n. 675 per la presentazione dei ricorsi ex art. 29. L´inammissibilità del ricorso in esame non preclude comunque al ricorrente la possibilità di esercitare i diritti di cui al citato art. 13 e di proporre successivamente un ricorso ex art. 29 nel rispetto della procedura e della tempistica indicata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 24 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081458
Data
24/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso