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Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, recante “Modalità di attribuzione da parte di ANPR di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici - 15 dicembre 2022

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[doc. web n. 9852231]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, recante “Modalità di attribuzione da parte di ANPR di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici - 15 dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 414 del 15 dicembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

Con le note del 22 febbraio 2022 e del 30 novembre 2022, il Ministero dell’interno ha sottoposto all’Autorità, per il prescritto parere, lo schema di decreto del Ministero dell’interno, recante “Modalità di attribuzione da parte di ANPR di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)”, da adottarsi di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, “CAD”).

Unitamente allo schema di decreto, sono stati trasmessi l’Allegato recante il “Disciplinare tecnico ID ANPR”, le “Specifiche per la generazione dell’ID ANPR” elaborate da Sogei S.p.A., la relazione illustrativa nonché la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati relativa alla Piattaforma ANPR, aggiornata con la previsione del servizio in esame, dalla quale emerge un rischio residuo basso.

Riguardo al quadro normativo di riferimento, l’art. 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“CAD”) - come modificato dall’art. 30, comma 1, lett. a), n. 3, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – ha introdotto misure di semplificazione in materia anagrafica prevedendo, in particolare, che l’ANPR attribuisca a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD.

Il medesimo articolo 62 del CAD, al comma 5 - modificato dall'art. 52, comma 1, lett. b), decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e, successivamente, dall'art. 27, comma 1, lett. e), n. 2, decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 – prevede che ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR.

Infine, il successivo comma 6-bis dell’art. 62 citato - introdotto dall’art. 30 del decreto legge n. 76/2020 e successivamente modificato dall’art. 39, comma 1, lett. b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 - prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194 ha definito le modalità di attuazione e di funzionamento dell’ANPR e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente. L’Allegato E di tale decreto, con riguardo all’interoperabilità di ANPR con le altre banche dati, prevede che nell’ANPR siano altresì contenuti gli ulteriori campi relativi ai dati di servizio necessari a garantire l'interoperabilità con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché con le banche dati comunali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza.

RILEVATO

Lo schema di decreto in esame si compone di 4 articoli e definisce l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per l’attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (di seguito, anche solo “ID ANPR" o “codice”) di cui all’articolo 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD (art. 1).

L’ID ANPR, per la corretta identificazione del cittadino, è integrato in ANPR al fine di garantire l’interoperabilità della stessa con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del CAD (art. 2, commi 1 e 2).

In base allo schema di decreto in esame, l’ID ANPR è un codice alfanumerico generato soltanto dal sistema ANPR, associato univocamente ad ogni individuo registrato in ANPR e non ricavato dai dati anagrafici né contenente elementi identificativi di questi ultimi. Inoltre, tale codice non può essere riassegnato e garantisce l'associazione immutabile al soggetto cui è attribuito. L’ID ANPR è dotato di check digit (ossia l’ultimo carattere del codice calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono) che è possibile ricostruire (art. 2, comma 3).

L’ID ANPR è attribuito a tutti gli individui già registrati in ANPR entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e, a decorrere da tale data, viene attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR (art. 2, comma 4).

L’art. 3 prevede che l’ID ANPR è reso disponibile, ai sensi dell’articolo 50 del CAD, anche mediante la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati di cui all’articolo 50-ter del CAD, con le modalità previste dall’Allegato “Disciplinare tecnico ID ANPR”, recante anche le modalità di accesso all’ID ANPR da parte del cittadino interessato.

In tale contesto, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi utilizzano l’ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati e, a decorrere da un anno dalla pubblicazione dello schema di decreto, la consultazione dei dati in ANPR è consentita esclusivamente con ID ANPR (art. 3, commi 2 e 3).

L’art. 4 dello schema, recante le disposizioni di attuazione e transitorie, prevede che il decreto e il disciplinare tecnico di cui all’Allegato 1 sono pubblicati nel sito Internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell’Interno.

L’Allegato “Disciplinare tecnico ID ANPR” (di seguito anche solo “Allegato”) disciplina i servizi per la generazione e il trattamento del codice ID ANPR, prevedendo, in particolare, che quest’ultimo sia generato “in maniera automatica da una routine di calcolo”, la cui descrizione è contenuta nel documento denominato “Specifiche tecniche per la generazione dell’ID ANPR”, allegato allo schema di decreto (par. 2).

Il sopra citato “Disciplinare tecnico ID ANPR” regola anche i servizi per la consultazione e verifica dell’ID ANPR da parte del cittadino e delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, per i primi, l’adeguamento del servizio di visura dei dati anagrafici già presente in ANPR al fine di consentire la visualizzazione del proprio ID ANPR (par. 3.1), mentre, per le seconde, la fruibilità dei servizi in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet dell’ANPR (ai sensi dell’art. 5 del d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194) nonché attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati di cui all’art. 50-ter del CAD, limitatamente ai soggetti autorizzati (par. 3.2).

I servizi per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti che erogano pubblici servizi sono declinati nell’Allegato nei termini di seguito descritti:

- l’acquisizione degli ID ANPR è consentita tramite un apposito servizio che, a fronte dell’inserimento di un codice fiscale oppure dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo nascita) di un individuo registrato in ANPR, restituirà l’ID ANPR a questi associato; i servizi per la consultazione dei dati anagrafici in ANPR saranno adeguati per l’interrogazione tramite ID ANPR e, decorso un anno dalla pubblicazione dello schema di decreto, come previsto anche dall’art. 3, comma 3, dello schema di decreto, la consultazione dei dati in ANPR sarà consentita esclusivamente tramite l’ID ANPR (par. 3.2.1);

- per verificare l’integrità e la corrispondenza tra un ID ANPR e i dati anagrafici di un individuo, è previsto un apposito servizio online che verificherà la corrispondenza tra l’ID ANPR e i dati anagrafici inseriti (par. 3.2.2);

- inoltre, per verificare la validità di uno specifico codice ID ANPR, sul Portale di ANPR sarà reso disponibile un apposito servizio online che verificherà la validità dell’ID ANPR inserito e la sua associazione ad una scheda anagrafica (par. 3.2.3).

Il predetto Allegato prevede poi che, ai fini della gestione del codice ID ANPR, siano adeguati i servizi per il sistema “CieOnLine”, ossia l’infrastruttura informatica e di rete di supporto al processo di emissione e gestione della carta d’identità elettronica (“CIE”) (par. 4) e i servizi per i Comuni ai fini della registrazione delle operazioni anagrafiche e la consultazione dei dati anagrafici (par. 5).

In ultimo, il predetto Allegato disciplina la gestione dell’ID ANPR in caso di mutazione dei dati anagrafici di un soggetto iscritto in ANPR, nonché le operazioni di allineamento con il codice fiscale che vengono effettuate tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’ANPR. Al riguardo, è previsto in particolare che:

- in caso di cambio di generalità a seguito di errori materiali o per matrimonio, nonché di adozione di soggetti maggiorenni, cambio di sesso o su richiesta dell’interessato, l’ID ANPR resta invariato;

- in caso di cambio di generalità in seguito ad adozione di soggetti minorenni, per i quali viene aperta una nuova scheda anagrafica, è attribuito un nuovo ID ANPR e viene richiesta l’emissione di un codice fiscale all’Agenzia delle entrate come per qualsiasi nuova iscrizione anagrafica; le schede anagrafiche (con le generalità precedenti l’adozione e con le nuove generalità) non saranno in alcun modo riconducibili l’una all’altra;

- nei casi di duplicazione di schede anagrafiche relative al medesimo soggetto, una delle due schede verrà cancellata e l’ID ANPR associato non sarà più ritenuto valido.

RITENUTO

1. Osservazioni generali.

Preliminarmente si osserva che l’art. 30, comma 1, lett. a), n. 3, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (sulla cui adozione il Garante non è stato sentito ai fini del rilascio del prescritto parere) modificando l’art. 62, comma 3, del CAD, ha previsto che l'ANPR attribuisca a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del CAD.

Inoltre, il citato art. 30, al comma 1, lett. b), ha innovato la disciplina di cui all’art. 62 del CAD, prevedendo che l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per l’implementazione del citato codice identificativo univoco siano disciplinati con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ciò posto, nel merito, si evidenzia che lo schema di decreto non presenta criticità in relazione alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche considerato che lo schema trasmesso tiene conto di alcune delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso delle interlocuzioni intercorse, volte, in particolare, a definire l’ambito di operatività del codice identificativo in linea con il quadro normativo vigente, definendo lo scenario d’uso dell’ID ANPR e il regime di conoscibilità di quest’ultimo. 

In particolare, lo schema in esame prevede l’attribuzione a ciascun cittadino iscritto in ANPR di un codice identificativo univoco, non ricavato dai dati anagrafici e privo di riferimenti a tali dati, con caratteristiche di univocità e immutabilità, finalizzato ad assicurare la circolarità anagrafica e l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del CAD. A tal riguardo, si osserva che l’utilizzo, adeguatamente regolamentato, di un codice identificativo avente tali caratteristiche, in luogo del codice fiscale - finora utilizzato anche per finalità analoghe a quelle perseguite nell’ambito dello schema in esame - sembrerebbe consentire una migliore attuazione dei principi di minimizzazione, esattezza, privacy by design e by default, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c) e d), e 25 del Regolamento. Lo schema in esame, infatti, oltre a prevedere che l’ID ANPR non possa esser ricavato dai dati anagrafici della persona cui è attribuito, individua altresì una serie di misure tecniche atte a garantirne l’univocità, l’immutabilità e l’integrità.

2. Scenario d’uso dell’ID ANPR.

La previsione contenuta nell’art. 3, comma 2, dello schema di decreto in esame, secondo cui l’ID ANPR è utilizzato quale chiave di ricerca primaria per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati, ai sensi dell’articolo 62, comma 3, del CAD definisce l’ambito di operatività dell’ID ANPR, tra le cui funzioni vi è quella di garantire l’interoperabilità non soltanto tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi fra loro,  quanto tra queste e l’ANPR.

Ne deriva che la perimetrazione dell’ambito di operatività derivante da tale previsione, risulta garantire la compatibilità dello schema di decreto in esame con il principio di liceità (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), specie laddove – come nel caso di specie – il trattamento sia posto in essere da un soggetto pubblico, nel perseguimento di finalità pubbliche (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 3 del Regolamento).

In considerazione di quanto sin qui osservato, al fine di scongiurare eventuali dubbi interpretativi, si ritiene opportuno che l’art. 3, comma 2, dello schema in esame sia integrato ulteriormente con un riferimento esplicito all’interoperabilità tra ANPR con le altre banche dati, peraltro in linea con quanto già previsto dall’art. 2, comma 1, dello schema ai sensi del quale “L’ID ANPR è integrato in ANPR (…) al fine di garantire l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici”. 

3. Regime di conoscibilità.

Con riguardo al regime di conoscibilità dell’ID ANPR e, in particolare, al servizio di verifica della validità di un ID ANPR e di verifica della corrispondenza tra ID ANPR e dati anagrafici di un individuo (punti 3.2.2. e 3.2.3. dell’Allegato allo schema di decreto), è previsto che al fine di verificare l’integrità e la corrispondenza tra un ID ANPR e i dati anagrafici di un individuo, ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti in ANPR, sarà reso disponibile un apposito servizio online.

A tal riguardo, si evidenzia come l’eliminazione della possibilità di accedere ad un’“area aperta” non autenticata (inizialmente prevista dallo schema e che avrebbe reso di fatto accessibili tali servizi a chiunque), risulta in linea con i principi di “limitazione delle finalità”, di “minimizzazione” e di “integrità e riservatezza”, di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), c) ed f), del Regolamento.

4. Considerazioni.

Ciò premesso, a fronte di una valutazione generale di adeguatezza delle misure tecniche e organizzative e delle garanzie previste dallo schema in esame, si ravvisa comunque l’opportunità che siano apportate alcune limitate integrazioni e modifiche di seguito descritte:

- l’art. 3, comma 2, dello schema in esame, sia integrato con un riferimento esplicito all’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, al fine di scongiurare eventuali dubbi interpretativi sullo scenario d’uso dell’ID ANPR;

- l’art. 4 dello schema, recante le disposizioni di attuazione e transitorie, sia integrato specificando che l’Allegato recante il “Disciplinare tecnico ID ANPR” costituisce parte integrante dello schema di decreto, al fine di garantire che quest’ultimo sia soggetto allo stesso regime di modificabilità prescritto dall’art. 62, comma 6-bis, del CAD per il decreto stesso.

IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, 58, par. 3 lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, recante “Modalità di attribuzione da parte di ANPR di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)” da adottarsi, ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, unitamente all’Allegato, con le seguenti osservazioni:

a) all’art. 3, comma 2, dello schema di decreto sia aggiunto il riferimento esplicito all’interoperabilità di ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

b) l’art. 4 dello schema di decreto sia integrato specificando che l’Allegato recante il “Disciplinare tecnico ID ANPR” costituisce parte integrante dello schema, al fine di garantire che quest’ultimo sia soggetto allo stesso regime di modificabilità prescritto dall’art. 62, comma 6-bis, del CAD.

Roma, 15 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei