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Provvedimento del 10 marzo 2022 [9838578]

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[doc. web n. 9838578]

Provvedimento del 10 marzo 2022

Registro dei provvedimenti
n. 86 del 10 marzo 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il giorno 8 ottobre 2020 con il quale XX, rappresentato dagli avvocati XX e XX, ha chiesto di ordinare a Cairo Editore S.p.A., in qualità di editore del settimanale “DiPiù”, una limitazione del trattamento, ivi incluso il divieto,  dei dati personali che lo riguardano contenuti in un articolo pubblicato il XX dal titolo “XX” sostenendone l’illiceità;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, lamentato:

che l’articolo è stato artatamente presentato con il trafiletto “XX” e relativo sottotitolo “XX” al solo fine di rappresentare il contenuto come il risultato di un’intervista concordata con il settimanale;

l’editore ha presentato l’articolo come se fosse una notizia attuale circa il proprio stato di salute, utilizzando in realtà estratti di testi di canzoni o presunte dichiarazioni per fornire una rappresentazione del medesimo “del tutto distorta e frutto di meri artifici al solo fine di cogliere l’attenzione dei lettori” su fatti privi di pubblico interesse, di attualità e di rilevanza sociale dell’informazione senza fare alcuna menzione del successo professionale e dell’attività artistica da lui svolta;

tale falsa rappresentazione è reiterata nell’articolo riportando numerose frasi virgolettate contenenti proprie asserite dichiarazioni e pubblicando altresì una fotografia nella quale risulta riconoscibile la targa dell’automobile in cui il medesimo è ripreso nell’atto di salirvi;

analogamente illecita appare altresì la pubblicazione delle immagini di una donna che gli è accanto ed i cui dati personali sono stati divulgati in assenza di consenso e di misure idonee ad escluderne la riconoscibilità;

nel caso in esame risulta travalicato il concetto di informazione, violando la  riservatezza, la dignità e l’identità personale del medesimo che ha infatti provveduto, anteriormente al reclamo, a diffidare il titolare del trattamento dall’utilizzo dei dati personali contenuti nell’articolo, incluse le immagini sopra descritte, ivi inclusa la nuova pubblicazione di esso, ritirando le copie del Settimanale ancora in commercio e pubblicando nel numero successivo le formali scuse per quanto avvenuto;

a tale richiesta il titolare ha risposto affermando la legittimità del proprio operato e rigettando ogni richiesta in merito;

il trattamento effettuato risulta posto in essere in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di quelli di finalità, pertinenza ed esattezza di cui all’art. 5 del Regolamento ed in contrasto con la previsione di cui all’art. 9 con riguardo ai dati attinenti la sfera della salute, oltreché con il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt. 137 del Codice e 6 delle Regole deontologiche riguardanti il trattamento di dati per fini giornalistici;

VISTA la nota del 10 novembre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota trasmessa il 23 novembre 2020 con la quale il titolare del trattamento, rappresentato dagli avvocati XX e XX, ha eccepito l’infondatezza delle richieste contenute nel reclamo rilevando che:

il reclamante, noto al pubblico con il nome di XX, è indubbiamente un personaggio noto che ha vinto XX”;

l’articolo pubblicato dal settimanale “DiPiù” contiene affermazioni virgolettate pronunciate dal sig. XX in diversi contesti pubblici e riportate correttamente dal giornalista senza mai affermare di avere intervistato l’interessato;

riportare delle dichiarazioni tra virgolette non implica che siano state raccolte in via diretta dal giornalista che ha invece rielaborato con scrupolo il materiale raccolto altrove e che non appare per nulla lesivo dell’onore e della reputazione del medesimo che viene descritto come “XX”;

anteriormente alla presentazione del reclamo, è stata trasmessa alla controparte un’ulteriore comunicazione datata 26 febbraio 2020 nella quale sono stati puntualmente indicati tutti i contesti pubblici da cui erano state riprese le frasi virgolettate;

ogni dichiarazione riportata nell’articolo corrisponde a verità e riguarda contenuti resi pubblici dal reclamante nel corso di interviste rispetto ai quali non può pertanto essere invocato il diritto di riservatezza;

con riguardo alla pubblicazione dell’immagine della persona che si trovava a fianco dell’interessato, quest’ultima non è parte del procedimento e peraltro quando il trattamento è giustificato da ragioni di interesse pubblico non è richiesto il consenso dell’interessato tenuto anche conto che la fotografia è stata scattata in luogo pubblico;

in ordine, infine, alla pubblicazione in chiaro della targa dell’automobile, non era intenzione della testata diffonderla, come dimostra il fatto che in tutte le altre fotografie utilizzate la stessa è stata oscurata, rilevando che, in ogni caso, la vettura non risulta essere di proprietà dell’interessato che non ha dunque titolo di avanzare richieste dirette a limitarne la divulgazione;

VISTA la nota del 4 dicembre 2020 con la quale l’interessato ha eccepito che:

il fulcro del reclamo riguarda il trattamento di propri dati personali, anche relativi alla salute, elaborati dal titolare in violazione dei principi di correttezza, esattezza e finalità del trattamento;

l’articolo è frutto di un’elaborazione di informazioni tratte da testi di canzoni e da interviste rilasciate a radio ed organi di stampa che vengono associate dal giornalista a fatti e circostanze inconferenti con l’attualità “(alcune frasi risalgono addirittura ai primi mesi del 2019) e che forniscono al pubblico un’immagine distorta (…) senza alcuna attinenza peraltro al principio di essenzialità dell’informazione”;

vengono riportate frasi, debitamente virgolettate, mai pronunciate sia con riferimento alla propria salute che con riguardo al rapporto con la propria fidanzata e ciò a partire dallo stesso titolo dell’articolo che fa riferimento a fragilità personali di cui il medesimo non ha mai parlato in pubblico;

non è stato invece raccontato nulla del proprio successo professionale, indugiando, con meri artifici, su patologie inesistenti e mai fatte oggetto di dichiarazione, ledendo con ciò il proprio diritto di riservatezza e la propria identità personale;

il giornalista non esprime il proprio pensiero sull’artista, ma “elabora dati raccolti presso terzi, a [sua] insaputa, e ne presenta un’immagine che non lo rispecchia”;

il diritto di cronaca può prevalere sul diritto alla riservatezza solo se i fatti sono veri, di interesse pubblico e se viene rispettato il requisito della verità oggettiva degli avvenimenti, presupposti carenti nel caso di specie in cui il trattamento è avvenuto in violazione dei principi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali;

la pubblicazione in chiaro della targa dell’automobile ritratta non può giustificarsi sulla base di un errore che il titolare assume di aver commesso in quanto il medesimo è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare una diffusione illecita di dati personali;

VISTA la nota del 14 luglio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto ulteriori osservazioni al titolare del trattamento;

VISTA la nota del 14 luglio 2021 con la quale è stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107640), la proroga del termine per la definizione del procedimento;

VISTA la nota del 23 luglio 2021 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito l’infondatezza della richiesta dell’interessato, rappresentando in particolare che:

nell’ultima memoria prodotta l’interessato afferma di non aver mai riferito in pubblico di proprie patologie personali, ma tale dichiarazione è smentita dall’indicazione delle specifiche fonti dalle quali tali informazioni sono state apprese, ovvero per lo più interviste rilasciate dal medesimo a radio ed organi di stampa;

laddove il giornalista avesse inventato le circostanze riportate nell’articolo – ma che, come già rilevato, rispondono a verità come ampiamente documentate – non vi sarebbe stata alcuna lesione della riservatezza dell’interessato per divulgazione di dati sensibili tenuto conto che i dati personali riportati non gli apparterrebbero;

l’interessato sembra lamentare una lesione del diritto all’immagine per attribuzione di fatti non corrispondenti al vero che, come tale, non può trovare tutela innanzi al Garante, in quanto le disposizioni in materia di protezione dei dati personali tutelano la divulgazione di fatti riservati, ma corrispondenti alla realtà e rilevando che in merito ad essa può essere eventualmente proposta un’apposita azione innanzi all’Autorità giudiziaria;

in merito alla pubblicazione della targa della vettura ripresa, la stessa non costituisce un dato riconducibile all’interessato, ma ad un terzo essendo la stessa di proprietà di una società;

il settimanale “DiPiù” viene diffuso solo in modalità cartacea e non ha una pagina web, pertanto i dati relativi al reclamante non sono più in alcun modo trattati dall’editore;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che il reclamo può essere valutato solo con riferimento alle richieste riguardanti l’interessato posto che con riferimento a profili riguardanti l’esercizio di diritti facenti capo a soggetti terzi, quali le immagini relative alla persona ripresa accanto all’interessato nelle fotografie pubblicate, è necessario che vi sia una richiesta da parte degli stessi;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);

RILEVATO, con riguardo alle richieste aventi ad oggetto i dati personali del reclamante, che:

l’articolo oggetto di contestazione ripercorre alcuni passaggi della carriera dell’artista in considerazione dei recenti successi canori ottenuti, riportando anche alcuni versi dichiaratamente tratti dai testi delle sue canzoni, nonché dichiarazioni che il titolare del trattamento ha affermato, documentandolo, di aver tratto da interviste rese dal medesimo;

queste ultime risultano associate, all’interno dell’articolo, alle specifiche circostanze rispetto alle quali le stesse sarebbero state rese dal medesimo, come nel caso del XX, senza che risultino travalicati i limiti di essenzialità dell’informazione;

la lamentata diffusione dei contenuti pubblicati – peraltro contenuta in virtù del fatto che l’articolo è disponibile solo in versione cartacea – risulta riferibile ad un’attività originariamente posta in essere dall’interessato, nella sua veste di personaggio pubblico, rispetto alla quale non appaiono ravvisabili, anche in considerazione della finalità dell’articolo, le lamentate violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;

la lesione di diritti diversi, quali il diritto all’immagine, affermata nell’atto di reclamo potrà eventualmente formare oggetto di specifica azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria tenuto conto che tutela di essi si pone al di fuori dei limiti di competenza del Garante;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei