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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022" - 10 novembre 2022 [9843685]

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[doc. web n. 9843685]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022" - 10 novembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 401 del 10 novembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare:

- l’art. 1, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata;

- l’art. 3, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

- l’art. 3, comma 5, secondo cui, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei suddetti dati;

VISTI, in particolare, i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate in materia, di seguito elencati:

- il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 35 del 31 gennaio 2019 (reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9084331);

- il provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 191 del 17 ottobre 2019 (doc. web n. 9207155);

- il provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020, recante “Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 177 del 1° ottobre 2020 (doc. web n. 9478015);

- il provvedimento n. 249936 del 30 settembre 2021, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 275 del 22 luglio 2021 (doc. web n. 9689732);

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – su cui il Garante si è pronunciato il 20 ottobre 2022 – che modifica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, con cui è stata prevista la trasmissione telematica da parte degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico iscritti nell’archivio anagrafico tenuto dall’Agenzia delle entrate, con codice attività della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat - Ateco 2007 47.78.20 – “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2022;

VISTA la richiesta di parere, da parte dell’Agenzia delle entrate, del 20 settembre 2022, su uno schema di provvedimento del Direttore, “che disciplina le modalità tecniche di utilizzo, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dallo schema di decreto sopra menzionato”;

RILEVATO che il suddetto schema di provvedimento:

- per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, conferma la medesima disciplina prevista dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate (par. 1.1);

- recepisce la modifica al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, apportata dal menzionato schema di decreto su cui il Garante si è espresso il 20 ottobre 2022, precisando che, tra i dati inoltrati dal Sistema Tessera sanitaria all’Agenzia in forma aggregata, sono compresi anche quelli comunicati da parte degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico iscritti nell’archivio anagrafico tenuto dall’Agenzia delle entrate, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (par. 1.2, lett. g));

- precisa che le disposizioni relative all’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione precompilata – manifestata chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale, relativamente alle prestazioni erogate da parte dei predetti esercenti l’arte ausiliaria di ottico – si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento (par. 1.3);

CONSIDERATO che, nel recepire le modifiche apportate alla disciplina concernente le spese sostenute per prestazioni erogate dagli esercenti l’arte ausiliaria di ottico a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, lo schema di provvedimento in esame rinvia alla disciplina contenuta nei pertinenti provvedimenti già valutati favorevolmente dal Garante, in relazione alle misure e garanzie ivi disciplinate e ritenute adeguate a proteggere i diritti e le libertà degli interessati;

RITENUTO, pertanto, che non ci sono osservazioni da formulare sullo schema di provvedimento in esame, a condizione che esso sia coerente con lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che modifica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 e su cui il Garante si è espresso favorevolmente con parere del 20 ottobre 2022;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del ----------”, a condizione che esso sia coerente con lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che modifica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 e su cui il Garante si è espresso favorevolmente con parere del 20 ottobre 2022.

Roma, 10 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei


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