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Ordinanza ingiunzione - 1° dicembre 2022 [9838976]

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[doc. web n. 9838976]

Ordinanza ingiunzione - 1° dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 408 del 1° dicembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO l’atto di accertamento effettuato dal Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino del Comune di Schio (VI) con cui è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza installato presso l’impresa individuale “Woolen” – sita in Schio, (VI) Piazza Alvise Conte 6 non conforme alle disposizioni di cui agli artt. 13 del Regolamento e 114 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Gli atti di accertamento e l’avvio del procedimento.

Con nota del 2.5.22, il Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino del Comune di Schio ha trasmesso a questa Autorità il verbale del controllo, effettuato in data 13.4.22, dal predetto Corpo di polizia, presso l’impresa individuale “Woolen” – sita in Schio, (VI), Piazza Alvise Conte 6, esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui il sig. Matteo Grandis risulta titolare e legale rappresentante, con cui è stata accertata la presenza di 2 telecamere, poste all’interno del locale, e una telecamera posta all’esterno dello stesso “che riprende esclusivamente il plateatico del pubblico esercizio”.   

Il suddetto verbale riferiva che “l’informativa relativa alla presenza delle telecamere non è res[a] come previsto mediante l’installazione di cartelli ben visibili”; infatti è stata verificata la presenza di un solo cartello informativo “posizionato sotto una mensola adiacente al bancone di mescita, sotto al raggio d’azione della telecamera, non immediatamente individuabile”, privo, peraltro, delle indicazioni del titolare del trattamento; si riferisce, inoltre, la mancanza dell’autorizzazione dell’impianto da parte dell’Ispettorato del Lavoro o dell’accordo sindacale con le rappresentanze dei lavoratori.

Nel verbale vengono altresì riportate le dichiarazioni del sig. Matteo Grandis il quale ha dichiarato che l’impianto è funzionante, di essere il titolare del trattamento e di aver “conferito incarico alla dott.ssa Graziani Daniela, consulente del lavoro dell’Ascom di Schio, per richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato dl Lavoro in merito al sistema di videosorveglianza de quo”.

L’Ufficio, pertanto, sulla base degli accertamenti eseguiti, provvedeva a notificare all’impresa individuale “Woolen” di Matteo Grandis, l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione del principio di liceità del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e 88 del Regolamento in quanto l’impianto di videosorveglianza è stato installato in assenza delle procedure di garanzia richieste dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 richiamato dall’art. 114 del Codice (prot. n. 30929 del 10.6.22).

L’Impresa non ha fatto pervenire alcuna nota in relazione ai fatti contestatigli.

2. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

All’esito dell’esame della documentazione prodotta è emerso che, al momento del controllo, l’impianto di videosorveglianza installato presso l’impresa individuale “Wollen”, era funzionante e che era stato apposto un solo cartello informativo all’interno del locale, “non ben visibile” in quanto “posizionato sotto una mensola adiacente al bancone di mescita, sotto al raggio d’azione della telecamera, non immediatamente individuabile” e nessun cartello all’esterno del locale ove è stata invece accertata la presenza di una telecamera di videosorveglianza, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. A) e 13 del Regolamento e delle indicazioni fornite dall’Autorità con il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010. Inoltre benché nel locale operasse personale dell’impresa, non risultavano essere state attivate le procedure previste dall’art. 4 della Legge 300/1970 recante lo Statuto dei lavoratori.

Al riguardo occorre evidenziare che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v. artt. 6, par. 1, lett. c); 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità e trasparenza, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) e trasparente nei confronti dell’interessato.

Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori.

Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.

In base al richiamato art. 4, l. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice).

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla società attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 114 del Codice.

Pertanto, nel caso di specie, risulta accertato che l’Impresa ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza in violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), dell’art. 13 e senza adempiere alle menzionate procedure di garanzia richieste dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 richiamato dall’art. 114 del Codice.  

3. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166, commi 3 e 7 del Codice, il Garante dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, lett. a) del Regolamento, mediante adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24.11.1981, n. 689), in relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dalla società, di cui è risultata accertata l’illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento e all’art. 114 del Codice.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2 del Regolamento ai fini della applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state considerate le seguenti circostanze:

in relazione alla natura, gravità e durata della violazione è stata considerata la natura della violazione che ha riguardato i principi generali del trattamento; le violazioni hanno anche riguardato le condizioni di liceità del trattamento (sia quelle generali che le disposizioni più specifiche riguardo ai trattamenti nell’ambito dei rapporti di lavoro e all’obbligo di informativa);

la circostanza che il titolare del trattamento non ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento né ha dato dimostrazione di aver adempiuto all’obbligo di legge;

l’assenza di precedenti specifici a carico dell’impresa individuale, di ridotte dimensioni.

Alla luce degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate, si ritiene, nel caso di specie, di applicare nei confronti dell’impresa individuale “Woolen”, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 3.000 tremila).

In tale quadro si ritiene, altresì, in considerazione della tipologia delle violazioni accertate che hanno riguardato le condizioni di liceità del trattamento, l’obbligo di fornire un’idonea informativa agli interessati, che ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante.

Si ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Si ricorda che, ricorrendone i presupposti, può essere applicata in sede amministrativa la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

rileva l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. Matteo Grandis, titolare e legale rappresentante dell’impresa individuale “Woolen”, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento e dell’art. 114 del d.lgs. 196/2003;

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento, al sig. Matteo Grandis, titolare dell’impresa individuale “Woolen”, sita in Schio, (VI) Piazza Alvise Conte 6, (P.I. 04383450246), di pagare la somma di euro 3.000 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata nel presente provvedimento;

INGIUNGE

quindi al sig. Matteo Grandis, titolare dell’impresa individuale “Woolen”,

1) di conformare, laddove non vi abbia già provveduto ed entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, il proprio trattamento al Regolamento, con riferimento: 

a) all’apposizione, di idonei cartelli informativi circa la presenza delle telecamere;

b) all’adempimento di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, l. 20.5.1970, n. 300; 

2) di pagare la predetta somma di euro 3.000 (tremila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Richiede a Matteo Grandis di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero

Roma, 1° dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei